24/09/22

Il bonus imprese turistiche per canoni di locazione trova il codice tributo.

Il bonus imprese turistiche per canoni di locazione trova il codice tributo.

Con la risoluzione n. 51 del 23 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate è stato istituito il codice tributo “7741” denominato “CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”, per consentire ai cessionari di utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 51 del 23 settembre 2022, con cui ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta acquistato dai cessionari di cui all’articolo 5 del DL n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

L’articolo 5 del DL n. 4 del 2022 ha previsto che il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetti alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

L’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede inoltre, al comma 5-bis, che in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, con la risoluzione 37/E dell’11 luglio 2022 è stato istituito il codice tributo “6978”.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che:

-la comunicazione della cessione del credito d’imposta avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente compilando la sezione III del quadro A del modello di autodichiarazione;

-per ciascun contratto di locazione per il quale si opta per la cessione del credito, questo deve essere ceduto per l'intero importo e non è ammessa la cessione parziale;

-il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

-dopo l’accettazione alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Pertanto, per consentire ai cessionari di utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24, è stato istituito il codice tribute “7741” denominato “CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.


Fonte AdE

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