Titoli di credito all'ordine emessi in serie la cui funzione e' quella di raccogliere capitale di credito alternativo rispetto al credito bancario e costituiscono titolo esecutivo.
La circ. n. 4/E/2013 risponde alle novita' introdotte con dl 83 e 179 del 2012.
Hanno scad. non inferiore ad un mese e non superiore a trentasei mesi dall'emissione e possono essere emesse da tutte le societa' di capitali, da societa' coop. e da mutue assicuratrici.
11/03/13
riguardo ai minimi ...
Nel ritorno al regime normale Iva comporta un mutamento del regime fiscale. Da minimi a al regime normale sono illustrate nell'appendice delle istruzioni per la compilazione del modello iva 2013 alla voce rettifiche alla detrazione art. 19/bis2, decreto iva dpr 633/72.
01/03/13
NUOVI MINIMI ED ESISTENZE INIZIALI DEL 2013
Nel periodo d’imposta 2013, i contribuenti che nel 2012 hanno applicato il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità devono affrontare il problema se sussistono le condizioni per rimanere in detto regime ovvero uscire.
Si ricorda che la disapplicazione o l’uscita dal regime in parola può avvenire:
- per opzione;
- per legge, al superamento dei limiti previsti dall’art. 1, comma 96, della L. n. 244/2007, ovvero allorquando si realizzi una delle fattispecie indicate nel comma 99 della stessa legge;
- a seguito di accertamento divenuto definitivo, con il quale si è accertato il venir meno di una delle condizioni o al realizzo di una delle ipotesi previste, rispettivamente, nei citati commi 96 e 99.
- per opzione;
- per legge, al superamento dei limiti previsti dall’art. 1, comma 96, della L. n. 244/2007, ovvero allorquando si realizzi una delle fattispecie indicate nel comma 99 della stessa legge;
- a seguito di accertamento divenuto definitivo, con il quale si è accertato il venir meno di una delle condizioni o al realizzo di una delle ipotesi previste, rispettivamente, nei citati commi 96 e 99.
La fuoriuscita comporta una serie di conseguenze che incidono sulla contabilità degli anni successivi. Tralasciando, quindi, la disamina delle varie “cause” che condizionano l’uscita dal regime, si pone l’accento su alcune poste contabili che potrebbero interessare il periodo transitorio. Lo scopo di regolare detto periodo è quello di evitare duplicazioni o salti di imposta nel momento in cui non si permane nel regime. In questa sede, si affronta il problema della valutazione delle rimanenze di merci e della ripresa delle quote di ammortamento concernenti i beni acquistati prima dell’ingresso nel regime fiscale di vantaggio.
La stima delle rimanenze esistenti alla fine del periodo d’imposta, nel nostro caso il 31 dicembre 2012, è senz’altro un problema da non sottovalutare. Va ricordato che, nella determinazione del reddito, per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio, l’eventuale valore attribuito alle rimanenze di merci acquistate nel corso di applicazione del regime non assume rilevanza, in quanto il costo sostenuto per l’acquisto delle stesse si imputa al periodo d’imposta in cui avviene il pagamento.
Ci si chiede come si valutano le rimanenze nel momento in cui si ritorna nel regime ordinario. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7 del 28 gennaio 2008, risposta 4.4, pur con riguardo al regime dei minimi, ha chiarito che, in generale, le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e dedotto in vigenza del regime dei minimi (leggasi regime fiscale di vantaggio) non assumono rilevanza come esistenze iniziali al momento di fuoriuscita dal regime stesso. Tuttavia, prosegue il documento di prassi, qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effettuato il pagamento, le stesse rileveranno come esistenze iniziali nel periodo d’imposta successivo.
Com’è noto, nel regime “premiale”, per determinare il reddito da assoggettare all’imposta sostitutiva del 5%, vige il principio di cassa, per effetto del quale il reddito è costituito dalla differenza tra i ricavi percepiti e le spese sostenute nel periodo stesso. Le merci acquistate non generano eventuali rimanenze alla fine dell’esercizio, ma il costo si imputa per intero nel periodo stesso nel quale si sostiene il pagamento del fornitore. Il mancato pagamento nell’anno 2012 di fatture attinenti acquisti di merci, quindi, implica che esse rileveranno come esistenze iniziali nel 2013, secondo le ordinarie regole di competenza.
Sempre con riguardo al trattamento delle rimanenze di merci residue al passaggio dal regime dei minimi (ma vale anche per il regime di vantaggio) a quello ordinario, l’Amministrazione finanziaria è ritornata sull’argomento con la circolare n. 13 del 26 febbraio 2008, risposta 4.2, ancorché riguardante il caso in cui il contribuente fuoriesce dal regime, avendo effettuato in sede di ingresso la rettifica della detrazione IVA. L’Agenzia ha così risposto: “le rimanenze finali risultanti a seguito dell’applicazione del regime dei minimi rileveranno, come esistenze iniziali del periodo successivo soggetto al regime ordinario, per la parte che eccede l’ammontare dei componenti positivi prodotti in tale periodo [...] Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in caso di passaggio dal regime dei contribuenti minimi a quello ordinario occorrerà procedere nuovamente alla rettifica della detrazione – in aumento – ai sensi dell’articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972 (si veda articolo 1, comma 101, della legge Finanziaria 2008). Poiché le merci residue saranno cedute con addebito dell’Iva occorre ripristinare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte. Per effettuare tale rettifica dovrà predisporsi un’apposita documentazione nella quale vanno indicate, per categorie omogenee, le quantità e i valori dei beni merce”.
Nel regime ordinario, ripresa delle quote residue di ammortamento
Trasfondendo l’esempio contenuto nella circolare al periodo d’imposta 2012 si ha: rimanenze al 1° gennaio 2012 35.000 euro, sulle quali è stata effettuata la rettifica della detrazione in sede di ingresso nel regime; corrispettivi del 2012 20.000 euro; costi sostenti nel 2012 5.000 euro. Perdita 2012 5.000 euro, pari ai costi sostenuti. Rimanenze residue al 31 dicembre 2012 da riportare come esistenze iniziali al 1° gennaio 2013 (anno di fuoriuscita dal regime) 15.000 euro (35.000-20.000), procedendo nuovamente alla rettifica della detrazione da determinare su 15.000 euro.
Infine, l’uscita dal regime, comporta la ripresa delle quote residue di ammortamento sui beni acquistati prima dell’ingresso. In proposito, la citata circolare n. 13/2008, risposta 3.5, precisa che durante l’applicazione del regime, le quote di ammortamento relative ai beni acquistati prima dell’ingresso non concorrono alla formazione del reddito. Le eventuali quote residue rileveranno dopo l’uscita dal regime, a condizione che il bene sia ancora esistente e utilizzabile nell’impresa. In altri termini, durante l’applicazione del regime fiscale di vantaggio gli ammortamenti non sono deducibili e il residuo costo fiscale dei beni strumentali acquistati prima dell’ingresso al regime resta sospeso.
PROVVEDIMENTO DIRETTORE AG. DELLE ENTRATE EFFETTUATO IN DATA 15/1/13 PER LA DICHIARAZIONE IVA 2013 PER L'ANNO 2012
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TARES PROROGA TERMINI PRIMA RATA 2013
SUL SITO DELLA TAXANDLEGALCED CLICCANDO SU:
SI PUO' SCARICARE IL PDF RELATIVO AL DECRETO LEGGE (DL) N° 1 DEL 14 GENNAIO 2013 GIA' DIVENTATO LEGGE IL 1° FEBBRAIO 2013.
21/02/13
QUATTRO CASI PARTICOLARI IN MERITO ALLA CEDOLARE SECCA
CASO A:
IL LOCATORE NON PUO' OPTARE PER LA CEDOLARE SECCA ED HA PREVISTO UNA SPECIFICA ESCLUSIONE PER GLI IMMOBILI ACCATASTATI COME ABITATIVI PERO' LOCATI USO UFFICIO (Circ. AGENZIA DELLE ENTRATE 26/E/2011).
CASO B:
L'ART. 37 DEL TUIR COMMA 4BIS NEL 2013 PREVEDE CHE IL REDDITO DELLE UNITA' IMMOBILIARI LOCATE DA ASSOGGETTARE A TASSAZIONE E' RAPPRESENTATO DAL MAGGIORE TRA LA RENDITA CATASTALE RIVALUTATA ED IL CANONE DI LOCAZIONE RISULTANTE DAL CONTRATTO RIDOTTO FORFETTARIAMENTE DEL 5% (NON PIU' DEL 15% FINO AL 2012) SI APPLICA TALE DISCIPLINA ANCHE AD IMMOBILI DESTINATI AD USO COMMERCIALE.
CASO C:
IN BASE ALL'ART. 16 DEL TUIR UN SOGGETTO CHE NON PRODUCE ALCUN REDDITO NON PUO' BENEFICIARE NEANCHE DEL CREDITO D'IMPOSTA.
CASO D:
LA LOCAZIONE A CANONE VARIABILE NON E' CONSENTITA E L'EVENTUALE CLAUSULA E' COLPITA DA NULLITA'. TROVA APPLICAZIONE LEGITTIMA PER LE LOCAZIONI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE. PER QUESTI CASI L'APPLICAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA E' PRECLUSA.
19/02/13
CEDOLARE SECCA COME SI ESERCITA PER I CONTRATTI DI AFFITTO IMMOBILIARI
Contribuenti interessati alla cedolare secca
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari abitative locate.
L’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
Non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali.
Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari abitative locate.
L’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
Non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali.
Contitolarità
In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.
I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione.
L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.
Requisiti degli immobili
L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo e alle relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione.
Sono interessate, quindi, soltanto:
le unità abitative accatastate nelle categorie da A1 a A11 esclusa l’A10 (uffici o studi privati)
le relative pertinenze (solo se locate congiuntamente all’abitazione).
La nuova tassazione sostitutiva non si applica agli immobili strumentali o relativi all’attività di impresa o di arti e professioni.
Contratti misti
Se il contratto di locazione ha ad oggetto unità immobiliari abitative per le quali viene esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca e altri immobili per i quali non è esercitata l’opzione l’imposta di registro è calcolata:
sui soli canoni riferiti agli immobili per i quali non è stata esercitata l’opzione
sulla parte di canone imputabile a ciascun immobile in proporzione alla rendita, se il canone è stato pattuito unitariamente.
Comunicazione al conduttore (affittuario)
Il locatore (proprietario) che decide di avvalersi del nuovo regime deve darne comunicazione al conduttore (affittuario).
La comunicazione va effettuata con raccomandata e deve contenere la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.
Attenzione: la comunicazione è obbligatoria e deve essere inviata prima di esercitare l'opzione. Il mancato invio rende inefficace l'opzione stessa (articolo 3, comma 11 del dlgs 23/2011).Tuttavia, la comunicazione non è necessaria per i contratti di locazione che prevedono espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone.
Come si calcola la cedolare secca
L’importo della nuova imposta (“cedolare secca”) si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.
E’ stata introdotta, inoltre, un’aliquota ridotta del 19% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia
nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe) Come si versa
Dal 2012 la misura dell’acconto è pari al 95% dell’importo della cedolare secca che risulta dovuta per tale anno (per il 2011 era stato stabilito un versamento in acconto dell’85%). In particolare, il pagamento va effettuato:
in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro
in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro:
la prima, del 40%, entro il 16 giugno (nel 2012, 9 luglio)
la seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre.
Per l’anno 2012, il Dpcm del 21 novembre 2011 ha disposto il differimento di tre punti percentuale sul versamento della seconda o unica rata.
Pertanto, la misura dell’acconto dovuto è pari al 92% (invece che 95%). Se il pagamento si effettua in due rate, la prima (da versare entro il 18 giugno) è pari al 38%, la seconda nella restante misura del 54%
L'acconto non è dovuto quando l’anno di prima applicazione della cedolare secca è anche il primo anno di possesso dell’immobile, considerato che il relativo reddito nel precedente periodo di imposta non è stato assoggettato a imposta.
Anche per il saldo dell’imposta sostitutiva si applicano le stesse regole previste per l’Irpef: il versamento va effettuato entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% (nel 2012 rispettivamente, 9 luglio e 20 agosto).
Come si esercita l'opzione
Chi intende avvalersi del regime della cedolare secca può esercitare l’opzione in sede di registrazione del contratto compilando il modello semplificato Siria - pdf (approvato con provvedimento del 7/04/2011) oppure il modello 69 - pdf.
Modello semplificato Siria
Il modello semplificato Siria può essere utilizzato solo se:
il numero dei locatori (proprietari) e dei conduttori (affittuari) non è superiore a tre tutti i locatori esercitano l’opzione per la cedolare secca si è in presenza di una sola unità abitativa e un numero di pertinenze non superiore a tre tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita il contratto contiene esclusivamente il rapporto di locazione.
Il modello semplificato Siria deve essere presentato dal locatore se abilitato ai servizi telematici o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) esclusivamente in via telematica utilizzando il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In alternativa al software, è possibile utilizzare direttamente il servizio Siria web. Comunque potete trovare il modello siria cliccando su:
https://sites.google.com/site/taxandlegalced/pdf-disponibili-per-i-diversi-argomenti
Il modello deve essere presentato entro i termini previsti per la registrazione del contratto di locazione, cioè entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto. Se la data di decorrenza è anteriore alla data della stipula, la denuncia (il modello Siria) deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di decorrenza.
Per la registrazione tardiva del contratto di locazione è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia.
Per la registrazione tardiva del contratto di locazione è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia.
Modello 69
Il modello 69 deve essere utilizzato, invece, quando non ricorrono i requisiti per utilizzare quello semplificato. Il modello 69 va compilato per le proroghe, risoluzioni anticipate, ecc.
Per i contratti per i quali non c’è l’obbligo di registrazione in termine fisso (locazioni “brevi”), il locatore può applicare la cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito oppure esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto.
Se, in sede di registrazione, il locatore non effettua l’opzione nella prima annualità del contratto può comunque esercitarla per le annualità successive utilizzando il modello 69 entro il termine per il versamento dell’imposta di registro. L’opzione va esercitata nello stesso modo in caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione.
Durata dell'opzione
L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga o per il residuo periodo nei casi in cui l’opzione viene esercitata per le annualità successive.
Il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione durante ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione.
La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e obbliga al versamento della stessa imposta.
Resta salva la facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive.
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