11/09/13

CIRCOLARE N.28/E del 22/8/2013 - I 730 REDDITI 2012 VARI CASI

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Roma, 22 agosto 2013

OGGETTO: Assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale per 
lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati ai soggetti privi di sostituto 
d’imposta - Redditi 2012 – articolo 51-bis, comma 4, decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, 
pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 
2013 

SOMMARIO 
PREMESSA 2 
1 Presentazione della dichiarazione 730-Situazioni particolari, redditi 2012 3 
2 Soggetti interessati 3 
3 Adempimenti dei soggetti che prestano l’assistenza fiscale 4 
3.1 Tempistica 4 
3.2 Compilazione e controlli della dichiarazione 730-Situazioni particolari 4 
3.3 Comunicazioni per i contribuenti 6 
3.4 Flusso telematico 6 
4 Esiti della dichiarazione 730-Situazioni particolari 6 
5 Modalità di erogazione dei rimborsi 8
                                                    PREMESSA 

L’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nel Supplemento 
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, prevede che, a decorrere 
dall’anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati 
indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con 
esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), 
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d’imposta 
tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di 
dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione modello 730 e la 
relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille, con le modalità 
indicate dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle 
finanze 31 maggio 1999, n. 164, ai Centri di assistenza fiscale per i dipendenti 
di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e 
agli altri soggetti che possono prestare l’assistenza fiscale ai sensi delle 
disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito 
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 

Al comma 2, il citato articolo 51-bis prevede che se dalle dichiarazioni 
presentate emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette 
telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi 
disponibili dall’Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno 
antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di 
versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità 
indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo 51-bis stabilisce che nei riguardi 
dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i 
rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato 
finale delle dichiarazioni. 

Infine, al comma 4, viene previsto che per l’anno 2013, le dichiarazioni 
ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, 
esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e 
modalità applicative di tale disposizione. 

1 Presentazione della dichiarazione 730-Situazioni particolari, redditi 
2012. 

Sulla base del provvedimento del 22 agosto 2013 è disposto che la 
dichiarazione deve essere presentata utilizzando il modello 730/2013 già 
approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 
gennaio 2013. 

Al fine di individuare le dichiarazioni 730 in questione, nella casella 
“Situazioni particolari” posta nel frontespizio del 730/2013 deve essere indicato 
il codice “1” (nel seguito della presente circolare tale dichiarazione sarà 
denominata 730-Situazioni particolari, fermo restando l’utilizzo dell’ordinario 
modello 730 approvato). 

Inoltre, nella sezione dedicata ordinariamente ai dati del sostituto 
d’imposta che effettua il conguaglio va indicata, in luogo del codice fiscale, la 
sequenza numerica “20137302013”. 

È possibile presentare il 730-Situazioni particolari anche in forma 
congiunta. 

In considerazione della complessità e della tempistica stabilita per lo 
svolgimento dell’assistenza fiscale, il provvedimento esclude la possibilità di 
utilizzare tale dichiarazione per effettuare l’integrazione di una precedente 
dichiarazione validamente presentata. Pertanto, la casella “730 integrativo” non 
può essere valorizzata. 

Nel caso in cui il contribuente abbia già presentato la propria 
dichiarazione dei redditi, prima di presentare il 730-Situazioni particolari, è 
opportuno annullare la precedente dichiarazione, laddove possibile. Al riguardo, 
si precisa che tale operazione può essere effettuata soltanto dal soggetto che ha 
trasmesso la dichiarazione, sia esso il professionista, il CAF o il contribuente 
stesso, con le modalità descritte nella specifica sezione dei Servizi telematici del 
sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it). 

La dichiarazione 730-Situazioni particolari va presentata dal 2 al 30 
settembre a un CAF o a un professionista iscritto nell’albo dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro che 
abbiano presentato all’Agenzia delle entrate comunicazione di cui all’articolo 
21 del decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 1999. 

2 Soggetti interessati 

Possono presentare la dichiarazione 730-Situazioni particolari per i 
redditi 2012 i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che 


non hanno potuto presentare il modello 730 ordinario in mancanza di un 
sostituto d’imposta che potesse effettuare il conguaglio. È questo il caso, ad 
esempio, dei contribuenti che, nell’attuale contesto di congiuntura economica, 
hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego. 

Per i soli soggetti per i quali emerge, per l’anno 2012, un complessivo 
credito d’imposta, è prevista la possibilità di presentare nel 2013 il modello 
730-Situazioni particolari, in modo da ottenere in tempi rapidi il rimborso delle 
imposte. 

Pertanto, la suddetta dichiarazione può essere presentata nel 2013 solo se 
dalla stessa risulti un esito contabile finale a credito. 

3 Adempimenti dei soggetti che prestano l’assistenza fiscale 

3.1 Tempistica 

In ragione della complessità dello svolgimento dell’assistenza fiscale, 
degli adempimenti dei soggetti coinvolti e tenuto conto della tempistica entro 
cui il procedimento deve concludersi, il provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate del 22 agosto 2013 individua nuovi termini per gli 
adempimenti connessi all’assistenza fiscale. In particolare, per il 2013, viene 
disposto che il soggetto che presta l’assistenza consegna entro il giorno 11 
ottobre la dichiarazione 730-Situazioni particolari elaborata al contribuente ed 
entro il successivo 25 ottobre effettua la relativa trasmissione telematica 
all’Agenzia delle entrate. 

In sintesi: 

. dal 2 al 30 settembre – presentazione da parte del contribuente della 
dichiarazione 730-Situazioni particolari; 
. entro l’11 ottobre – il soggetto che presta l’assistenza consegna la 
dichiarazione elaborata al contribuente; 
. entro il 25 ottobre – il soggetto che presta l’assistenza trasmette 
telematicamente le dichiarazioni all’Agenzia delle entrate. 


3.2 Compilazione e controlli della dichiarazione 730-Situazioni particolari 

La dichiarazione 730-Situazioni particolari può essere presentata se è 
indicato un reddito in almeno uno dei righi del quadro C sezione I (righi da C1 
a C3) o sezione II (righi da C6 a C8) relativo al primo dichiarante. Tale 


condizione non rileva per il secondo dichiarante nel caso di dichiarazione 
presentata in forma congiunta. 

Nel frontespizio della dichiarazione deve essere valorizzata la casella 
“Situazioni particolari” con il codice “1”. Inoltre, nel campo riservato 
all’indicazione del codice fiscale del sostituto d’imposta che effettua il 
conguaglio, deve essere indicata la sequenza numerica “20137302013” e, 
tenendo conto dei criteri di carattere generale attualmente previsti per 
l’indicazione dei dati del sostituto d’imposta, devono essere indicati anche i 
seguenti dati: 



Denominazione 

Decreto legge n. 69/2013 - Agenzia delle entrate 

Comune 

Roma 

Provincia 

RM 

Codice comune 

presente solo nel tracciato telematico 

Indirizzo 

Via Cristoforo Colombo 

CAP 

00145 

La dichiarazione 730-Situazioni particolari deve avere un esito contabile 
finale a credito. Al fine di agevolare gli adempimenti del contribuente, in 
considerazione del fatto che il periodo in cui si svolge l’assistenza fiscale 
coincide con quello di effettuazione del secondo o unico acconto dell’Irpef e 
della cedolare secca, si tiene conto anche degli eventuali importi dovuti a detto 
titolo, 

Pertanto, il 730-Situazioni particolari potrà essere presentato solo se il 
risultato della seguente operazione risulta maggiore o uguale a zero: 
rigo 152 mod. 730-3 – rigo 151 col. 2 mod. 730-3 
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 agosto 
2013 al punto 3.1 prevede che il rimborso inferiore a 13 euro non viene erogato, 
ma può essere utilizzato in compensazione previa indicazione nel riquadro 
IMU, come precisato nel successivo paragrafo 4 della presente circolare.. 

Al fine di verificare il rispetto dei requisiti ora descritti, con il 
provvedimento del 22 agosto 2013 sono state approvate le modifiche alle 
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello 
di dichiarazione 730/2013, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate del 15 febbraio 2013. In particolare, nell’Allegato D – circolare 
per la liquidazione e il controllo del modello 730, è stato inserito il paragrafo 
“18. Ampliamento dell’assistenza fiscale”, nel quale sono individuati i criteri di 
accoglimento della dichiarazione 730-Situazioni particolari. 

3.3 Comunicazioni per i contribuenti 

Il soggetto che presta assistenza fiscale deve fornire al contribuente, 
utilizzando lo spazio dei “Messaggi” presente nel mod. 730-3, la comunicazione 
dell’importo che costituirà oggetto del rimborso da parte dell’Agenzia delle 
entrate, specificando se dal credito è stato decurtato l’importo degli acconti e 
l’eventuale importo che è stato utilizzato in compensazione previa indicazione 
nel quadro I. 
Se il risultato dell’operazione (rigo 152 mod. 730-3 – rigo 151 col. 2 
mod. 730-3) risulta maggiore di zero ma non superiore ad euro 12, deve essere 
specificato nel suddetto spazio dei “Messaggi” che il rimborso non è erogato. 

3.4 Flusso telematico 

Sebbene la sequenza numerica “20137302013” non sia presente 
nell’elenco dei sostituti d’imposta abilitati a ricevere in via telematica i dati dei 
mod. 730-4, gli stessi dovranno essere comunque allegati alla dichiarazione 
mod. 730/2013 da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate 
attenendosi alle ordinarie modalità di compilazione. 

4 Esiti della dichiarazione 730-Situazioni particolari 

L’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che i rimborsi siano 
effettuati dall’amministrazione finanziaria a seguito della ricezione del risultato 
finale delle dichiarazioni. Ferme restando le ordinarie attività di controllo 
automatizzato e formale sulle dichiarazioni, i suddetti rimborsi potranno essere 
effettuati sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza 
fiscale. 

Il credito rimborsabile – derivante dalla somma algebrica complessiva 
delle singole imposte, a debito (comprensive della seconda o unica rata di 
acconto Irpef e/o cedolare secca) e a credito, riferite anche al coniuge 
dichiarante – viene rimborsato dall’amministrazione finanziaria secondo le 
modalità stabilite dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000 per importi 
superiori a 12 euro. 

Con riferimento alle somme risultanti a debito dal prospetto di 
liquidazione, compresi gli importi della seconda o unica rata di Irpef e/o di 
cedolare secca, queste si intendono compensate a seguito della presentazione 
della dichiarazione 730-Situazioni particolari senza che il contribuente debba 
effettuare ulteriori adempimenti al riguardo. 

Al fine di evitare l’erogazione di rimborsi non dovuti, che sarebbero 
successivamente recuperati dall’amministrazione finanziaria con l’applicazione 
di sanzioni e interessi, è necessario che il soggetto che presta l’assistenza fiscale 
chieda al contribuente che intende presentare la dichiarazione 730-Situazioni 
particolari se ha già utilizzato, in tutto o in parte, il credito derivante dalla 
dichiarazione, per il pagamento di imposte diverse da quelle liquidate con la 
dichiarazione 730-Situazioni particolari, quali ad esempio, l’IMU, la TARES, 
ecc., mediante la delega di versamento F24. 

In caso affermativo, e qualora il credito sia esistente, l’importo utilizzato 
in compensazione deve essere indicato nel quadro IMU, unitamente all’importo 
che il contribuente intende utilizzare in compensazione per il pagamento 
dell’IMU. 

Ad esempio, nel caso di un contribuente che ha un credito di euro 700, ed 
ha utilizzato in compensazione euro 200 per pagare l’acconto dell’IMU a 
giugno, euro 50 di TARES e utilizzerà euro 200 per il saldo IMU a dicembre, 
nel quadro IMU dovrà essere indicato l’importo di euro 450 e il rimborso che 
sarà erogato dall’Agenzia è pari alla quota residua di euro 250 (euro 700 – euro 
450). 

Al fine di evitare che il rimborso risultante dalla dichiarazione non venga 
erogato perché non superiore a 12 euro, il soggetto che presta assistenza fiscale 
deve provvedere a riportare tale credito nel quadro IMU, in modo che il 
risultato della seguente formula sia pari a zero: 
rigo 152 mod. 730-3 – rigo 151 col. 2 mod. 730-3 

Considerato che l’esito contabile sopra individuato differisce rispetto al 
“saldo contabile” ordinario del modello 730, in quanto è determinato tenendo 
anche conto degli eventuali importi dovuti a titolo di secondo o unico acconto, 
in caso di compilazione del quadro I (IMU) non può essere barrata la casella di 
colonna 1 (che comporta l’utilizzo in compensazione ai fini IMU di un credito 
pari all’intero “saldo contabile”), ma deve essere indicato nella colonna 2 
l’importo del credito da utilizzare in compensazione per il pagamento dell’IMU. 

Gli importi indicati nel quadro IMU ma non utilizzati in compensazione 
potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o 
nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo le 
condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi. 
In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell’anno 
successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso, se 
superiore a 12 euro, sarà riconosciuto dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a 
seguito di tempestiva istanza del contribuente. 

Per quanto attiene agli adempimenti relativi all’unica o seconda rata di 
acconto per l’Irpef, nell’allegato D, circolare per la liquidazione e il controllo 
del modello 730/2013, sono state aggiornate le istruzioni per la determinazione 
dell’unica o seconda rata di acconto per l’Irpef, con lo scopo di recepire la 
disposizione, contenuta nell’art. 11, comma 18, del decreto-legge n. 76 del 
2013, che innalza la misura di tale acconto dovuto per il 2013 dal 99% al 100%. 
Al riguardo, si precisa che, in caso di presentazione del 730-Situazioni 
particolari, la suddetta determinazione è effettuata a cura del soggetto che presta 
l’assistenza fiscale, mentre per il 730 ordinario, tale importo è determinato dal 
sostituto d’imposta, come stabilito dall’art. 11, comma 19, del decreto-legge 28 
giugno, n. 76. 

5 Modalità di erogazione dei rimborsi 

I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul 
conto corrente bancario o postale, accelerando i relativi tempi di erogazione, e 
che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne richiesta 
tramite apposito modello reperibile nel sito dell’Agenzia delle entrate alla 
pagina: Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente. 

Nel modello vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o 
cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il 
codice IBAN. Detto codice può essere richiesto alla propria banca o desunto 
dall’estratto conto che periodicamente la propria banca invia al domicilio dei 
suoi clienti. 

Il modello per comunicare il codice IBAN deve essere presentato dal 
contribuente direttamente: 

. in via telematica, se il contribuente è in possesso di pincode, tramite la 
specifica applicazione a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate; 
. presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad 
acquisire le coordinate del conto corrente del richiedente. In questo caso, 
anche al fine di evitare errori di trascrizioni del codice, è opportuno che il 
contribuente porti con sé un documento della propria banca (estratto conto, 
libretto di conto corrente) dal quale risulti in modo intellegibile l’IBAN. 
Si evidenzia che le modalità sopra descritte sono le uniche previste per 
comunicare il codice IBAN all’Agenzia delle entrate. 
In assenza di tale comunicazione da parte del contribuente, l’erogazione dei 
rimborsi sarà effettuata con le altre modalità previste dal decreto ministeriale 29 
dicembre 2000. 

p. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 
Attilio Befera 
IL DIRETTORE CENTRALE 
SERVIZI AI CONTRIBUENTI 
Paolo Savini 








10/09/13

CIRCOLARE N. 27/E 2 agosto 2013 Errati versamenti da parte dei contribuenti. Problematiche applicative e soluzioni interpretative.

CIRCOLARE N. 27/E

Roma, 2 agosto 2013

OGGETTO: Errati versamenti da parte dei contribuenti. Problematiche
applicative e soluzioni interpretative


2

INDICE
PREMESSA …………..………………………………………………………........3

1.
Insufficiente versamento dell’imposta e della maggiorazione nel
“termine lungo” ……………………………………………………........4
2.
Efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti ….........8
3.
Carenti versamenti degli importi dovuti per la definizione
dell’accertamento……………………………………………………......10

3


PREMESSA


Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti in merito ai
versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto IRPEF, IRES e IRAP, con
particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. 7
dicembre 2001, n. 435, secondo cui tali versamenti “…possono essere effettuati
entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le
somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.

Dubbi interpretativi sono sorti con riferimento al caso in cui il
contribuente provveda al versamento delle imposte nel maggior termine di 30
giorni dalla scadenza prevista (ad esempio 16 luglio anziché 16 giugno), senza
però applicare, in tutto o in parte, la prevista maggiorazione, ovvero,
determinando l’imposta e, conseguentemente, la maggiorazione, in misura
inferiore a quanto dovuto.

In particolare, è stato chiesto se l’integrale versamento della
maggiorazione debba considerarsi presupposto costitutivo della possibilità di
effettuare il versamento nei trenta giorni successivi alla scadenza di legge
(cosiddetto “termine lungo”), con la conseguenza che carenti versamenti della
maggiorazione determinerebbero il tardivo versamento dell’imposta per l’intero
ammontare.

Analoghe incertezze sussistono con riguardo all’efficacia dell’istituto del
ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472,
laddove le somme dovute per sanare l’irregolarità commessa siano state
commisurate al minor versamento eseguito nel “termine lungo”, ovvero quando
l’importo versato a titolo di ravvedimento (sanzione e/o interessi) sia comunque
inferiore a quanto dovuto.

Ulteriori dubbi interpretativi sono sorti con riferimento alle conseguenze
di errori marginali commessi dai contribuenti nel versamento delle somme
dovute per la definizione degli avvisi d’accertamento.


4


Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle questioni
rappresentate.

1.
Insufficiente versamento dell’imposta e della maggiorazione nel
“termine lungo”
Si osserva preliminarmente che, secondo quanto disposto dall’art. 17,
commi 1 e 3, del D.P.R. n. 435 del 2001, il versamento del saldo dovuto con
riferimento alla dichiarazione dei redditi e del primo acconto IRPEF, IRES e
IRAP deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello
di chiusura del periodo di imposta ossia, per le società con l’esercizio coincidente
con l’anno solare e per le persone fisiche, entro il 16 giugno. Il comma 2 del
medesimo articolo dà la possibilità di effettuare detti versamenti entro il
trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, con una maggiorazione a
titolo di interesse corrispettivo pari allo 0,40 per cento delle somme da versare.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997,

n. 241, i predetti versamenti possono essere effettuati, previa opzione esercitata
dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale
importo, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in
un’unica soluzione. Anche per l’ipotesi di versamento rateale, è riconosciuta la
possibilità di iniziare il versamento del piano di rateazione nei trenta giorni
successivi, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo
d’interesse corrispettivo (oltre all’applicazione degli interessi “da rateazione”,
nella misura del 4 per cento annuo).
I medesimi termini si applicano anche al versamento del saldo IVA
risultante dalla dichiarazione unificata annuale, che, ai sensi dell’art 6 del D.P.R.
14 ottobre 1999, n. 542, può essere versato successivamente al “16 marzo di
ciascun anno, ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme
dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da


5


versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione
di mese successivo alla predetta data”.

I principi di seguito illustrati trovano, dunque, applicazione anche con
riferimento alle richiamate ipotesi di versamento con maggiorazione.

Ciò premesso, come già chiarito dall’Amministrazione finanziaria con la
circolare del 23 luglio 1998, n. 192/E, par. 1.1 in merito all’omesso o
insufficiente pagamento, alle prescritte scadenze, delle imposte dovute a titolo
di acconto o di saldo in base alla dichiarazione, il legislatore ha previsto due
distinti termini per il versamento: per i soggetti con periodo coincidente con
l’anno solare, il primo è il 16 giugno, l’altro nei successivi trenta giorni.

Il versamento effettuato nel più ampio termine risulta tempestivo, con la
particolarità che l’adempimento dell’obbligazione tributaria avviene mediante il
pagamento dell’imposta incrementata di un importo, pari allo 0,40%, che si
configura come parte del tributo medesimo.

Al riguardo, nel parere dell’Avvocatura generale dello Stato del 2 luglio
2012, n. 263000, è stato chiarito che “ (…) il versamento entro 30 giorni dalla
scadenza dell’importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile
all’omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento, e che di
conseguenza la sanzione del terzo deve essere rapportata alla frazione
dell’importo non versato, come disposto dall’articolo 13 del decreto legislativo

n. 471 del 1997 per l’ipotesi di versamento parziale tempestivo (…)”.
Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, infatti, “ nel dubbio, deve
privilegiarsi un’interpretazione della norma conforme ai principi di
proporzionalità, ragionevolezza e certezza del diritto; (…)”.

Si rammenta, in proposito, che gli interessi sul versamento effettuato nel
“termine lungo” rappresentano il “corrispettivo” per il vantaggio che il
contribuente trae dalla disponibilità di una somma di denaro spettante all’ente
creditore.


6


Del resto, la maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, nella misura
dello 0,40 per cento, viene versata congiuntamente all’imposta dovuta,
aggiungendosi a questa, senza distinzione di codice tributo.

Ne consegue che, se è dovuta una imposta maggiore rispetto a quella
calcolata e versata nel “termine lungo”, detto versamento non è da considerarsi
tardivo tout court ma semplicemente insufficiente; la sanzione, in misura
ordinaria -pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo
13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471 -deve quindi essere
calcolata sulla differenza tra quanto versato nel “termine lungo” e quanto dovuto
(imposta più maggiorazione).

Non assume rilevanza stabilire se il contribuente abbia versato la sola
imposta e non abbia versato la maggiorazione, o se abbia eseguito un versamento
proporzionalmente insufficiente, proprio perché, non potendosi distinguere i due
importi (versati con lo stesso codice tributo), il versamento si intende nel suo
complesso insufficiente.

Per mera esemplificazione, si consideri la seguente situazione.

ESEMPIO n. 1

Si ipotizzi che il contribuente, nel termine lungo, abbia erroneamente
versato a titolo di saldo IRES 2011 l’importo di € 100 -in luogo di € 400
effettivamente dovuti -unitamente alla maggiorazione dello 0,40 per un totale di
€ 100,4 (anziché € 401,6).

L’ufficio provvederà all’irrogazione della sanzione nella misura ordinaria
del 30 per cento sull’importo di € 301,2, ossia sulla sola differenza tra quanto
dovuto (imposta più maggiorazione), pari ad € 401,6, e quanto versato nel
termine lungo, ossia € 100,4. In tale sede, si provvederà, altresì, al recupero della
differenza d’imposta dovuta, di € 301,2, e degli interessi calcolati a far data dalla
scadenza del termine lungo.


7


In tale ipotesi, il contribuente può comunque decidere di regolarizzare
l’errore commesso mediante l’applicazione dell’istituto del ravvedimento, di cui
all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Richiamando quanto già precisato nella citata circolare n. 192/E del 1998,
si ricorda che la regolarizzazione spontanea può essere effettuata ai sensi dell’art.
13, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 472 del 1997, eseguendo il pagamento nel
termine di trenta giorni dalla scadenza del “termine lungo”:

-di quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40
per cento;

-dei relativi interessi moratori calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza
del termine lungo al giorno di effettuazione del pagamento;

-della sanzione ridotta pari al 3 per cento dell’importo versato in ritardo (tributo
e maggiorazione dello 0,40 per cento).

In alternativa, la regolarizzazione può avvenire ai sensi del comma 1,
lettera b) del citato art. 13, eseguendo il pagamento entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata
commessa la violazione:

-di quanto dovuto a titolo di tributo, comprensivo della maggiorazione dello 0,40
per cento;

-dei relativi interessi moratori calcolati al tasso legale maturati dalla scadenza
del termine lungo al giorno di effettuazione del pagamento;

-della sanzione ridotta pari al 3,75 per cento dell’importo versato in ritardo
(tributo e maggiorazione dello 0,40 per cento).

ESEMPIO n. 2

Riprendendo la situazione descritta nell’esempio n. 1, la regolarizzazione
dell’errore commesso può avvenire -ferma restando l’assenza di contestazioni da


8


parte dell’ufficio -al più tardi entro il termine di presentazione della
dichiarazione per l’anno d’imposta 2012, mediante il versamento della differenza
d’imposta (ossia del residuo tributo dovuto comprensivo della maggiorazione
dello 0,40) pari ad € 301,2, degli interessi, calcolati a far data dalla scadenza del
termine lungo, e delle sanzioni ridotte.

2. Efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti
Con riferimento alla questione concernente l’erronea determinazione
dell’importo necessario per sanare l’irregolarità commessa e, quindi, degli
interessi moratori e della relativa sanzione, si è dell’avviso che -in virtù di
quanto chiarito con la risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011 -il ravvedimento di
quanto originariamente e complessivamente dovuto possa considerarsi
perfezionato anche solo parzialmente, cioè limitatamente all’importo versato
entro la scadenza del termine per il ravvedimento.

In merito all’individuazione del dies a quo dal quale far decorrere i
termini per il ravvedimento, con riferimento al versamento del saldo e del primo
acconto dovuti in base alle dichiarazioni, va da sé che andrà considerato il
termine entro cui si è scelto di eseguire l’originario versamento da correggere (16
giugno o 16 luglio).

Laddove il contribuente non abbia versato alcun importo, né entro il 16
giugno né entro il 16 luglio, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle
somme dovute -sia in sede di ravvedimento (parziale o meno) che di recupero da
parte degli uffici -è la data naturale di scadenza, ossia il 16 giugno.

Come già chiarito con la citata risoluzione n. 67/E del 2011, una volta
scaduti i termini per il ravvedimento, l’eventuale somma che residua (maggiore
imposta dovuta incrementata o meno della percentuale dello 0,40) non potrà
beneficiare della riduzione delle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472
del 1997 in tema di ravvedimento: le sanzioni, pertanto, saranno irrogate dagli


9

uffici, su tale somma residua, nella misura ordinaria, insieme agli interessi per il
tardivo versamento, con decorrenza dalla scadenza del termine di versamento
“scelto” dal contribuente (16 giugno o 16 luglio).

ESEMPIO n. 3

Riprendendo l’esempio n. 1, laddove il contribuente versi, entro il termine
prescritto per il ravvedimento, un importo inferiore al residuo dovuto di € 301,2,
ad esempio € 201,2, con sanzioni e interessi commisurati all’imposta versata, il
ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente a tale importo.

La differenza dovuta e non regolarizzata di € 100 sarà oggetto di recupero
da parte degli uffici, unitamente agli interessi (calcolati con decorrenza dal 16
luglio), e sulla stessa andrà irrogata la sanzione nella misura ordinaria del 30%.

Un caso più complesso da prendere in considerazione concerne l’ipotesi in
cui il contribuente, in sede di ravvedimento, effettui un versamento complessivo
di imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli
interessi non siano, come nel caso precedente, commisurati all’imposta versata a
titolo di ravvedimento.

In tale evenienza, il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con
riferimento alla quota parte dell’imposta -comprensiva o meno della
maggiorazione a seconda della data dell’originario versamento – proporzionata
al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo .

La circostanza che nel modello F24 occorra indicare separatamente
imposta, interessi e sanzioni non fa venir meno l’unitarietà dell’istituto ma, al
fine di avere evidenza dell’intenzione del contribuente di avvalersi dei benefici
del ravvedimento operoso, è necessario che, in sede di predisposizione del
modello di versamento, lo stesso abbia quantomeno provveduto ad imputare


10


parte di quel versamento all’assolvimento delle sanzioni, indicando l’apposito
codice tributo.

Sulla differenza non sanata andranno irrogate, ad opera degli uffici
competenti, le sanzioni in misura ordinaria e/o recuperati gli interessi non versati,
da computare, anche in tal caso, con decorrenza dalla data dell’originario
versamento (16 giugno o 16 luglio).

Poiché i criteri di determinazione di quanto dovuto in presenza di
versamenti carenti, secondo le precisazioni sopra fornite, potranno essere
applicati in via automatizzata solo a seguito della modifica delle procedure
informatiche del controllo automatizzato dei versamenti, in attesa dei necessari
adeguamenti, gli uffici applicheranno i suddetti criteri agli esiti scaturenti dai
controlli automatizzati.

Gli stessi uffici provvederanno, ove occorra, a variare i codici tributo e a
suddividere gli importi versati a vario titolo (imposta, interessi, sanzione) in
modo da determinare l’importo ancora da versare sulla base della percentuale di
completamento individuata secondo le indicazioni sopra fornite.

Gli uffici sono inoltre tenuti ad abbandonare il contenzioso eventualmente
pendente instaurato sulla base di principi difformi da quelli enunciati nella
presente circolare. Per le sanzioni già irrogate con provvedimento definitivo non
è ammessa la ripetizione di quanto pagato.

3.
Carenti versamenti degli importi dovuti per la definizione
dell’accertamento
Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimenti in merito alle
conseguenze derivanti nell’ipotesi di versamenti eseguiti dal contribuente per un
ammontare inferiore a quello dovuto a titolo di definizione della pretesa
tributaria.


11


In particolare, la questione è sorta con riferimento all’applicazione
dell’istituto dell’acquiescenza all’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 15
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e all’ipotesi di versamenti eseguiti dal contribuente
per un ammontare inferiore a quello dovuto, a fronte dei quali l’acquiescenza
non si ritiene validamente perfezionata, con la conseguente iscrizione a ruolo (o
l’affidamento del carico all’Agente della riscossione, in caso di accertamento
esecutivo ai sensi dell’art. 29 del d.l. n. 78 del 2010) degli importi non versati e
delle sanzioni irrogate nella misura intera.

Nel caso in cui il contribuente intenda definire l’avviso di accertamento ai
sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 218/1997, infatti, è tenuto a versare entro il termine
di presentazione del ricorso le somme dovute a titolo di imposte, interessi e
sanzioni in misura agevolata. Peraltro, il contribuente può anche valutare di
rinunciare alla definizione agevolata dell’intero accertamento e scegliere di
definire le sole sanzioni ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 472/1997, riservandosi il
diritto di presentare eventualmente ricorso per imposte e interessi e versando,
entro il termine di proposizione del ricorso stesso, le sanzioni in misura
agevolata.

Se il contribuente intende beneficiare della possibilità offerta dall’art. 15
del d.lgs. n. 218 del 1997, ma incorre in un errore materiale o di calcolo nel
versamento delle somme dovute, si è dell’avviso che l’acquiescenza possa
ritenersi validamente perfezionata, purché la differenza tra quanto dovuto e
quanto pagato sia di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento
incompatibile con la volontà di definizione dell’accertamento. In questi casi, il
perfezionamento della definizione sarà, naturalmente, subordinato
all’integrazione del dovuto da parte del contribuente. Non assume effetto
preclusivo della definizione la circostanza che il versamento dell’integrazione sia
effettuato con lieve tardività rispetto ai termini previsti dal richiamato articolo

15.

12


Analoghe indicazioni valgono nel caso in cui il contribuente intenda
beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell’art. 17 del
d.lgs. n. 472 del 1997.

Occorre, in definitiva, salvaguardare i comportamenti dai quali traspaia con
evidenza l’intenzione del contribuente di utilizzare correttamente i predetti
istituti.

Si ritiene, infatti, che in tali ipotesi sussista l’interesse comune delle parti
ad addivenire alla definizione, in osservanza dei principi di economicità,
efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e, nello specifico, dell’attività
di accertamento. L’Ufficio potrà pertanto ritenere validamente perfezionata la
definizione effettuata attraverso il versamento di un ammontare leggermente
inferiore a quello dovuto, a titolo di definizione della pretesa tributaria, e
successivamente integrato dal contribuente.

Nel caso in cui il contribuente effettui, a causa di un errore materiale o di
calcolo, un carente versamento delle somme dovute per il perfezionamento
dell’accertamento con adesione, restano valide le indicazioni fornite dalla
Direzione Centrale Accertamento con Circolare n. 65/E del 28 giugno 2001, in
particolare laddove viene chiarito che in presenza di anomalie di minore entità,
l’Ufficio può valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse
pubblico al perfezionamento dell’adesione e quindi alla produzione degli effetti
giuridici dell’atto sottoscritto.

******

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA




09/09/13

Legge n. 99/2013 già D.L. n. 76/2013

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (13G00142)

(GU n.196 del 22-8-2013)

Vigente al: 23-8-2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventiurgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile,
della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, e' convertito in legge con le

modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto

obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 agosto 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Trigilia, Ministro per la coesione
territoriale

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76


All'articolo 1:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico»;
al comma 2, la lettera c) e' soppressa;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere

dal giorno successivo alla data di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015»;

al comma 5, le parole: «un'ulteriore assunzione di lavoratore»
sono sostituite dalle seguenti: «entro un mese un'ulteriore
assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente»;

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dei
lavoratori a tempo pieno»;

al comma 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tali assunzioni devono essere effettuate non oltre il 30 giugno 2015. Il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali fornisce comunicazione della data di decorrenza dell'incentivo mediante avviso pubblicatonel sito internet

istituzionale»;

al comma 12, lettera a), le parole: «per le regioni del Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «per le regioni Abruzzo,Molise, Campania,

Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia» edopo la parola: «Commissione» e' inserita la seguente: «europea»;

al comma 12, lettera b), il secondo periodo e' soppresso;

il comma 14 e' sostituito dal seguente:

«14. L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto dall'INPS con le modalita' di cui al presente comma. L'Istituto provvede, entro tre

giorni dalla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da parte del soggetto interessato, a fornire una specifica comunicazione

in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse per l'accesso al beneficio medesimo. A seguito della comunicazione di cui al

precedente periodo,in favore del richiedente opera una riserva di somme pariall'ammontare previsto del beneficio spettante sulla base della

documentazione allegata alla domanda e allo stesso richiedente e' assegnato un termine perentorio di sette giorni lavorativi perprovvedere

alla stipula del contratto di lavoro che da' titolo all'agevolazione. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, lo stesso

richiedente ha l'onere di comunicare al competente ufficio dell'INPS l'avvenuta stipula del contratto che da'titolo all'agevolazione. In caso di

mancato rispetto dei termini perentori di cui ai periodi che precedono, il richiedente decade  dalla riserva di somme operata in suo favore, che

vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenzialibeneficiari. L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto

dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto cheda' titolo

all'agevolazione e, in caso di insufficienza delle risorseindicate, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo,

l'INPS non prende piu' in considerazione ulteriori domande con riferimento alla regione per la quale e' stata verificata tale insufficienza di

risorse, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle

minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali eal

Ministero dell'economia e delle finanze»;al comma 15, al primo periodo, le parole: «anche non rientrantinel Mezzogiorno,» sono soppresse e

il secondo periodo e' soppresso;

il comma 17 e' soppresso;

dopo il comma 22 e' aggiunto il seguente:

«22-bis. Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 1, comma2, della legge 28 giugno

2012, n. 92. A tal fine, entro il 31 dicembre 2015, si provvede ad effettuare una specifica valutazione aisensi di cui al comma 3, terzo periodo,

del medesimo articolo 1 dellalegge n. 92 del 2012».

All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «di carattere straordinario e temporaneoapplicabili fino al 31 dicembre 2015,» sono soppresse;


 al comma 2, le parole: «per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese di cui

allaraccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003» sono soppresse;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «effettuate dall'entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2015,»sono soppresse, e al

secondo periodo, le parole: «Resta comunquesalva» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, resta

comunque salva»;

i commi 4 e 5 sono soppressi;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Al fine di sostenere la tutela del settore dei beni
culturali e' istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero dei benie delle attivita' culturali e del turismo un Fondo straordinario con

stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato "Fondo mille giovani per la cultura", destinato alla promozione di tirocini formativi e di

orientamento nei settori delle attivita' e dei servizi
per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di eta'. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto

con il Ministro del lavoro e delle politichesociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di accesso al

Fondo di cui al presente comma.

5-ter. Per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee guida di cui all'Accordo sancito il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i datori di lavoro pubblicie privati con sedi in

piu' regioni possono fare riferimento alla solanormativa della regione dove e' ubicata la sede legale e possonoaltresi' accentrare le

comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito

territoriale e' ubicata la sede legale»;

al comma 13, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Taleimporto e' assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50

per cento, del rimborso spese corrisposto da altro soggetto pubblico o privato. Per i soli tirocini all'estero pressosoggetti pubblici l'importo

puo' essere corrisposto anche in forma dibenefici o facilitazioni non monetari».

All'articolo 3:

al comma 1, alinea, le parole: «quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 108 milioni di euro per l'anno 2014 e a 112milioni di euro per

l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti:«quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 68 milioni di euro per l'anno 2014 e a 152 milioni

di euro per l'anno 2015»;

al comma 1, lettera b), le parole: «da giovani e da soggettidelle categorie svantaggiate» sono sostituite dalle seguenti: «da giovani e da

soggetti delle categorie svantaggiate e molto svantaggiate» e, dopo le parole: «beni pubblici nel Mezzogiorno,»sono inserite le seguenti:

«con particolare riferimento ai beni immobili confiscati di cui all'articolo 48, comma 3, del codice delleleggi antimafia e delle misure di

prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159,»;

al comma 1, lettera c), le parole: «56 milioni di euro perl'anno 2014 e 56 milioni di euro per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «16

milioni di euro per l'anno 2014 e 96 milioni di euro per l'anno 2015»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Per gli interventi e le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dovranno essere finanziati, in via prioritaria, i bandi che prevedano

il sostegno di nuovi progetti o imprese che possano avvalersi di un'azione di accompagnamento e tutoraggio per l'avvio e il consolidamento

dell'attivita' imprenditoriale da partedi altra impresa gia' operante da tempo, con successo, in altro luogoe nella medesima attivita'. La

remunerazione dell'impresa che svolge attivita' di tutoraggio, nell'ambito delle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e' definita con

apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dellosviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali,

da  adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La remunerazione

e'corrisposta solo a fronte di successo dell'impresa oggetto del tutoraggio. L'impresa che svolge attivita' di tutoraggio non deve vantare

alcuna forma di partecipazione o controllo societario nei confronti dell'impresa oggetto del tutoraggio»;

al comma 2, le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 67 milioni di euro per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni

di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro per l'anno 2015».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «struttura di missione» sono aggiunte le seguenti: «con compiti propositivi e istruttori»;

al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: «, raccogliendo dati sulla situazione dei servizi all'impiegodelle regioni, che

sono tenute a comunicarli almeno ogni due mesi»;

al comma 2, lettera b), dopo le parole: «comma 1» sono aggiuntele seguenti: «, nonche' i criteri per l'utilizzo delle relative risorse

economiche»;

al comma 2, la lettera c) e' soppressa;

al comma 2, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

«i-bis) avvia l'organizzazione della rilevazione sistematica e la pubblicazione in rete, per la formazione professionalefinanziata in tutto o in

parte con risorse pubbliche, del tasso di coerenza tra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi,anche utilizzando, mediante

distacco, personale dei Centri perl'impiego, di Italia Lavoro S.p.A. o dell'ISFOL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

i-ter) promuove l'accessibilita' da parte di ogni personainteressata, nonche' da parte del mandatario della persona stessa,alle banche dati, da

chiunque detenute e gestite, contenenti informazioni sugli studi compiuti dalla persona stessa o sulle sue esperienze lavorative o formative»;

al comma 3, le parole: «del medesimo Ministero» sono sostituitedalle seguenti: «del Ministero del lavoro e delle politiche sociali edel

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e delle ricerca»;

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali con unadotazione di euro 20.000 per l'anno 2013 ed euro 70.000 per ciascuno degli anni 2014 e

2015, cui si provvede mediante corrispondenteriduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,

lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2. Gli oneri per il

funzionamento dei Comitati scientifico etecnico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della riforma del mercato del

lavoro, costituiti per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012,n. 92, con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali 8 luglio 2013 ed operanti presso il medesimo Ministero, sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 20.000 per l'anno 2013 ed euro 30.000 per ciascuno degli anni 2014 e

2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del citato Fondo sociale per occupazione e formazione»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. In considerazione delle attivita' affidate all'ISFOL,con riferimento alle previsioni di cui al presente articolo e, piu'in generale, a

supporto dell'attuazione della "Garanzia per i Giovani", nonche' di quelle connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge

28 giugno 2012, n. 92, e' destinato l'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2014, per la proroga dei contratti di lavoro stipulati dall'ISFOL ai

sensi
dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,fino al 31 dicembre 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma,pari a 6

milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, anche al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno,

mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,

lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2, per 10 milioni di euro

per l'anno 2014.

4-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2012, per il personaledell'ISFOL proveniente dal soppresso Istituto per gli affari sociali il trattamento

fondamentale e accessorio in godimento presso il soppresso Istituto deve intendersi a tutti gli effetti equiparato a quello riconosciuto al

personale dell'ISFOL, fermo restando che il medesimo personale conserva sino al 31 dicembre 2011 il suddetto trattamento in godimento

presso l'Istituto per gli affari sociali».

L'articolo 6 e' soppresso.
All'articolo 7:
al comma 1:
alla lettera a):
al capoverso 1-bis:
alla lettera a), dopo le parole: «non superiore a dodici
mesi» sono inserite le seguenti: «comprensiva di eventuale proroga»;
alla lettera b), la parola: «contrati» e' sostituita dalla
seguente: «contratti»;

alla lettera c), numero 3), capoverso 3, dopo le parole: «Le
disposizioni di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: «,
nonche' di cui al comma 4,»;

alla lettera d), numero 1), al capoverso c-ter, alle parole:
«i rapporti» sono premesse le seguenti: «ferme restando le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 8,»;

al comma 2, e' premessa la seguente lettera:
«0a) all'articolo 30, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il
seguente:

"4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validita' ai

sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,l'interesse della parte distaccante

sorge automaticamente in forza
dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita'dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltreper le

stesse imprese e' ammessa la codatorialita' dei dipendentiingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso"»;

al comma 2, lettera a), capoverso 2-bis, le parole: «In ognicaso» sono sostituite dalle seguenti: «In ogni caso, fermi restando ipresupposti di

instaurazione del rapporto e con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo» e dopole parole: «per ciascun

lavoratore» sono inserite le seguenti: «con
il medesimo datore di lavoro»;

al comma 2, la lettera b) e' soppressa;

al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:

 «c-bis) all'articolo 61, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:

"2-bis. Se il contratto ha per oggetto un'attivita' di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il

progetto prosegue automaticamente"»;

al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:«d) all'articolo 62, comma 1, alinea, le parole: ", ai fini
della prova" sono soppresse»;dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'espressione "vendita diretta di beni e di servizi",contenuta nell'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

276, si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attivita' di vendita diretta di beni, sia le attivita' di servizi»;

al comma 5, lettera a), e' aggiunto il seguente numero:«2-bis) al comma 28, capoverso articolo 2549, e' aggiunto il
seguente comma:

"Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano,limitatamente alle imprese a scopo mutualistico, agli associati individuati mediante

elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato dagli organismidi cui all'articolo 76 del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonche' in relazione al rapporto fraproduttori e artisti, interpreti, esecutori,

volto alla realizzazionedi registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento"»;

al comma 5, lettera c), numero 1), dopo le parole: «dodici mesi» sono inserite le seguenti: «dalla data di entrata in vigoredalla presente

legge»;
al comma 5, lettera c), e' aggiunto il seguente numero:

«5-bis) ai commi 5, 42, 44 e 45, le parole: "decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono sostituite dalle
seguenti: "decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali"»;

dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

«7-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'articolo 4,
comma 33, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole:
"inferiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino a sei
mesi"»;

la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Modifiche alla
disciplina introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92».
Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (Stabilizzazione di associati in partecipazionecon apporto di lavoro) - 1. Al fine di promuovere la stabilizzazione

dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonche' di garantire il corretto utilizzo dei

contratti di associazione in partecipazione con apportodi lavoro, nel periodo compreso fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013, le aziende,

anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente piu'

rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui alcomma 2, rendono applicabili le

disposizioni di cui ai commi successivi.

2. I contratti di cui al comma 1 prevedono l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesidalla loro

stipulazione, di soggetti gia' parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apportodi lavoro. Per le assunzioni

sono applicabili i benefici previstidalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Leassunzioni a tempo indeterminato

possono essere realizzate anche
mediante contratti di apprendistato. I lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto riguardantei

pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di

procedura civile.

3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo pergiusta causa

ovvero per giustificato motivo soggettivo.

4. L'efficacia degli atti di conciliazione di cui al comma 2 e' risolutivamente condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di

lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolodi contributo

straordinario integrativo finalizzato al miglioramentodel trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento dellaquota di

contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunqueper un periodo non

superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

5. I datori di lavoro depositano, presso le competenti sedi dell'INPS, i contratti di cui al comma 1 e gli atti di conciliazione di cui al comma 2,

unitamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto

versamento di cui al comma 4 entro il 31 gennaio 2014, ai fini della verifica circa la correttezza degliadempimenti. Gli esiti di tale verifica,

anche per quanto iguardal'effettivita' dell'assunzione, sono comunicati alle competentiDirezioni territoriali del lavoro individuate in base alla

sede legale dell'azienda.

6. L'accesso alla normativa di cui al presente articolo e' consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimentiamministrativi

o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all'esito

della verifica di cui al
comma 5.

7. Il buon esito della verifica di cui al comma 5 comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l'estinzione

degli illeciti, previsti dalle disposizioniin materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attivita' ispettiva gia'

compiuta alla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto e con riferimento alle forme di tirocinio avviate dalle

aziende
sottoscrittrici dei contratti di cui al comma 1. Subordinatamente alla predetta verifica viene altresi' meno l'efficacia dei provvedimenti

amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se gia' oggetto di accertamentogiudiziale non

definitivo. L'estinzione riguarda anche le pretesecontributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni

connesse ai rapporti di cui al presente comma».  

All'articolo 8:

al comma 3, le parole: «27 dicembre 1997» sono sostituite dalleseguenti: «23 dicembre 1997», dopo le parole: «le Province

autonome,»sono inserite le seguenti: «le province, l'ISFOL,» e le parole: «il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca scientifica» sono

sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo

economico»;

al comma 5, le parole: «per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1, con le medesime regoletecniche di cui al

comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «in particolare per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1 ed

eventualmente in altre banche dati costituite con la stessa finalita' nonche' per determinare le modalita' piu' opportune di raccolta ed

elaborazione dei dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori tecniche ed esperienze».

All'articolo 9:

al comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate

per le violazioni commesse successivamente alla suddetta
data»;

il comma 4 e' soppresso;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. La dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'

incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 20 milioni di euro per l'anno 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10

milioni di euro per l'anno 2013 e a 20milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, anche al fine di garantire la compensazione in termini di

indebitamento netto e
fabbisogno, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.

148,convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2, per 16,7 milioni di euro per l'anno 2013 e per 33,3milioni di euro

per l'anno 2014.

4-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principiodella parita' di trattamento delle persone con disabilita', i datori di lavoro pubblici e privati

sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con

disabilita', ratificata ai sensi della
legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilita' la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di

lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica e con le risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"»;

al comma 6, le parole: «Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 24» sono sostituite dalle seguenti:

«All'articolo 23, comma 1, primo periodo,del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni»;

al comma 8, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo» e le parole:«di cui al decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di Trento e di Bolzano»;

dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

«8-bis. All'articolo 22, comma 11-bis, del testo unico di cuial decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole:
"master universitario di secondo livello" sono inserite le seguenti:"ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica"»;

al comma 9, le parole: «della legge» sono sostituite dalle
seguenti: «del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge»;

dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un
immobile nella sua disponibilita' il datore di lavoro assolve agliobblighi previsti dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di
cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,

n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608.

 10-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro
dell'interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di

conversione del presente decreto, sono apportate le modifiche necessarie al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30

ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007»;

al comma 13, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"Le clausole del modello standard tipizzato sono
inderogabili"»;
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
«15-bis. All'articolo 2464, quarto comma, del codice civile
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "presso una banca" sono
sostituite dalle seguenti: "all'organo amministrativo nominato
nell'atto costitutivo";

b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "I mezzi
di pagamento sono indicati nell'atto".
15-ter. All'articolo 2463 del codice civile, dopo il terzo
comma sono aggiunti i seguenti:

"L'ammontare del capitale puo' essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti

devono farsi in denaro e devono essere versati perintero alle persone cui e' affidata l'amministrazione.

La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo2430, deve

essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che lariserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La

riserva cosi' formata puo' essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essadeve essere reintegrata a

norma del presente comma se viene diminuitaper qualsiasi ragione"»;

al comma 16, lettera c), le parole: «decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;

dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:

«16-bis. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.

221, nel primo periodo, le parole: "entro 60 giornidalla stessa data" sono soppresse.

16-ter. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma

1 e al comma 4, le parole: "2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "2013, 2014, 2015 e 2016".

16-quater. Gli importi dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato effettuati dalla Cassa conguaglio per il settoreelettrico ai sensi del

comma 3, lettera d), dell'articolo 38 del predetto decreto-legge n. 179 del 2012, sono rideterminati in 145,02milioni di euro per l'anno 2013,

145,92 milioni di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 66,87 milioni di euro per

l'anno 2017, 970.000 euro
per l'anno 2018 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

16-quinquies. Il comma 188 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente:

"188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita' (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gliinfortuni sul lavoro (INAIL),

l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia

nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA),l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonche' per le universita' e le scuole

superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzionia tempo determinato e

la stipula di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premialidi cui

all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213".

16-sexies. All'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142,
dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:

"2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si applica ai soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo

1958, n. 250, in presenza delle condizioni dicui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31"».

All'articolo 10:
al comma 1, le parole: «22 dicembre 2001» sono sostituite dalleseguenti: «22 dicembre 2011»;dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

«7-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6,comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, e' incrementata di 5,5milioni di euro a

decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo

28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsionedell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e

delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nel titolo II, dopo l'articolo 10 e' aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis. -(Disposizioni concernenti gli enti di diritto privato) - 1. Ferme restando le misure di contenimento della spesagia' previste dalla

legislazione vigente, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509,e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine

di destinare risorse aggiuntiveall'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni e di sostenere i redditi dei

professionisti nelle fasi dicrisi economica, realizzano ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione attraverso forme associative destinando le

ulteriori economie e i risparmi agli interventi di welfare in favore dei propriiscritti e per le finalita' di assistenza di cui al comma 3 dell'articolo 8

del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e
successive modificazioni.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, i risparmi aggiuntivirispetto a quelli di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa

sostenuta per consumi intermedi nel rispetto dell'equilibrio finanziario di ciascun ente possono essere destinati ad interventi di promozione e

sostegno al reddito dei professionisti e agli interventi di assistenza in favore degliiscritti. 3. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai

decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103,singolarmente oppure attraverso l'Associazione degli enti previdenziali

privati - Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei
giovani professionisti nel mercato del lavoro svolgono, attraverso ulteriori risparmi, funzioni di promozione e sostegno dell'attivita'

professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente».

All'articolo 11:

dopo il comma 6 e' inserito il seguente:«6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8

luglio 1998, n. 230, e' incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 10 milioni di euro per l'anno 2014»;

dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

«8-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "nonche' degli altri soggetti pubblici competenti" sono inserite le seguenti: "e deglienti ecclesiastici civilmente

riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222";

b) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente:

"5-ter. Per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del maggio

2012 i soggetti attuatori, in deroga all'articolo 91, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, possono affidare gli

incarichi di servizi tecnici, per quantoattiene a progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione dei lavori, di importo compreso tra

euro 100.000 e la sogliacomunitaria per gli appalti di servizi, fermo restando l'obbligo di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del medesimo

codice, fra almeno dieci concorrenti scelti da un elenco di professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi"»;al comma 11, le

parole: «dell'ordinanza n. 83» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0083»;

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

«11-bis. I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, emessi dal direttoredei lavori,

successivi al primo SAL, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario

nel caso in cui l'unita' immobiliare non
sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, solo a fronte di autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dall'impresa affidataria dei lavori con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le

fatture scadute dei fornitori e dei subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL. L'autocertificazione non si applica alla rata

finale del pagamento.

11-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce un programma di interventi
finalizzato a provvedere alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto e dell'eternit derivanti dalla dismissione dei

baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belice indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21. Alla realizzazione del

programma di cui al presente comma si provvede, nellimite di 10 milioni di euro per l'anno 2013, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo

sviluppo e coesione assegnate alla Regionesiciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, pubblicatanella Gazzetta Ufficiale n. 137

del 16 giugno 2009, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. Il riparto delle relative somme e' stabilito nel

rispetto delle quotepercentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture2 agosto 2007.

11-quater. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

il secondo periodo e' sostituito dal seguente:"A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1

del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con

l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere

finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato
ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro".
11-quinquies. Agli interventi di ricostruzione, riparazione emiglioramento sismico di immobili compresi all'interno del pianointegrato di

recupero del borgo storico di Spina del comune di Marsciano di cui al comma 3 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei

ministri n. 3853 del 3 marzo 2010,danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 verificatosi nella regioneUmbria, si applicano le disposizioni di

cui al comma 1-bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122»;

al comma 12, capoverso Art. 3-ter, comma 1, le parole: «Al fine» sono sostituite dalle seguenti: «Esclusivamente al fine»;

dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

«12-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,dopo il comma 1 e'

inserito il seguente:
"1.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180,della legge 30 dicembre

2004, n. 311, e successive modificazioni, e commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti di cui all'articolo 3

possono essere effettuati, oltre che
in applicazione dei criteri indicati nel comma 1 del presentearticolo, anche attribuendo precedenza ai crediti fondati su titoli esecutivi per i

quali non sono piu' esperibili rimedi giurisdizionalivolti ad ottenere la sospensione dell'esecutivita'. Restano fermi i suindicati piani di rientro,

ivi compresi gli eventuali piani di
pagamento dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 76 a 91, della

legge 23 dicembre 2009, n. 191".

12-ter. I debiti di parte corrente delle pubblicheamministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, diverse dallo Stato, certificati secondo le disposizioni di cui al comma 6

dell'articolo 7 del medesimo decreto-legge, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

12-quater. Per i debiti in conto capitale delle pubblicheamministrazioni di cui al comma 12-ter continuano ad applicarsi le disposizioni del

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altresi' fermala validita' delle

operazioni di pagamento per debiti di partecorrente effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e gia' avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12-quinquies. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma12-ter ad una

banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non

possono essere richiesti sconti superiori al2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione

debitrice diversa dallo Stato puo'richiedere la istrutturazione del debito con piano di ammortamento,comprensivo di quota capitale e quota

interessi, di durata fino a un
massimo di cinque anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia delloStato

di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma. L'amministrazione debitrice puo'contrattare con

una banca o un intermediario finanziario la ristrutturazione del debito, a condizioni piu' vantaggiose, previo contestuale rimborso del primo

cessionario.

12-sexies. Per le finalita' di cui al comma 12-ter, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze appositoFondo per la copertura

degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, nell'ambito di quanto previsto dal comma 9-bis dell'articolo 7 del decreto-legge

8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti termini e modalita'

di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassidi interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e

ceduti ai sensi del presente comma, nonche' le modalita' di escussione dellagaranzia, a decorrere dal 1° gennaio 2014. La garanzia dello Stato

dicui ai commi 12-ter e seguenti acquista efficacia all'atto dell'individuazione delle risorse da destinare al Fondo di cui al presente comma.

12-septies. In caso di escussione della garanzia, e' attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa e' esercitata sulle

somme a qualsiasi titolo spettantiall'ente debitore. Con il decreto di cui al comma 12-sexies sono disciplinate le modalita' per l'esercizio del

diritto di rivalsa di
cui al presente comma»;

al comma 13, le parole: «n. 41831» sono sostituite dalle seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 2013»;

al comma 17, le parole: «Ministero per i beni e le attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali

e del turismo»;

al comma 22, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive

modificazioni, dopo l'articolo 62-ter e' aggiunto il seguente:»;

al comma 22, capoverso Art. 62-quater, comma 2, le parole:
«decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «regolamentodi cui al decreto del Ministro delle finanze»;

al comma 22, capoverso Art. 62-quater, comma 5, sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: «, ferme le disposizioni del regolamentodi cui al

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-

legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e

vendita al pubblico dei
prodotti ivi disciplinati»;

al comma 23, capoverso 10-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai prodotti di cui al presente comma si applicanole disposizioni

vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonche' di tutela della salute dei non fumatori».

Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (Limite di indebitamento degli enti locali e Fondo svalutazione crediti). - 1. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere

dall'anno 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 percento a decorrere dall'anno 2014".

2. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole:

"relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quelloin cui e' stata concessa l'anticipazione stessa, e' pari almeno al 50per cento" sono

sostituite dalle seguenti: "relativo ai cinqueesercizi finanziari successivi a quello in cui e' stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque

nelle more dell'entrata in vigoredell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011,

n. 118, e' pari almeno al 30 per cento"».

All'articolo 12:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «2, commi» e' inserita la seguente: «5-bis,», dopo le parole: «comma 7» e' inserita la seguente: «, 7-

bis», dopo le parole: «commi 1, 5,» e' inserita la seguente: «6-bis,» e le parole da: «1.114,5 milioni di euro» fino a: «anno 2018» sono

sostituite dalle seguenti: «1.122,15 milioni di europer l'anno 2013, a 576,525 milioni di euro per l'anno 2014, a 321,925milioni di euro per

l'anno 2015, a 62,925 milioni di euro per l'anno 2016, a 12,925 milioni di euro per l'anno 2017 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

al comma 1, lettera d), le parole da: «quanto a 84,9 milioni dieuro» fino a: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«quanto a 91,05 milioni di euro per l'anno 2013, a 209,15 milioni di euro per l'anno 2014, a 6,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015,

2016 e 2017 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

al comma 1, lettera f), le parole: «fondo per il funzionamento ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «fondo per il finanziamento

ordinario»;

dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 10 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione,per i medesimi

anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata

allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...