06/09/22

DALL’ AGENZIA DELLE ENTRATE Remissione in bonis anche per il riallineamento fiscale

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 02 SETTEMBRE 2022 ORE 21:00

Remissione in bonis anche per il riallineamento fiscale

Redditi di impresa  

Con riferimento al riallineamento fiscale, laddove il contribuente è incorso in un mero errore di compilazione della dichiarazione e abbia adottato un comportamento coerente con il beneficio fiscale in questione - versando, altresì, la prima delle tre rate dell'imposta sostitutiva dovuta nella misura del 3% del valore riallineato - è possibile sanare il mancato esercizio dell'opzione per il riallineamento ricorrendo all'istituto della "remissione in bonis”. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 443 del 2 settembre 2022.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 443 del 2 settembre 2022 in tema di opzione per il riallineamento fiscale e remissione in bonis.

L'articolo 110 del DL n. 104 del 2020 ha previsto, oltre alle nuove disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa, la facoltà di procedere all'adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all'impresa che risultano iscritti nel bilancio (c.d. "riallineamento").

In particolare, il comma 7 del citato articolo 110 prevede che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 mentre il successivo comma 8 dispone che le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata.

La disciplina ripropone - con alcune modifiche circoscritte - il regime opzionale del riallineamento dei valori fiscali dei beni d'impresa previsto dalla legge n. 342 del 2000. Vengono, infatti, espressamente richiamate, in quanto compatibili, le previgenti disposizioni normative in materia di riallineamento.

Stante l'espresso rinvio alla legge n. 342 del 2000 trovano, dunque, applicazione, in quanto compatibili, molti dei chiarimenti contenuti nei documenti di prassi già emanati sull'argomento e, in particolare, la circolare n. 14/E del 27 aprile 2017, la circolare n. 13/E del 4 giugno 2014, la circolare n. 11/E del 19 marzo 2009 e la risoluzione n. 362/E del 29 settembre 2008.

Con riferimento al momento di perfezionamento della rivalutazione, la circolare n. 11/E del 2009 ha espresso un principio di carattere generale secondo cui l'esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d'impresa deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva.

Tale principio è stato successivamente ribadito con la circolare n. 13/E del 2014 e, da ultimo, con la circolare n. 14/E del 2017, laddove è stato confermato che, ai fini del perfezionamento dell'opzione per la rivalutazione, rileva la corretta compilazione del quadro RQ della dichiarazione annuale in cui l'opzione stessa è esercitata, mentre non conta a tal fine il versamento dell'imposta sostitutiva che, se omesso, insufficiente e/o tardivo, è oggetto di iscrizione a ruolo in sede di liquidazione della dichiarazione stessa.

E’ comunque possibile rimediare all'omessa compilazione della dichiarazione annuale avvalendosi dell'istituto della "remissione in bonis" che, introdotto con l'articolo 2 del DL n. 16 del 2012, consente la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali anche nel caso in cui il contribuente non adempia, nei tempi previsti, agli obblighi di preventiva comunicazione o a qualunque altro adempimento di natura formale previsto dalla legislazione vigente.

Laddove il contribuente è incorso in un mero errore di compilazione della dichiarazione e abbia, comunque, adottato un comportamento coerente con il beneficio fiscale in questione - versando, altresì, la prima delle tre rate dell'imposta sostitutiva dovuta nella misura del 3% del valore riallineato - è possibile sanare il mancato esercizio dell'opzione per il riallineamento ricorrendo all'istituto della "remissione in bonis".

Nessun commento:

Posta un commento

Siate moderati.

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...