11/09/13

CIRCOLARE N.28/E del 22/8/2013 - I 730 REDDITI 2012 VARI CASI

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Roma, 22 agosto 2013

OGGETTO: Assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale per 
lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati ai soggetti privi di sostituto 
d’imposta - Redditi 2012 – articolo 51-bis, comma 4, decreto-legge 21 giugno 
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, 
pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 
2013 

SOMMARIO 
PREMESSA 2 
1 Presentazione della dichiarazione 730-Situazioni particolari, redditi 2012 3 
2 Soggetti interessati 3 
3 Adempimenti dei soggetti che prestano l’assistenza fiscale 4 
3.1 Tempistica 4 
3.2 Compilazione e controlli della dichiarazione 730-Situazioni particolari 4 
3.3 Comunicazioni per i contribuenti 6 
3.4 Flusso telematico 6 
4 Esiti della dichiarazione 730-Situazioni particolari 6 
5 Modalità di erogazione dei rimborsi 8
                                                    PREMESSA 

L’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nel Supplemento 
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, prevede che, a decorrere 
dall’anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati 
indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con 
esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), 
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d’imposta 
tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di 
dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione modello 730 e la 
relativa scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille, con le modalità 
indicate dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle 
finanze 31 maggio 1999, n. 164, ai Centri di assistenza fiscale per i dipendenti 
di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e 
agli altri soggetti che possono prestare l’assistenza fiscale ai sensi delle 
disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito 
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 

Al comma 2, il citato articolo 51-bis prevede che se dalle dichiarazioni 
presentate emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette 
telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi 
disponibili dall’Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno 
antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di 
versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità 
indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo 51-bis stabilisce che nei riguardi 
dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i 
rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato 
finale delle dichiarazioni. 

Infine, al comma 4, viene previsto che per l’anno 2013, le dichiarazioni 
ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, 
esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e 
modalità applicative di tale disposizione. 

1 Presentazione della dichiarazione 730-Situazioni particolari, redditi 
2012. 

Sulla base del provvedimento del 22 agosto 2013 è disposto che la 
dichiarazione deve essere presentata utilizzando il modello 730/2013 già 
approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 
gennaio 2013. 

Al fine di individuare le dichiarazioni 730 in questione, nella casella 
“Situazioni particolari” posta nel frontespizio del 730/2013 deve essere indicato 
il codice “1” (nel seguito della presente circolare tale dichiarazione sarà 
denominata 730-Situazioni particolari, fermo restando l’utilizzo dell’ordinario 
modello 730 approvato). 

Inoltre, nella sezione dedicata ordinariamente ai dati del sostituto 
d’imposta che effettua il conguaglio va indicata, in luogo del codice fiscale, la 
sequenza numerica “20137302013”. 

È possibile presentare il 730-Situazioni particolari anche in forma 
congiunta. 

In considerazione della complessità e della tempistica stabilita per lo 
svolgimento dell’assistenza fiscale, il provvedimento esclude la possibilità di 
utilizzare tale dichiarazione per effettuare l’integrazione di una precedente 
dichiarazione validamente presentata. Pertanto, la casella “730 integrativo” non 
può essere valorizzata. 

Nel caso in cui il contribuente abbia già presentato la propria 
dichiarazione dei redditi, prima di presentare il 730-Situazioni particolari, è 
opportuno annullare la precedente dichiarazione, laddove possibile. Al riguardo, 
si precisa che tale operazione può essere effettuata soltanto dal soggetto che ha 
trasmesso la dichiarazione, sia esso il professionista, il CAF o il contribuente 
stesso, con le modalità descritte nella specifica sezione dei Servizi telematici del 
sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it). 

La dichiarazione 730-Situazioni particolari va presentata dal 2 al 30 
settembre a un CAF o a un professionista iscritto nell’albo dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro che 
abbiano presentato all’Agenzia delle entrate comunicazione di cui all’articolo 
21 del decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 1999. 

2 Soggetti interessati 

Possono presentare la dichiarazione 730-Situazioni particolari per i 
redditi 2012 i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che 


non hanno potuto presentare il modello 730 ordinario in mancanza di un 
sostituto d’imposta che potesse effettuare il conguaglio. È questo il caso, ad 
esempio, dei contribuenti che, nell’attuale contesto di congiuntura economica, 
hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego. 

Per i soli soggetti per i quali emerge, per l’anno 2012, un complessivo 
credito d’imposta, è prevista la possibilità di presentare nel 2013 il modello 
730-Situazioni particolari, in modo da ottenere in tempi rapidi il rimborso delle 
imposte. 

Pertanto, la suddetta dichiarazione può essere presentata nel 2013 solo se 
dalla stessa risulti un esito contabile finale a credito. 

3 Adempimenti dei soggetti che prestano l’assistenza fiscale 

3.1 Tempistica 

In ragione della complessità dello svolgimento dell’assistenza fiscale, 
degli adempimenti dei soggetti coinvolti e tenuto conto della tempistica entro 
cui il procedimento deve concludersi, il provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate del 22 agosto 2013 individua nuovi termini per gli 
adempimenti connessi all’assistenza fiscale. In particolare, per il 2013, viene 
disposto che il soggetto che presta l’assistenza consegna entro il giorno 11 
ottobre la dichiarazione 730-Situazioni particolari elaborata al contribuente ed 
entro il successivo 25 ottobre effettua la relativa trasmissione telematica 
all’Agenzia delle entrate. 

In sintesi: 

. dal 2 al 30 settembre – presentazione da parte del contribuente della 
dichiarazione 730-Situazioni particolari; 
. entro l’11 ottobre – il soggetto che presta l’assistenza consegna la 
dichiarazione elaborata al contribuente; 
. entro il 25 ottobre – il soggetto che presta l’assistenza trasmette 
telematicamente le dichiarazioni all’Agenzia delle entrate. 


3.2 Compilazione e controlli della dichiarazione 730-Situazioni particolari 

La dichiarazione 730-Situazioni particolari può essere presentata se è 
indicato un reddito in almeno uno dei righi del quadro C sezione I (righi da C1 
a C3) o sezione II (righi da C6 a C8) relativo al primo dichiarante. Tale 


condizione non rileva per il secondo dichiarante nel caso di dichiarazione 
presentata in forma congiunta. 

Nel frontespizio della dichiarazione deve essere valorizzata la casella 
“Situazioni particolari” con il codice “1”. Inoltre, nel campo riservato 
all’indicazione del codice fiscale del sostituto d’imposta che effettua il 
conguaglio, deve essere indicata la sequenza numerica “20137302013” e, 
tenendo conto dei criteri di carattere generale attualmente previsti per 
l’indicazione dei dati del sostituto d’imposta, devono essere indicati anche i 
seguenti dati: 



Denominazione 

Decreto legge n. 69/2013 - Agenzia delle entrate 

Comune 

Roma 

Provincia 

RM 

Codice comune 

presente solo nel tracciato telematico 

Indirizzo 

Via Cristoforo Colombo 

CAP 

00145 

La dichiarazione 730-Situazioni particolari deve avere un esito contabile 
finale a credito. Al fine di agevolare gli adempimenti del contribuente, in 
considerazione del fatto che il periodo in cui si svolge l’assistenza fiscale 
coincide con quello di effettuazione del secondo o unico acconto dell’Irpef e 
della cedolare secca, si tiene conto anche degli eventuali importi dovuti a detto 
titolo, 

Pertanto, il 730-Situazioni particolari potrà essere presentato solo se il 
risultato della seguente operazione risulta maggiore o uguale a zero: 
rigo 152 mod. 730-3 – rigo 151 col. 2 mod. 730-3 
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 agosto 
2013 al punto 3.1 prevede che il rimborso inferiore a 13 euro non viene erogato, 
ma può essere utilizzato in compensazione previa indicazione nel riquadro 
IMU, come precisato nel successivo paragrafo 4 della presente circolare.. 

Al fine di verificare il rispetto dei requisiti ora descritti, con il 
provvedimento del 22 agosto 2013 sono state approvate le modifiche alle 
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello 
di dichiarazione 730/2013, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate del 15 febbraio 2013. In particolare, nell’Allegato D – circolare 
per la liquidazione e il controllo del modello 730, è stato inserito il paragrafo 
“18. Ampliamento dell’assistenza fiscale”, nel quale sono individuati i criteri di 
accoglimento della dichiarazione 730-Situazioni particolari. 

3.3 Comunicazioni per i contribuenti 

Il soggetto che presta assistenza fiscale deve fornire al contribuente, 
utilizzando lo spazio dei “Messaggi” presente nel mod. 730-3, la comunicazione 
dell’importo che costituirà oggetto del rimborso da parte dell’Agenzia delle 
entrate, specificando se dal credito è stato decurtato l’importo degli acconti e 
l’eventuale importo che è stato utilizzato in compensazione previa indicazione 
nel quadro I. 
Se il risultato dell’operazione (rigo 152 mod. 730-3 – rigo 151 col. 2 
mod. 730-3) risulta maggiore di zero ma non superiore ad euro 12, deve essere 
specificato nel suddetto spazio dei “Messaggi” che il rimborso non è erogato. 

3.4 Flusso telematico 

Sebbene la sequenza numerica “20137302013” non sia presente 
nell’elenco dei sostituti d’imposta abilitati a ricevere in via telematica i dati dei 
mod. 730-4, gli stessi dovranno essere comunque allegati alla dichiarazione 
mod. 730/2013 da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate 
attenendosi alle ordinarie modalità di compilazione. 

4 Esiti della dichiarazione 730-Situazioni particolari 

L’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che i rimborsi siano 
effettuati dall’amministrazione finanziaria a seguito della ricezione del risultato 
finale delle dichiarazioni. Ferme restando le ordinarie attività di controllo 
automatizzato e formale sulle dichiarazioni, i suddetti rimborsi potranno essere 
effettuati sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza 
fiscale. 

Il credito rimborsabile – derivante dalla somma algebrica complessiva 
delle singole imposte, a debito (comprensive della seconda o unica rata di 
acconto Irpef e/o cedolare secca) e a credito, riferite anche al coniuge 
dichiarante – viene rimborsato dall’amministrazione finanziaria secondo le 
modalità stabilite dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000 per importi 
superiori a 12 euro. 

Con riferimento alle somme risultanti a debito dal prospetto di 
liquidazione, compresi gli importi della seconda o unica rata di Irpef e/o di 
cedolare secca, queste si intendono compensate a seguito della presentazione 
della dichiarazione 730-Situazioni particolari senza che il contribuente debba 
effettuare ulteriori adempimenti al riguardo. 

Al fine di evitare l’erogazione di rimborsi non dovuti, che sarebbero 
successivamente recuperati dall’amministrazione finanziaria con l’applicazione 
di sanzioni e interessi, è necessario che il soggetto che presta l’assistenza fiscale 
chieda al contribuente che intende presentare la dichiarazione 730-Situazioni 
particolari se ha già utilizzato, in tutto o in parte, il credito derivante dalla 
dichiarazione, per il pagamento di imposte diverse da quelle liquidate con la 
dichiarazione 730-Situazioni particolari, quali ad esempio, l’IMU, la TARES, 
ecc., mediante la delega di versamento F24. 

In caso affermativo, e qualora il credito sia esistente, l’importo utilizzato 
in compensazione deve essere indicato nel quadro IMU, unitamente all’importo 
che il contribuente intende utilizzare in compensazione per il pagamento 
dell’IMU. 

Ad esempio, nel caso di un contribuente che ha un credito di euro 700, ed 
ha utilizzato in compensazione euro 200 per pagare l’acconto dell’IMU a 
giugno, euro 50 di TARES e utilizzerà euro 200 per il saldo IMU a dicembre, 
nel quadro IMU dovrà essere indicato l’importo di euro 450 e il rimborso che 
sarà erogato dall’Agenzia è pari alla quota residua di euro 250 (euro 700 – euro 
450). 

Al fine di evitare che il rimborso risultante dalla dichiarazione non venga 
erogato perché non superiore a 12 euro, il soggetto che presta assistenza fiscale 
deve provvedere a riportare tale credito nel quadro IMU, in modo che il 
risultato della seguente formula sia pari a zero: 
rigo 152 mod. 730-3 – rigo 151 col. 2 mod. 730-3 

Considerato che l’esito contabile sopra individuato differisce rispetto al 
“saldo contabile” ordinario del modello 730, in quanto è determinato tenendo 
anche conto degli eventuali importi dovuti a titolo di secondo o unico acconto, 
in caso di compilazione del quadro I (IMU) non può essere barrata la casella di 
colonna 1 (che comporta l’utilizzo in compensazione ai fini IMU di un credito 
pari all’intero “saldo contabile”), ma deve essere indicato nella colonna 2 
l’importo del credito da utilizzare in compensazione per il pagamento dell’IMU. 

Gli importi indicati nel quadro IMU ma non utilizzati in compensazione 
potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o 
nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo le 
condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi. 
In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell’anno 
successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso, se 
superiore a 12 euro, sarà riconosciuto dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a 
seguito di tempestiva istanza del contribuente. 

Per quanto attiene agli adempimenti relativi all’unica o seconda rata di 
acconto per l’Irpef, nell’allegato D, circolare per la liquidazione e il controllo 
del modello 730/2013, sono state aggiornate le istruzioni per la determinazione 
dell’unica o seconda rata di acconto per l’Irpef, con lo scopo di recepire la 
disposizione, contenuta nell’art. 11, comma 18, del decreto-legge n. 76 del 
2013, che innalza la misura di tale acconto dovuto per il 2013 dal 99% al 100%. 
Al riguardo, si precisa che, in caso di presentazione del 730-Situazioni 
particolari, la suddetta determinazione è effettuata a cura del soggetto che presta 
l’assistenza fiscale, mentre per il 730 ordinario, tale importo è determinato dal 
sostituto d’imposta, come stabilito dall’art. 11, comma 19, del decreto-legge 28 
giugno, n. 76. 

5 Modalità di erogazione dei rimborsi 

I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul 
conto corrente bancario o postale, accelerando i relativi tempi di erogazione, e 
che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne richiesta 
tramite apposito modello reperibile nel sito dell’Agenzia delle entrate alla 
pagina: Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente. 

Nel modello vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o 
cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il 
codice IBAN. Detto codice può essere richiesto alla propria banca o desunto 
dall’estratto conto che periodicamente la propria banca invia al domicilio dei 
suoi clienti. 

Il modello per comunicare il codice IBAN deve essere presentato dal 
contribuente direttamente: 

. in via telematica, se il contribuente è in possesso di pincode, tramite la 
specifica applicazione a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate; 
. presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad 
acquisire le coordinate del conto corrente del richiedente. In questo caso, 
anche al fine di evitare errori di trascrizioni del codice, è opportuno che il 
contribuente porti con sé un documento della propria banca (estratto conto, 
libretto di conto corrente) dal quale risulti in modo intellegibile l’IBAN. 
Si evidenzia che le modalità sopra descritte sono le uniche previste per 
comunicare il codice IBAN all’Agenzia delle entrate. 
In assenza di tale comunicazione da parte del contribuente, l’erogazione dei 
rimborsi sarà effettuata con le altre modalità previste dal decreto ministeriale 29 
dicembre 2000. 

p. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 
Attilio Befera 
IL DIRETTORE CENTRALE 
SERVIZI AI CONTRIBUENTI 
Paolo Savini 








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