03/01/13

DM 11 OTTOBRE 2012 NUOVO REGIME IVA PER CASSA


 
 
NUOVO REGIME IVA PER CASSA
 
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre il decreto 11 ottobre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contenente le disposizioni per l'attuazione del regime dell'Iva per cassa, introdotto dal D.l. n. 83/2012.
 
(D.M. 11 ottobre 2012; G.U. 5 d Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 11 ottobre 2012; G.U. 5 dicembre 2012, n. 284) Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
 
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al capo II del titolo II, disciplina temporanea delle operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto;
Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
Visto, in particolare, l'art. 167-bis della citata direttiva 2006/112/CE, introdotto dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, che consente, a partire dal 1° gennaio 2013, il differimento della nascita del diritto alla detrazione per i soggetti passivi per i quali l'IVA diviene esigibile al momento dell'incasso del prezzo;
Vista la dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione, iscritta in sede di approvazione della citata direttiva 2010/45/UE, che consente agli Stati membri, nel caso in cui il cedente di beni o il prestatore di servizi sia soggetto all'IVA sulla base del criterio di cassa, di derogare al principio generale di cui all'art. 167 della direttiva 2006/112/CE in materia di maturazione del diritto alla detrazione;
Visto l'art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca disposizioni in materia di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo la contabilità di cassa;
Visti, in particolare, i commi 4 e 5 del citato art. 32-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, che rinviano ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione delle disposizioni attuative e la data di entrata in vigore dello stesso articolo;
Decreta:
Art. 1
Presupposti per l'applicazione della liquidazione IVA per cassa
1. I soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a due milioni di euro, possono optare per la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa, di seguito denominata «IVA per cassa», come disciplinata dall'art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dalle disposizioni contenute nel presente decreto.
2. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
4. Per i cessionari o committenti delle operazioni di cui al comma 2, che non abbiano esercitato l'opzione di cui al comma 1, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell'operazione.
Art. 2
Operazioni attive escluse dalla liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa
1. Sono escluse dalla disciplina contenuta nel presente decreto:
a) le operazioni effettuate nell'ambito di regimi speciali di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio d'imprese, arti o professioni;
c) le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile;
d) le operazioni di cui all'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 3
Operazioni passive escluse dal differimento del diritto alla detrazione
1. Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:
a) gli acquisti di beni o servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con il metodo dell'inversione contabile;
b) gli acquisti intracomunitari di beni;
c) le importazioni di beni;
d) le estrazioni di beni dai depositi IVA.
Art. 4
Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore
1. Per le operazioni di cui all'art. 1 il cedente o prestatore adempie gli obblighi di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Le operazioni di cui all'art. 1 concorrono a formare il relativo volume d'affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento all'anno in cui le operazioni sono effettuate.
3. Le operazioni di cui all'art. 1 sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale e' incassato il corrispettivo, ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.
4. Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed e' computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.
5. Le fatture emesse in sede di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto recano l'annotazione che si tratta di operazione con «IVA per cassa», con l'indicazione dell'art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
Art. 5
Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore
1. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni acquistati o servizi ricevuti e' esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l'imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento.
2. Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.
Art. 6
Esercizio dell'opzione
1. L'opzione di cui all'art. 1 e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
2. L'opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui e' esercitata ovvero, in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attività.
3. Le operazioni già liquidate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di esercizio dell'opzione sono escluse dalla disciplina dell'IVA per cassa.
Art. 7
Termine dell'opzione
1. Qualora nel corso dell'anno sia superato il limite di due milioni di euro di volume d'affari, le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successivo a quello in cui il limite e' stato superato.
2. Nel caso di cui al comma 1, ovvero in caso di revoca dell'opzione, nella liquidazione relativa all'ultimo mese in cui e' stata applicata l'IVA per cassa e' computato a debito l'ammontare dell'imposta, che non risulti ancora versata, relativa alle operazioni effettuate ed i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. A partire dalla stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi dell'art. 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell'imposta, che non risulti ancora detratta, relativa agli acquisti effettuati ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
Art. 8
Efficacia
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 

27/12/12

ASSOCIAZIONI SPORTIVE RISOLUZ. 106/E DELL'11/12/12

RISOLUZIONE N.106 /E


Roma, 11 dicembre 2012
OGGETTO:
Interpello -Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
Società Sportiva Dilettantistica.
Aliquota delle addizionali, comunali e regionali, di
compartecipazione all’IRPEF – Articolo 25, comma 1, legge 13
maggio 1999, n. 133

QUESITO

ALFA è una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, affiliata
alla Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL), iscritta al Registro delle
società e associazioni sportive e riconosciuta dal CONI.
Con l'istanza di interpello in esame, si chiede quale sia l'aliquota delle
addizionali, comunali e regionali, di compartecipazione all'IRPEF, da applicare
ai compensi, di importo superiore a euro 7.500, corrisposti per l'esercizio diretto
di attività sportive dilettantistiche.
La società istante fa presente che la richiesta di chiarimenti si è resa
necessaria a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 28 del decreto legge n. 201
del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
22 dicembre 2011, n. 214, che, nell'emendare l'articolo 6 del decreto legislativo
n. 68 del 2011, ha aumentato l'aliquota di base dell'addizionale regionale senza

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nulla disporre in relazione all'aliquota dell'addizionale di compartecipazione
all'IRPEF.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL 
CONTRIBUENTE


La società istante ritiene che la ritenuta prevista dall'art. 25 della legge n.
133 del 1999 debba essere applicata sulla parte di compenso eccedente l'importo
di euro 7.500 con l'aliquota dell'addizionale regionale di compartecipazione
all'IRPEF dello 0,9 per cento, stabilita dall'articolo 50 del decreto legislativo n.
446 del 1997.
La società ritiene, invece, che non debba applicare alcuna ritenuta a titolo
di addizionale comunale di compartecipazione all'IRPEF, dal momento che l'art.
1, comma 2, del D. Lgs. n. 360 del 1998 rinvia, per la determinazione
dell'aliquota di compartecipazione della suddetta addizionale, all'emanazione di
uno o più decreti adottati dal Ministero dell'economia e finanze, di concerto conil Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.
Non essendo stati emanati i suddetti decreti ministeriali, il riferimento
contenuto nel citato articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, alle
addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche
deve intendersi riferito alla sola addizionale regionale di compartecipazione.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente, si fa presente che «...le indennità di trasferta, i rimborsi
forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati, nell'esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche, dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli
enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato,
che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto...»
costituiscono redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. m), del
TUIR.

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A tali emolumenti, l'articolo 69, comma 2, del TUIR, riconosce un
particolare regime di favore, disponendo che essi «... non concorrono a formare
il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta
a 7.500,00 euro...». Inoltre, l'articolo 25, comma 1, della legge del 13 maggio
1999, n. 133, stabilisce che, sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo
67, comma 1, lettera m), del TUIR, «... le società e gli enti eroganti operano, con
obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di
reddito dall'articolo 11.. .» del TUIR «... maggiorata delle addizionali di
compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi
compresa fino a lire 40 milioni (euro 20.658,28) ed è a titolo di acconto per la
parte imponibile che eccede il predetto importo...».
Conseguentemente, sulla parte dei compensi in esame, eccedente l'importo
di 7.500 euro, deve essere applicata l'aliquota IRPEF del 23 per cento (vigente
per il periodo di imposta 2012), l'aliquota dell'addizionale comunale di
compartecipazione all'IRPEF e l'aliquota dell'addizionale regionale di
compartecipazione all'IRPEF.
Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento
delle Finanze -Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale,
interpellato in merito, ha osservato che l'articolo 25, comma 1, della legge del 13 maggio 1999, n. 133 "... se individua in maniera puntuale l'aliquota da applicare ai fini Irpef, diversamente, opera un generico rinvio alle addizionali, la cui misura dovrebbe corrispondere a quella concretamente determinata dall'ente titolare del tributo e alle cui misure si deve far rinvio per l'applicazione del tributo regionale.".
Ne consegue, pertanto, che le società e gli enti eroganti compensi relativi
allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della
ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno
individuare l'aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario
dell'emolumento ha il domicilio fiscale.

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Contrariamente a quanto sostenuto dalla società interpellante, il medesimo
dicastero, in relazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (ADDIRPEF), precisa che "... la mancata emanazione dei decretiinterministeriali, previsti dal comma 2, dell'articolo 1, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, con i quali si sarebbe dovuta stabilire l'aliquota di
compartecipazione dell'ADDIRPEF non impedisce in alcun modo l'applicazione
del tributo in questione. Il successivo comma 3 dell'art. 1, del D. Lgs. n. 360 del 1998, infatti, dispone che « I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.
La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può
eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere
adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. »".
Lo stesso Dipartimento delle Finanze fa presente che "L'art. 1, comma 11,
del D.L. 13 agosto 2001, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, inoltre stabilisce che i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente
gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. A ciò va aggiunto che gli enti locali possono introdurre una soglia di esenzione, a norma del comma 3-bis, dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 1998, stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Il citato art. 1, comma 11, del D.L. n. 138 del 2011, poi, ha precisato che tale soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale il tributo

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non è dovuto e che, nel caso di superamento del suddetto limite, l'ADDIRPEF si
applica al reddito complessivo.".
******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.




19/12/12

Art. 12 – Contenzioso in materia tributaria e riscossione (legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44)


 
Art. 12 – Contenzioso in materia tributaria e riscossione. 
(In vigore dal 29 aprile 2012)



1.  All’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  il secondo periodo del comma 6 è soppresso;

b)  il comma 7 è abrogato.

2.  Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66, e seguenti, del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma 7 dell’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

3.  Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all’articolo 19, comma 1, lettera f), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

b)  dopo l’articolo 69 è inserito il seguente:

«Art. 69-bis. (Aggiornamento degli atti catastali) – 1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell’attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l’ufficio dell’Agenzia del territorio provvede all’aggiornamento degli atti catastali.».

3-bis.  All’articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  dopo le parole: «e 9,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario,»;

b)  le parole: «, amministrative e tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «e amministrativa». (58)

3-ter.  Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis, al netto della quota parte utilizzata ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono iscritte in bilancio per essere destinate per metà alle finalità di cui al comma 13 del citato articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 e per la restante metà, con le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, all’incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari. (58)

4.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 69-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono comunque annotate negli atti catastali con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-bis.  All’articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 39 è inserito il seguente:

«39-bis. È istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma. I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l’ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo l’anzianità anagrafica. A decorrere dall’anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria». (58)

5.  Le disposizioni di cui all’articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio. (59)

6.  I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell’interesse dello Stato, diversi da quelli estinti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall’articolo 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell’agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, producono interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per il periodo successivo sulla base dei soli interessi legali.

7.  Sono fatti salvi, in riferimento ai crediti di cui al comma 6, gli effetti derivanti dall’applicazione di sentenze passate in giudicato di cui all’articolo 324 del codice di procedura civile. (59)

8.  La regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l’acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla stessa Regione.

9.  In considerazione dell’acquisto di cui al comma 8, le risorse già finalizzate, ai sensi dell’articolo 18 del citato decreto-legge n. 195 del 2009, al pagamento del canone di affitto di cui all’articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, sono destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.

10.  Ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto proprietario dell’impianto, di cui all’articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione di cui al precedente periodo è esente da imposizione.

11.  All’articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-bis) è aggiunta la seguente:

«n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l’attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell’ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all’articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.». (59)

11-bis.  Non sono soggette a esecuzione forzata le somme finalizzate all’acquisto di cui al comma 8, al contributo di cui al comma 9, nonché, previa adozione da parte della regione Campania della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle relative finalità, alle spese di cui all’articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 11 del presente articolo, in quanto riconducibili alla connotazione di entrate a destinazione vincolata. (60)

11-ter.  Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione del termovalorizzatore di Acerra può essere mantenuto, su richiesta della regione Campania, per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidio militare di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con oneri quantificati in euro 1.007.527 a carico della quota spettante alla regione Campania dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia. (60)

11-quater.  All’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «cessione pro soluto» sono inserite le seguenti: «o pro solvendo». La forma della cessione e la modalità della sua notificazione sono disciplinate, con l’adozione di forme semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (60)

11-quinquies.  La disposizione di cui al comma 11-quater e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. (60)

11-sexies.  All’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla lettera a), le parole: «Le assegnazioni disposte con utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, è assegnata agli enti locali, con priorità ai comuni per il pagamento dei crediti di cui al presente comma. L’utilizzo» e le parole: «al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi precedenti». (60)

11-septies.  Sulla base dell’Accordo tra Governo e regioni del 21 dicembre 2011, le risorse statali spettanti alle regioni a statuto ordinario per l’anno 2012, come complessivamente rideterminate in base alle riduzioni apportate ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai sensi di successive disposizioni, sono finalizzate al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria, secondo le modalità stabilite dalla proposta regionale di riparto funzionale di cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha preso atto nella seduta del 18 novembre 2010, ad eccezione di un importo pari a 148 milioni di euro destinato al rimborso dell’onere sostenuto dalle regioni a statuto ordinario per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario. (60)

11-octies.  Il comma 5 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato. (60)

11-novies.  Per l’anno 2011 le risorse di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari a 425 milioni di euro, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte della società Trenitalia Spa, sono ripartite, per i contratti di servizio ferroviario in essere al 2011, secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 22 settembre 2011 e versate, per la parte non ancora erogata, alla società Trenitalia Spa. Al relativo versamento si provvede con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. A tale fine dette somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (60)

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(58) Comma inserito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.

(59) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.

(60) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.

08/12/12

Art. 11 Modifiche in materia di sanzioni amministrative



Art. 11  Modifiche in materia di sanzioni amministrative. In vigore dal 29 aprile 2012


1.  All’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all’articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.».

2.  All’articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il terzo periodo è soppresso.

3.  All’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il terzo periodo è soppresso. (54)

3-bis.  All’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «dalla lettera a) del» sono sostituite dalla seguente: «dal». (55)

4.  L’articolo 303 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 303. (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana) – 1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all’accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l’inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) quando nei casi previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l’applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l’ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;

b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;

c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;

d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;

e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l’importo dei diritti.». (54)

5.  Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all’articolo 50, comma 1, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro.»; (56)

b)  all’articolo 59, comma 5, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro.». (56)

6.  All’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, è punita con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».

7.  Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi del comma 10 dell’articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall’art. 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all’articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 2, comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

8.  Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  all’articolo 6, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il sequestro è eseguito nel limite:

a) del 30 per cento dell’importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l’eccedenza non sia superiore a 10.000 euro;

b) del 50 per cento dell’importo eccedente, in tutti gli altri casi.

2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.»; (56)

b)  all’articolo 7:

1)  il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l’estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:

a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all’articolo 3 se l’eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro;

b) pari al 15 per cento se l’eccedenza non supera i 40.000 euro.

1-bis. La somma pagata non può essere, comunque, inferiore a 200 euro.

1-ter. Il pagamento può essere effettuato all’Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell’economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell’avvenuto pagamento, sono trasmesse all’Agenzia delle dogane.»; (57)

2)  al comma 5, lettera a), le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»;

3)  al comma 5, lettera b), le parole: «trecentosessantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

c)  all’articolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui riceve i verbali di contestazione.»;

d)  all’articolo 9:

1)  il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:

a) dal 10 al 30 per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all’articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;

b) dal 30 per cento al 50 per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all’articolo 3 se tale valore è superiore a 10.000 euro.»; (57)

2)  al comma 2, le parole: «in quanto compatibili» sono soppresse.

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(54) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.

(55) Comma inserito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.

(56) Lettera così modificata dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.

(57) Numero così modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...