11/03/16

COMMISSIONE RODORF SULLA CRISI D'IMPRESA

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORGANICA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA”

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – (Contenuto della delega e procedure per l’esercizio della stessa)
1. Il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con l’osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui ai seguenti articoli, uno o più decreti legislativi per
la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, e della disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27
gennaio 2012, n. 3, e successive modificazioni, per il riordino dell’amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e delle misure urgenti
per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni,
nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.
2. Nell’esercizio della delega il Governo tiene conto della normativa dell’Unione europea, ed in particolare
del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure di insolvenza, oltre
che della Raccomandazione della Commissione n. 2014/135/UE, nonché dei principi della Model Law
elaborati in materia di insolvenza dall’Uncitral, e provvede altresì a curare il coordinamento con le
disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente
investite dai principi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, ed adottando le opportune disposizioni
transitorie.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della Giustizia e, quanto al
riordino dell’amministrazione delle grandi imprese in crisi, anche del Ministro dello Sviluppo Economico, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ed il Ministro del Lavoro, e successivamente
trasmessi al Parlamento, entro il sessantesimo giorno antecedente il termine per l’esercizio della delega, per
l’espressione dei pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per gli aspetti finanziari, entro
il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere in ogni caso adottati. Il
termine per l’esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni quando le Commissioni per parlamentari
sono chiamate ad esprimere il parere nei trenta giorni antecedenti al suo spirare.
ART. 2 – (Principi generali)

Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo provvede a riformare in modo
organico le procedure concorsuali attenendosi ai seguenti criteri direttivi:
a) sostituire il termine “fallimento”, e suoi derivati, con espressioni equivalenti, quali “insolvenza” o
“liquidazione giudiziale”, adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma
restando la continuità delle fattispecie criminose;

b) eliminare l’ipotesi del fallimento d’ufficio di cui all’articolo 3, primo comma, decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270;

c) introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, mantenendo
l’attuale nozione di insolvenza di cui all’articolo 5, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore,
ispirato al vigente articolo 15, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e con caratteristiche di particolare
celerità, anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di
controllo e vigilanza sull’impresa, ammettendo l’iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli
abbia notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con
attribuzione della relativa competenza anche alla corte d’appello ed armonizzando il regime delle
impugnazioni, con particolare riguardo all’efficacia delle pronunce rese avverso i provvedimenti di apertura
della procedura di liquidazione giudiziale, ovvero di omologa del concordato;


e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di
debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore
esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici,
disciplinandone distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all’apertura di procedure di regolazione
concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive ed
oggettive, ed in particolare assimilando il trattamento dell’imprenditore che dimostri di rivestire un profilo
dimensionale inferiore a parametri predeterminati, in linea con il vigente articolo 1, regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui al successivo articolo 9;

f) recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione europea di “centro degli interessi
principali del debitore” (COMI);

g) dare priorità di trattazione, salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi
assicurando la continuità aziendale, anche per il tramite di un diverso imprenditore, riservando la
liquidazione giudiziale ai casi nei quali non venga proposta idonea soluzione alternativa;

h) uniformare e semplificare, in raccordo con il processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti
speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;

i) ridurre la durata ed i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione
degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, anche con riguardo ai compensi dei
professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo
delle procedure;

l) riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento,
in coerenza con i principi espressi dalla presente legge delega;

m) assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli
organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata: 1) attribuendo ai tribunali sede delle
sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali, e sulle cause che da
esse derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria ed ai gruppi di imprese di rilevante
dimensione; 2) mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di
crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell’imprenditore in possesso del profilo
dimensionale ridotto di cui alla lettera e); 3) individuando tra i tribunali esistenti, sulla base di parametri
quantitativi, quali piante organiche, flussi delle procedure concorsuali e numero di imprese iscritte nel
registro delle imprese, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle restanti
imprese;

n) istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del
tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei
requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza richiesti per l’iscrizione;

o) armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di
tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea e
nelle Direttive 1980/987/CE e 2002/74/CE, nonché nella Direttiva 2001/23/CE, come interpretata dalla Corte
di Giustizia.


CAPO II
MISURE PER LA RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLE PROCREDURE DI
CRISI E DELL’ INSOLVENZA

ART. 3 – (Gruppi di imprese)
1.La crisi e l’insolvenza dei gruppi di imprese vanno specificamente disciplinate introducendo:
a) una definizione di gruppo di imprese modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli
articoli 2497 e seguenti, nonché 2545-septies, del codice civile, corredata dalla presunzione semplice di
assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile;

b) specifici obblighi dichiarativi, nonché il deposito del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, a carico
delle imprese appartenenti ad un gruppo, a scopo di informazione sui legami di gruppo esistenti, in vista del
loro assoggettamento a procedure concorsuali;

c) il potere dell’organo di gestione della procedura di richiedere alla Consob, o a qualsiasi altra pubblica
autorità, informazioni utili ad accertare l’esistenza di collegamenti di gruppo, nonché di richiedere alle
società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate;

d) la facoltà per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano
di proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti,

o di ammissione al concordato preventivo, o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso
l’autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della
competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la
propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse;
e) obblighi reciproci di informazione e di collaborazione fra gli organi di gestione delle diverse procedure,
nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia o
all’estero;

f) il principio di postergazione del rimborso dei crediti di società o imprese appartenenti allo stesso gruppo,
in presenza dei presupposti di cui all’articolo 2467 del codice civile, salve deroghe dirette a favorire
l’erogazione di finanziamenti in funzione o in esecuzione di una procedura di concordato preventivo e di
accordo di ristrutturazione dei debiti.

2. Nell’ipotesi di gestione unitaria della procedura di concordato preventivo di gruppo devono
essere previsti:
a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario giudiziale ed il deposito di un unico
fondo per le spese di giustizia;

b) la contemporanea e separata votazione dei creditoridi ciascuna impresa;
c) gli effetti dell’eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;
d) l’esclusione dal voto delle imprese del gruppo che siano titolari di crediti nei confronti delle altre imprese
assoggettate alla procedura;

e) gli effetti dell’eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;
f) i criteri per la formulazione del piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente
attraverso operazioni contrattuali e riorganizzative infragruppo funzionali alla continuità aziendale e al
miglior soddisfacimento dei creditori, fatta salva la tutela in sede concorsuale per i soci ed i creditori delle
singole imprese, nonché per ogni altro controinteressato.

3. Nell’ipotesi di gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo devono
essere previsti:
a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore, ma di distinti comitati dei creditori, per
ciascuna impresa del gruppo;

b) un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura fra le singole imprese del gruppo;
c) l’attribuzione al curatore, anche nei confronti di imprese non insolventi del gruppo, del potere di: 1)
azionare rimedi contro operazioni antecedenti l’accertamento dello stato di insolvenza e dirette a spostare
risorse ad altra impresa del gruppo, in danno dei creditori; 2) esercitare le azioni di responsabilità di cui
all’articolo 2497 del codice civile; 3) promuovere la denuncia di gravi irregolarità gestionali nei confronti
degli organi di amministrazione delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione
giudiziale; 4) nel caso in cui ravvisi l’insolvenza di imprese del gruppo non ancora assoggettate alla
procedura di liquidazione giudiziale, segnalare tale circostanza agli organi di amministrazione e di controllo
ovvero promuovere direttamente l’accertamento dello stato di insolvenza di dette imprese;

d) la disciplina di eventuali proposte di concordato liquidatorio giudiziale, in conformità alla previsione
dell’articolo 7, comma 9, lettera d).

ART. 4 – (Procedure di allerta e composizione assistita della crisi)
1. Devono essere introdotte procedure di allerta e composizione assistita della crisi, di natura
non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad
agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori:
a) attribuendo la competenza ad apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi,
previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e dal decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni
adattamenti;

b) ponendo a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione,
l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi
della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente il competente organismo di
composizione della crisi;

c) imponendo a creditori qualificati, come l’agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione delle imposte e
gli enti previdenziali, l’obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari, di
segnalare immediatamente agli organi di controllo della società o, in mancanza, all’organismo di
composizione della crisi, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante, coordinando detti obblighi con
quelli di informazione e vigilanza spettanti alla Consob;

d) stabilendo che l'organismo di composizione della crisi, a seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza
del debitore, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore medesimo nonché, ove si
tratti di società dotata di organi di controllo, anche questi ultimi, al fine di individuare nel più breve tempo
possibile, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere, le misure idonee a
porre rimedio allo stato di crisi;

e) prevedendo che l'organismo di composizione della crisi, su istanza del debitore, anche all'esito
dell'audizione di cui al punto precedente, affidi ad un soggetto scelto tra soggetti di adeguata professionalità
nella gestione della crisi d'impresa, iscritti presso l'organismo stesso, l’incarico di addivenire ad una
soluzione concordata della crisi tra debitore e creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte
di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi, precisando
altresì le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati
nell’eventuale fase giudiziale;

f) consentendo al debitore di chiedere al giudice l’adozione, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso,
disciplinandone durata, effetti, regime pubblicitario, competenza ad emetterle e revocabilità, anche d’ufficio
in caso di atti in frode ai creditori;

g) prevedendo misure premiali per l’imprenditore che ricorra tempestivamente alla procedura e ne favorisca
l’esito positivo, e misure sanzionatorie per l’imprenditore che ingiustificatamente la ostacoli o non vi ricorra,
pur in presenza dei relativi presupposti, ivi compresa l’introduzione di un’ulteriore fattispecie di bancarotta
semplice ai sensi degli articoli 217 e 224 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) prevendo, in ogni caso, che non oltre la scadenza del termine di cui alla lettera e), l’organismo di
composizione della crisi attesta se l’imprenditore ha posto in essere le misure idonee a porre rimedio alla
crisi e, in caso negativo, ne dà comunicazione al presidente della sezione specializzata in materia di impresa
del tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha sede; stabilendo che a tale comunicazione si provvede anche
quando l’imprenditore non partecipa, senza giustificato motivo, al procedimento innanzi all’organismo;

i) prevedendo che il presidente della sezione specializzata convocaimmediatamente l’imprenditore e, quando
occorre, affida ad un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, secondo comma, lettera d)
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 l’incarico di verificare la situazione economica, patrimoniale e
finanziaria dell’impresa; stabilendo che se dalla relazione depositata dal predetto professionista risulta
che l’impresa versa in stato di crisi, il presidente assegna un termine per intraprendere le misure idonee a
porvi rimedio, decorso inutilmente il quale dispone la pubblicazione della relazione medesima nel registro
delle imprese.

ART. 5 – (Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento)
1.I piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e le convenzioni di
moratoria e disciplinarne gli effetti vanno incentivati:
a) estendendo la procedura di cui all’articolo 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
all’accordo di ristrutturazione non liquidatorio ovvero alla convenzione di moratoria conclusi con creditori,
anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il settantacinque per cento dei
crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee;

b) eliminando o riducendo la soglia del sessanta per cento dei crediti prevista nell’articolo 182-bis, regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori
estranei, di cui al primo comma di detto articolo, né richieda le misure protettive previste nel successivo
sesto comma;

c) assimilando la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella
prevista per la procedura di concordato preventivo, nei limiti di compatibilità;

d) estendendo gli effetti dell’accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste
nella disciplina del concordato preventivo;

e) prevedendo che il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuti analitici;
f) imponendo la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali,
dell’accordo o del piano.

ART. 6 – (Procedura di concordato preventivo)
1. La disciplina della procedura di concordato preventivo va riordinata prevedendo:
a) l’inammissibilità di proposte che, in considerazione del loro contenuto
sostanziale, abbiano natura essenzialmente liquidatoria;

b) la legittimazione del terzo a promuovere il procedimento nei confronti del debitore che versi in stato di
insolvenza, nel rispetto del principio del contraddittorio e con adozione di adeguati strumenti di tutela del
debitore, in caso di successivo inadempimento del terzo;

c) la revisione della disciplina delle misure protettive, specie quanto a durata ed effetti, prevedendone la
revocabilità, su ricorso degli interessati, ove non arrechino beneficio al buon esito della procedura;

d) la fissazione delle modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità
del piano, nonché la determinazione dell’entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati
dal debitore, da commisurarsi proporzionalmente all’attivo dell’impresa soggetta alla procedura;

e) la suddivisione obbligatoria dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici
omogenei;

f) l’esplicitazione dei poteri del tribunale, con particolare riguardo alla valutazione della fattibilità del
piano, attribuendoanche poteri di verifica in ordine alla realizzabilità economica dello stesso;

g) la soppressione dell’adunanza dei creditori, previa regolamentazione delle modalità telematiche di
esercizio del voto e di formazione del contraddittorio sulle richieste delle parti, nonché l’adozione di un
sistema di calcolo delle maggioranze anche “per teste”, nell’ipotesi in cui un solo creditore sia titolare di
crediti pari o superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto, con apposita disciplina delle situazioni di
conflitto d’interesse;

h) la regolazione del diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione il cui pagamento sia dilazionato, e
dei creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro;

i) l’integrazione della disciplina dei provvedimenti che riguardano i rapporti pendenti, con particolare
riferimento: ai presupposti della sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello scioglimento; al
procedimento ed al ruolo del commissario giudiziale; agli effetti, in relazione agli esiti possibili della
procedura, nonché alla decorrenza e durata nell’ipotesi di sospensione; alla competenza per la
determinazione dell’indennizzo ed ai relativi criterti di quantificazione;

l) una più dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi ed
alla deroga alla solidarietà passiva di cui all’articolo 2560 del codice civile, con possibilità per il tribunale di
affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all’attuazione della proposta concordataria;

m) il riordino della disciplina della revoca, dell’annullamento e della risoluzione del concordato preventivo,
prevedendo la legittimazione del commissario giudiziale a richiedere, su istanza di un creditore, la
risoluzione del concordato per inadempimento;

n) i presupposti per l’estensione degli effetti esdebitatori ai soci illimitatamente responsabili che siano
garanti della società, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali;

o) il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi;
p) la disciplina del trattamento del credito da imposta sul valore aggiunto nel concordato preventivo privo di
transazione fiscale, tenendo conto anche delle pronunce della Corte di Giustizia U.E.

2. Nel caso di procedura riguardante società, va introdotta una apposita disciplina diretta a:
a) esplicitare presupposti, legittimazione ed effetti dell’azione sociale di responsabilità e dell’azione dei
creditori sociali, in conformità ai principi dettati dal codice civile;

b) imporre agli organi della società il dovere di dare tempestiva attuazione alla proposta omologata,
stabilendo che, in caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici, l’attuazione possa essere affidata ad un
amministratore provvisorio, nominato dal tribunale, dotato dei poteri spettanti all’assemblea ovvero del
potere di sostituirsi ai soci nell’esercizio del voto in assemblea, con la garanzia di adeguati strumenti
d’informazione e di tutela, in sede concorsuale, dei soci;

c) prevedere che, in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione poste in essere nel corso della
procedura: 1) l’opposizione dei creditori possa essere proposta solo in sede di controllo giudiziale sulla
legittimità della domanda concordataria; 2) gli effetti delle operazioni siano irreversibili, anche in caso di
risoluzione o annullamento del concordato, salvo il diritto al risarcimento dei soci o terzi danneggiati, a
norma degli articoli 2500-bis e 2504-quater del codice civile; 3) non spetti ai soci il diritto di recessoin
conseguenza di operazioni incidenti sull’organizzazione o sulla struttura finanziaria della società.


ART. 7 –(Procedura di liquidazione giudiziale)

1. Nell’esercizio della delega il Governo adotta misure dirette a rendere più efficace la funzione del
curatore: 1) integrando la disciplina sulle incompatibilità tra gli incarichi assunti nel succedersi delle
procedure; 2) definendo i poteri di accertamento ed accesso a pubbliche amministrazioni e banche dati,
per assicurare l’effettività dell’apprensione dell’attivo, anche responsabilizzando il debitore; 3) specificando
il contenuto minimo del programma di liquidazione; 4) chiarendo l’ambito dei poteri giudiziali di cui
all’articolo 108, secondo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in ipotesi di subentro del curatore nel
contratto preliminare di vendita; 5)attribuendo al curatore, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni,
i poteri per il compimento degli atti e delle operazioni riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria
della società, previsti nel programma di liquidazione, assicurando un’adeguata e tempestiva informazione
dei soci e dei creditori della società, nonché idonei strumenti di tutela in sede concorsuale degli stessi e dei
terzi interessati.
2. Al fine di semplificare la gestione delle procedure meno complesse, le funzioni del comitato dei creditori
possono essere sostituite con forme di consultazione telematica del ceto creditorio, anche nelle modalità
del silenzio-assenso.
3. La procedura di liquidazione giudiziale va potenziata mediante l’adozione di misure dirette a:
a) escludere l’operatività di esecuzioni speciali e privilegi processuali, anche fondiari;

b) far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia e revocatoria, aritroso, dal deposito della
domanda cui sia seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il disposto di cui al vigente
articolo 69-bis, secondo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4. Ai fini dell’esercizio delle azioni di responsabilità deve essere prevista la legittimazione del curatore a
promuovere o proseguire: 1)per le società di capitali e le società cooperative, l’azione sociale di
responsabilità e l’azione dei creditori sociali prevista dall’art. 2394 del codice civile, l’azione prevista
dall’art. 2476, settimo comma, del codice civile, le azioni di responsabilità previste dall’art. 2497 del codice
civile e le altre analoghe azioni di responsabilità contemplate da singole disposizioni di legge; 2)l’azione
sociale di responsabilità e l’azione dei creditori sociali prevista dall’art. 2394 del codice civile, in caso di
violazione delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio
della società medesima; 3) per le società di persone, l’azione sociale di responsabilità nei confronti del socio
amministratore cui non sia stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale.
5. La disciplina dei rapporti giuridici pendenti va integrata: 1) limitando la prededuzione, in ogni caso di
prosecuzione o subentro del curatore, ivi compreso l’esercizio provvisorio e salvo diversa previsione
normativa, ai soli crediti maturati in corso di procedura; 2) prevedendo lo scioglimento dei contratti aventi
carattere personale che non proseguano con il consenso della controparte; 3) dettando un’autonoma
regolamentazione del contratto preliminare, anche in relazione alla disciplina degli immobili da costruire.
6. Gli effetti della procedura sui rapporti di lavoro subordinato debbono essere coordinati con la vigente
legislazione in tema di diritto del lavoro, quanto a licenziamento, forme assicurative e di integrazione
salariale, trattamento di fine rapporto e modalità di insinuazione al passivo.
7. Il sistema di accertamento del passivo va improntato a criteri di maggiore rapidità, snellezza e
concentrazione, adottando misure dirette a:
a) agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti
sul territorio nazionale, restringendo l’ammissibilità delle domande tardive;

b) introdurre preclusioni attenuate già nella fase monocratica;
c) prevedere forme semplificate per le domande di minor valore o complessità;
d) assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari;
e) attrarre in sede concorsuale l’accertamento di ogni credito opposto in compensazione ai sensi dell’articolo
56, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

f) chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di
ipoteca;

g) adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle modalità di liquidazione dell’attivo di cui al
successivo comma 8;

8. L’obbiettivo della massima trasparenza ed efficienza alle operazioni di liquidazione
dell’attivo della procedura va perseguito:
a) introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, caratterizzati
da trasparenza, pubblicità ed obblighi di rendicontazione;

b) garantendo la competitività delle operazioni di liquidazione nell’ambito del mercato unitario telematico
nazionale delle vendite, caratterizzato: 1) dalla presenza di un ente che certifichi la ragionevole probabilità di
soddisfazione dei crediti insinuati al passivo di ciascuna procedura aderente al sistema; 2) dalla presenza di
un operatore del sistema di regolamento e compensazione; 3) dal riconoscimento, ai creditori che ne facciano
richiesta, di un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in misura proporzionale alla probabilità
di soddisfazione del loro credito, certificata dall’ente di cui al numero 1); 4) dalla presenza di uno o più fondi
per la gestione dei beni invenduti;

9. Nell’ambito delle misure dirette ad accelerare la chiusura della procedura occorre:
a) affidare la fase di riparto al curatore, salva la facoltà degli interessati di proporre opposizione, ricorrendo
al giudice;

b) integrare la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari specificando
che essa concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore e definendone presupposti, condizioni ed effetti
in rapporto alla loro diversa tipologia ed alla eventuale natura societaria del debitore;

c) prevedere che, alla chiusura della procedura relativa a società di capitali, nei casi di cui ai numeri 1) e 2)
del vigente articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore convochi l’assemblea ordinaria
dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell’attività o della sua cessazione, ovvero per la
trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti una percentuale
significativa del capitale sociale;

d) disciplinare ed incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi,
nonché dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l’attivo.

ART. 8 – (Esdebitazione)
1. La disciplina della procedura di esdebitazione all’esito della procedura di liquidazione
giudiziale va integrata prevedendo:
a) la possibilità per il debitore di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della
procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode o mala fede e purchè
abbia collaborato con gli organi della procedura;

b) particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle insolvenze minori, salva la possibilità per i
creditori di proporre opposizione dinanzi al tribunale;

c) l’ammissione anche delle società al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori
concorsuali non soddisfatti, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e,
nel caso di società di persone, in capo ai soci.

ART. 9 – (Sovraindebitamento)
1. La disciplina del sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive
modificazioni va riordinata e semplificata secondo i seguenti criteri direttivi:
a) specificare le categorie di debitori assoggettabili alla procedura, anche in base ad un criterio di prevalenza
delle obbligazioni assunte a diverso titolo, ricomprendendovi le persone fisiche e gli enti non assoggettabili

alla procedura di concordato preventivo e liquidazione giudiziale, nonché i soci illimitatamente responsabili,
ed individuando criteri di coordinamento nella gestione delle procedure di sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia;

b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell’attività svolta dal debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e
consentendo solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell’esdebitazione, nel caso in cui la crisi o
l’insolvenza derivino da mala fede o frode del debitore;

c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o
indiretta, nemmeno futura, di accedere all’esdebitazione solo per una volta, salvo l’obbligo di pagamento del
debito entro tre anni, laddove sopravvengano utilità;

d) precludere l’accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, o che
ne abbiano beneficiato per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;

e) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei
creditori, o anche d’ufficio in presenza di atti in frode dei creditori;

f) riconoscere l’iniziativa per l’apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure
esecutive individuali, ai creditori e, quando l’insolvenza riguardi l’imprenditore, al pubblico ministero;

g) ammettere alla esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata,
purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o volontario inadempimento del piano o dell’accordo;

h) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di
impugnativa e opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all’aggravamento
della situazione di indebitamento;

i) attribuire anche ai creditori ed al pubblico ministero l’iniziativa per la conversione in procedura
liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.

ART. 10 –(Privilegi)
1. Nell’esercizio della delega per la revisione del sistema dei privilegi, il Governo provvede a ridurre le
ipotesi di privilegio generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non
più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte ed adeguando in conformità l’ordine delle cause
legittime di prelazione.
ART. 11 – (Garanzie non possessorie)

1.Nell’esercizio della delega per la disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento, avente ad oggetto beni, materiali o
immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, salva la specifica indicazione dell’ammontare
massimo garantito, eventualmente anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli
originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e le
modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di
opponibilità ai terzi ed il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione;

b) regolamentare forme, contenuto, requisiti ed effetti dell’iscrizione nel registro informatizzato,
direttamente accessibile per via telematica secondo modalità che salvaguardino la protezione dei dati, al fine
di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle
garanzie, nonchè la regolazione del concorso conseguente all’eventualità di plurime annotazioni; subordinare
le operazioni di consultazione, iscrizione, modifica, annotazione e rinnovo al pagamento di un importo in
denaro,determinato anche in via regolamentare, in modo da assicurare la copertura delle spese di gestione
del registro;

c) stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia abbia la facoltà di
utilizzare, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione
economica, i beni oggetto di garanzia, anche nell’esercizio della propria attività economica, estendendosi in
tal caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all’esito degli atti di disposizione, senza
effetto novativo per la garanzia originariamente concessa, salva la possibilità per il creditore di promuovere
azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso del costituente;

d) consentire al creditore di escutere stragiudizialmente la garanzia anche in deroga al divieto del patto
commissorio, a condizione che il valore dei beni sia determinato in maniera oggettiva, e salvo l’obbligo di
restituire immediatamente al debitore, o ad altri creditori, l’eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o
assegnazione e l’importo del credito;

e) prevedere forme di pubblicità e controllo giurisdizionale dell’esecuzione stragiudiziale di cui alla lettera
d), regolare i rapporti tra la stessa e le procedure esecutive forzate e concorsuali, adottare misure di
protezione del debitore consumatore, nonchè forme di tutela dei terzi che abbiano contrattato con il debitore
non spossessato, ovvero acquistato in buona fede diritti sul bene mobile oggetto del pegno, curando in ogni
caso il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni normative vigenti.

ART. 12 – (Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali)
1. Nell’esercizio della delega per il raccordo con le disposizioni contenute nel c.d. codice
antimafia, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione
concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente
alla dichiarazione di insolvenza.
2. Nell’esercizio della delega per il coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, ed in particolare con le misure cautelari contemplate dalla disciplina
sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica, il Governo adotta disposizioni dirette a mantenere ferma la
prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi
di carattere penale.
ART. 13 –(Modifiche al codice civile)

1. Nell’esercizio della delega il Governo apporterà al codice civile tutte le modifiche rese
necessarie dall’attuazione dei principi e criteri direttivi della presente legge, in particolare
prevedendo:
a) l’applicabilità dell’articolo 2394 alla società a responsabilità limitata e l’abrogazione dell’articolo 2394bis;

b) il dovere dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la
rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l’adozione
tempestiva di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della
continuità aziendale;

c) l’assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale come causa di scioglimento delle società di
capitali ai sensi dell’articolo 2484

d) la possibilità di sospensione dell’operatività della causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, n. 4 ed
all’articolo 2545-duodecies, nonché degli obblighi posti a carico degli organi sociali dagli articoli 2446,
secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter e 2486, in forza delle
misure protettive previste nell’ambito delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, degli
accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi;

e) i criteri di quantificazione del danno risarcibile nell’azione di responsabilità promossa contro l’organo di
amministrazione della società fondata sulla violazione di quanto dall’articolo 2486;

f) l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 2409 alle società a responsabilità limitata, anche prive
di organo di controllo.

ART. 14 – (Liquidazione coatta amministrativa)
1. Nell'esercizio della delega per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, il Governo si attiene,
conformemente ai principi enunciati nell’articolo 2, ai seguenti criteri direttivi:
a) applicare in via generale la disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di
insolvenza attualmente soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, mantenendo fermo il
relativo regime speciale solo nei casi previsti: 1) dalle leggi speciali in materia di banche ed imprese
assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative ed assimilate; 2) dalle leggi speciali in materia di
procedimenti amministrativi di competenza delle autorità amministrative di vigilanza, conseguenti
all’accertamento di irregolarità ed all’applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorità;

b) attribuire alle autorità amministrative di vigilanza le competenze in tema di segnalazione dell’allerta e le
funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure di allerta e composizione
assistita della crisi di cui all’articolo 4, anche al fine di individuare soluzioni di carattere conservativo,
nonché la legittimazione alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui
all’articolo 7.

Art. 15 –(Amministrazione straordinaria)
1. Riordinare la disciplina delle amministrazioni straordinarie, in conformità ai principi generali di cui
all’articolo 2, in modo da:
a) introdurre un’unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio
produttivo, diretta alla regolazione dell’insolvenza di singole imprese ovvero, alle condizioni indicate
dall’articolo 81, decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di gruppi di imprese che, in ragione della loro
notevole dimensione, assuma un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della
tutela occupazionale;

b) individuare i presupposti di accesso alla procedura, con riguardo all’esistenza congiunta di: 1) uno stato di
insolvenza; 2) un rilevante profilo dimensionale, da ancorare alla media del volume d’affari degli ultimi tre
esercizi; 3) un numero di dipendenti pari ad almeno 400 unità per la singola impresa ed almeno 800, da
calcolarsi cumulativamente in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese
appartenenti al medesimo gruppo di imprese; 4)
concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico
delle attività imprenditoriali;

c) stabilire che l’intero procedimento si svolga, su domanda del debitore, dei creditori, del Ministero dello
sviluppo economico o del pubblico ministero, dinanzi al tribunale sede della sezione specializzata in materia
di impresa, all’esito di una istruttoria improntata alla massima celerità, omessa ogni formalità non essenziale
al rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa;

d) disciplinare l’operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a far
tempo dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per
l’ammissione alla procedura;

e) prevedere che il tribunale, accertati i presupposti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b), disponga
l’apertura della procedura per l’ammissione all’amministrazione straordinaria, nominando un giudice
delegato e conferendo ad un professionista, iscritto nell’istituendo albo dei commissari straordinari,
l’incarico di attestare, entro un breve termine, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell’equilibrio
economico delle attività imprenditoriali, alla luce del piano predisposto dal commissario straordinario;

f) stabilire che il Ministro dello sviluppo economico nomini con tempestività il commissario straordinario,
ovvero, nei casi di eccezionale complessità, tre commissari straordinari, cui sono attribuite
l’amministrazione e la rappresentanza dell’impresa insolvente, individuandoli tra gli iscritti all’istituendo
albo dei commissari straordinari, da regolamentare con predeterminazione dei requisiti di indipendenza,
professionalità, onorabilità e trasparenza, prevedendo che gli stessi possono essere successivamente revocati,
per giusta causa, dallo stesso Ministro, anche su istanza motivata del comitato di sorveglianza;

g) prevedere che il tribunale, entro due mesi dal decreto di apertura della procedura per l’ammissione
all’amministrazione straordinaria, e previa acquisizione del parere favorevole del Ministero dello sviluppo
economico, disponga con decreto l’ammissione del debitore all’amministrazione straordinaria, ove risulti
comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività
imprenditoriali, sulla base dell’attestazione del professionista nominato e del piano predisposto dal
commissario straordinario; ovvero, in alternativa, dichiari aperta la procedura di liquidazione giudiziale;

h) prevedere che per le società quotate, le imprese con almeno mille dipendenti ed un volume di affari pari
ad un multiplo significativo di quello individuato ai sensi della lettera b), numero 2), nonché le imprese
operanti nei servizi pubblici essenziali per le quali sussistano i presupposti dicui alla lettera b), il Ministro
dello sviluppo economico possa direttamente disporre, in via provvisoria, l’ammissione alla procedura di
amministrazione straordinaria, con contestuale nomina del commissario straordinario secondo i criteri di cui
alla lettera f), e che in tal caso il tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 1), 2) e 3)
della lettera b), confermi entro breve termine l’ammissione alla procedura medesima;

i) disciplinare le modalità di nomina, da parte del Ministro dello sviluppo economico e, quanto ai
componenti da individuare tra i creditori, da parte del tribunale, del comitato di sorveglianza, nonché la sua
composizione ed i relativi poteri, specie con riguardo alla vigilanza sugli interessi dei creditori,
sull’attuazione del programma e sulle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle
attività imprenditoriali;

l) disciplinare le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di
sorveglianza, può autorizzare: 1) la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti; 2) il
pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto; 3) l’esonero dalle azioni
revocatorie per i pagamenti effettuati dall’imprenditore;

m) definire i contenuti del programma di ristrutturazione sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 4
bis del vigente decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
nonché della durata dei programmi di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali, assicurandone la
flessibilità in funzione delle caratteristiche dell’impresa e dei mercati di riferimento;

n) legittimare il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza a presentare al Tribunale istanza di
conversione dell’amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria, in caso di mancata
realizzazione del programma ovvero di comprovata insussistenza o venir meno delle concrete prospettive di
recupero dell’equilibrio economico; attribuire analoga facoltà ad una percentuale non irrisoria dei creditori,
da esercitare non prima di un congruo termine, in modo da garantire la stabilità della procedura, nella fase
iniziale, e la effettività della tutela dei creditori;

o) disciplinare l’accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato, anche sulla base di
proposte concorrenti, in armonia con i criteri direttivi previsti dall’articolo 6;

p) estendere alla procedura di amministrazione straordinaria riguardante i gruppi di imprese i principi e
criteri direttivi di cui all’articolo 3;

q) prevedere, per quanto non altrimenti disciplinato, ed in particolare per quanto attiene all’esecuzione del
programma, che trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 270, sostituita al fallimento la liquidazione giudiziale, e che, entro i limiti consentiti dalla normativa
dell’Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in
amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in
legge 3 aprile 1979, n. 95.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 16 - (Invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le
risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
2. In considerazione della complessità della materia trattata, che attua la riforma organica delle
discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, e dell’impossibilità di procedere alla
determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la
corrispondente relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora
uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano
compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196.

Corte di Cassazione Penale n. 19761/2015 sez. IV del 13/5/2015 sequestro preventivo impresa familiare

Sequestro preventivo impresa familiare per equivalente avente ad oggetto terreni e beni era stato emesso dal G.i.p.
                                                             SENTENZA

 Corte di Cassazione Penale n. 19761/2015 sez. IV del 13/5/2015
 Presidente: Romis V.
 Svolgimento del processo
1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di riesame avanzata da C.D., C. G.C. e F.R. nei confronti del decreto di sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto terreni e beni della C. s.r.l., nonchè degli stessi C.. Tale provvedimento cautelare era stato emesso dal G.i.p. perchè i ricorrenti erano accusati di avere posto in essere, in concorso tra loro e con altri soggetti, condotte riconducibili a truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, consistenti, tra l'altro, nella creazione cartolare e contabile di ingenti quantitativi di gasolio agricolo e nella vendita del prodotto agevolato a soggetti non titolati, il tutto in evasione delle accise dovute, emettendo fatture per operazioni mai avvenute, con l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.
2. Osservavano i ricorrenti che il Tribunale non aveva operato alcun approfondimento in ordine al fumus, con particolare riferimento al rapporto di specialità tra le violazioni finanziarie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 e l'ipotizzata truffa aggravata ai danni dello Stato.
3.La Corte di Cassazione, con sentenza del 16/5/2013, riteneva fondato il ricorso e annullava l'ordinanza impugnata. Osservava che il sequestro dei beni della società non poteva avvenire al di fuori dei casi previsti dalla L. n. 231 del 2011, artt. 24 e ss., i quali non prevedono tra le fattispecie i reati fiscali, con esclusione dell'ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti. Rilevava che tali problematiche non erano state affrontate dal provvedimento impugnato.
4. Il giudice del rinvio, con ordinanza del 4/6/2014, riteneva la sussistenza dei requisiti per l'emissione del sequestro con riferimento ai reati contestati, riqualificato quello sub a) nella fattispecie di cui all'art. 640 c.p., comma 2.
5. In particolare ravvisava il fumus dei suddetti reati, poichè la Guardia di Finanza aveva accertato che l'attività truffaldina ascritta agli indagati era finalizzata all'evasione dell'imposta, in quanto consentiva loro di scontare l'IVA e l'accisa sul gasolio, creando un'ingente quantità di prodotto petrolifero sottoposto a regime agevolato da porre in commercio, evadendo gli oneri fiscali.
6. Quanto al periculum, lo stesso era ritenuto connesso alla stessa confiscabilità del bene.
7. In ordine al precedente annullamento, rilevava che la critica della Corte di Cassazione riguardava l'omesso esame della questione della confiscabilità dei beni in sequestro, poichè appartenenti non alle persone fisiche, ma ad una società di cui le medesime possedevano esclusivamente una quota. Osservava in proposito che l'analisi della composizione delle società del gruppo e dei rapporti di reciproco controllo consentiva di affermare che si trattava di persone giuridiche riconducibili agli indagati e ai loro congiunti e prive di reale autonomia rispetto ai medesimi.
8. Con ricorso per cassazione C.D., C.G. C. e F.R. deducono, con unico motivo, violazione dell'art. 627, comma 3 e art. 606, comma 1, lett. B), C) ed E), in relazione all'art. 125 c.p.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 1, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 40, D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 4 e 8, per avere l'ordinanza impugnata affermato l'operatività della confisca per equivalente di cui all'art. 322 ter e 640 quater c.p. nonostante il principio di diritto fissato dalla sentenza di annullamento; violazione dell'art. 627, comma 3 e art. 606, comma 1, lett. B), C) ed E) in relazione all'art. 125 c.p.p. e all'art. 321 c.p.p. e art. 322 ter c.p. e alla L. 8 giugno 2011, n. 231, artt. 19 e 24, per avere l'ordinanza gravata di ricorso, nonostante le chiare indicazioni di diritto rivenienti dalla sentenza di annullamento, mediante argomentare mancante e illogico, indicato solo apparentemente gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la motivazione e, comunque, operato una ricostruzione dei fatti frammentaria e parziale, che non tiene conto delle considerazioni svolte dalla sentenza della Cassazione. Osservano che il principio di diritto fissato nella sentenza di annullamento stabilisce che la confisca per equivalente opera per il reato speciale, ma il sequestro di beni della società non può avvenire al di fuori dei reati previsti dalla L. n. 231 del 2001, art. 24, che non prevedono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l'adozione del provvedimento, con l'esclusione dell'ipotesi in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato per commettere illeciti. Osservano che, a fronte di tali chiare indicazioni, il Tribunale si era limitato ad affermare la natura meramente strumentale della società, dell'attività svolta dalla medesima, della composizione e ripartizione delle quote. Su tali problematiche il giudizio del Tribunale del riesame, ritenuto affrettato e sommario dalla Cassazione, non era stato sufficientemente arricchito di elementi a sostegno delle valutazioni espresse. Rilevano che la società in questione, proprio perchè riferibile non solo agli indagati, ma anche ai loro stretti congiunti, estranei ai fatti, non può essere ritenuta "artificioso schermo protettivo", tanto più che essa svolge effettiva attività d'impresa in ambito alimentare che nulla ha a che vedere con il commercio di carburanti. Evidenzia che il traffico finanziario sul conto di F.R. e di C. G. non può essere considerato elemento dal quale trarre la fruizione pro quota da parte di costoro di vantaggi derivanti da operazioni illecite, posto che il provvedimento del GIP non ravvisa nei confronti dei predetti sufficienti indizi di reità.

 Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato, poichè il provvedimento non risulta rispondente ai criteri dettati dall'art. 627 c.p.p..
2. La motivazione del provvedimento impugnato non svolge compiuta disamina del punto devoluto con il provvedimento di annullamento alla cognizione del giudice del rinvio, specificamente per quanto attiene al presupposto della mancanza di autonomia della struttura societaria rispetto ai soggetti indagati, richiesto ai fini dell'adozione della misura cautelare.
3. Ed invero la motivazione del provvedimento impugnato fonda la ritenuta mancanza assoluta di autonomia della società C. F. s.r.l. rispetto alla persona fisica dell'indagato, con funzione di mero schermo, esclusivamente sulla composizione societaria, che vede peraltro coinvolti numerosi altri soggetti, ancorchè familiari del predetto. Nel suo argomentare, inoltre, non fornisce spiegazione adeguata riguardo alla riconducibilità all'attività illecita oggetto d'indagine dell'operato della suddetta società, ancorchè essa svolga, come si evince dall'oggetto sociale e salva dimostrazione del contrario, attività d'impresa in un settore, quello alimentare, che esula dal commercio dei carburanti suscettibile di sottrazione all'accisa e all'IVA. 4. Si deve richiamare l'orientamento di questa Corte di legittimità in punto di interpretazione della L. n. 231 del 2011, art. 24, che recentemente ha ricevuto il riconoscimento delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 10561 del 30/01/2014 Rv. 258646), secondo cui non è possibile la confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi da suoi organi, salva l'ipotesi in cui la persona giuridica stessa sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l'amministratore agisca come effettivo titolare, come affermato in numerose pronunzie (nello stesso senso Sez. 3, n. 42476 del 20/09/2013, Salvatori, Rv. 257353; Sez. 3, n. 42638 del 26/09/2013, Preziosi; Sez. 3, n. 42350 del 10/07/2013, Stigelbauer, Rv. 257129; Sez. 3, n. 33182 del 14/05/2013, De Salvia, Rv. 255871, già citata; Sez. 3, n. 15349 del 23/10/2012, dep. 2013, Gimeli, Rv. 254739; Sez. 3, n. 1256 del 19/09/2012, dep. 2013, Unicredit s.p.a., Rv. 254796; Sez. 3, n. 33371 del 04/07/2012, Failli; Sez. 3, n. 25774 del 14/06/2012, Amoddio, Rv. 253062; Sez. 6, n. 42703 del 12/10/2010, Giani). Soltanto in una simile ipotesi, infatti, la trasmigrazione del profitto del reato in capo all'ente non si atteggia alla stregua di trasferimento effettivo di valori, ma quale espediente fraudolento non dissimile dalla figura della interposizione fittizia; con la conseguenza che il denaro o il valore trasferito devono ritenersi ancora pertinenti, sul piano sostanziale, alla disponibilità del soggetto che ha commesso il reato, in "apparente" vantaggio dell'ente ma, nella sostanza, a favore proprio.
5. In base alle svolte argomentazioni la sentenza va annullata, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame, in conformità ai criteri enunciati.
P.Q.M.
La Corte, annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.

LEGGE DI STABILITA' (COMMI DAL 304 AL 310) e Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

INDICE:
COMMA 304: AMMORTIZZATORI SOCIALI;
COMMA 305:DURATA STABILITA' CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI;
COMMA 306: MANTENIMENTO COMPETENZE LAVORATORI OLTRE ALLA MOBILITA' PER I LAVORATORI;
COMMA 307: FONDO SOCIALE PER L'OCCUPAZIONE;
COMMA 308: MODIFICHE AD UNA FRASE DELLA LEGGE 14/9/15 N. 148;
COMMA 309: FRASE SOSTITUITA;
COMMA 310: L'NDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORD. E CONTINUATIVA;

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304.
Al fine di favorire la transizione verso il riformato  sistema
degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,  ai
sensi  del  decreto  legislativo   14   settembre   2015,   n.   148,
l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e'  incrementata,
per l'anno 2016, di 250 milioni  di  euro  per  essere  destinata  al
rifinanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a  250
milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di
euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo
1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e  quanto  a  150
milioni di euro mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n.
247, con conseguente corrispondente riduzione degli  importi  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile  2011,  n.
67, e successive modificazioni. Fermo restando  quanto  disposto  dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  1º  agosto
2014, n. 83473, il trattamento di integrazione  salariale  in  deroga
alla normativa vigente puo' essere concesso o prorogato, a  decorrere
dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per  un  periodo  non
superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1º gennaio
2016 e sino al 31 dicembre  2016,  a  parziale  rettifica  di  quanto
stabilito dall'articolo 3, comma 5,  del  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di
mobilita' in deroga alla vigente normativa non puo'  essere  concesso
ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno  gia'
beneficiato di prestazioni di mobilita'  in  deroga  per  almeno  tre
anni,  anche  non  continuativi.  Per  i   restanti   lavoratori   il
trattamento puo' essere concesso per non piu' di  quattro  mesi,  non
ulteriormente prorogabili,  piu'  ulteriori  due  mesi  nel  caso  di
lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo  1978,  n.  218.  Per
tali lavoratori il periodo complessivo non puo' comunque eccedere  il
limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la  concessione  dei
trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga
ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non
superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero  in
eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura  degli  oneri
connessi a  carico  delle  finanze  regionali  ovvero  delle  risorse
assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con
la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della
legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e  successive  modificazioni.  Gli
effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre  la  data
del 31 dicembre 2016.
305. 
In  attuazione  dell'articolo  46,  comma  3,   del   decreto
legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, e successive modificazioni, trovano  applicazione  per  l'intera
durata stabilita nei contratti  collettivi  aziendali  qualora  detti
contratti siano stati stipulati in data  antecedente  al  15  ottobre
2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31  dicembre  2016,
nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno  2016.  All'onere
derivante dal primo periodo  del  presente  comma,  pari  a  euro  60
milioni per l'anno 2016, si provvede a carico del Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 
306.
Il  comma  1  dell'articolo  26  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 150, e' sostituito dal seguente: «1. Allo scopo di
permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze  acquisite,
i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno  del  reddito  in
costanza di rapporto di lavoro  nonche'  i  lavoratori  sottoposti  a
procedure di mobilita' possono essere chiamati a svolgere attivita' a
fini di pubblica utilita' a beneficio della comunita' territoriale di
appartenenza,   sotto   la   direzione   e   il   coordinamento    di
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  n.  165  del  2001,  e  successive  modificazioni,   nel
territorio del comune ove siano residenti».
 
307.
Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del  Fondo  sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  destinate  al
finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in   deroga   di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e successive modificazioni, e' destinata una somma fino a 18  milioni
di  euro  finalizzata  al  riconoscimento  della  cassa  integrazione
guadagni in deroga per il settore della pesca.
 
308.
All'articolo  1,  comma  2,  secondo  periodo,  del   decreto
legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  le  parole:  «nel  settore
industriale» sono soppresse.

309.
All'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «12 agosto 1947,  n.  869»
sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 3».
 
310.
L'indennita' di disoccupazione per i lavoratori  con  rapporto
di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  (DIS-COLL),  di  cui
all'articolo 15 del decreto legislativo  4  marzo  2015,  n.  22,  e'
riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente comma,
anche per l'anno 2016, in relazione  agli  eventi  di  disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino  al  31  dicembre
2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati  i  periodi
contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della  DIS-COLL.
Per gli episodi di disoccupazione verificatisi  a  decorrere  dal  1º
gennaio  2016  e  sino  al  31  dicembre  2016,  non  si  applica  la
disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), del  citato
decreto  legislativo  n.  22  del  2015.  Ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22  del  2015,  le
disposizioni  che  hanno  a  riferimento  l'anno   solare   sono   da
interpretarsi  come  riferite  all'anno  civile.   La   DIS-COLL   e'
riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
a decorrere dal 1º gennaio 2016 e  sino  al  31  dicembre  2016,  nel
limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di  euro
per l'anno 2017,  salvo  quanto  stabilito  dall'ultimo  periodo  del
presente comma. L'INPS riconosce  il  beneficio  in  base  all'ordine
cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza
delle risorse, valutata anche su  base  pluriennale  con  riferimento
alla durata della prestazione, l'INPS non  prende  in  considerazione
ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche  attraverso
il proprio sito internet.  Le  risorse  stanziate  dall'articolo  19,
comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono  destinate  al
finanziamento degli interventi  previsti  dal  presente  comma  nella
misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di  euro
per l'anno 2017. Il limite di cui  al  quinto  periodo  del  presente
comma puo' essere incrementato in misura pari  alle  risorse  residue
destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta
per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º  gennaio
2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, come accertate  con
il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,  n.
241, e successive modificazioni, da concludersi entro  il  31  maggio
2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016,  ai  fini
del predetto procedimento accertativo,  per  la  loro  intera  durata
teorica, calcolata ai sensi dell'articolo 15,  comma  6,  del  citato
decreto legislativo n. 22 del 2015.

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Legge 28 gennaio 2009, n. 2
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n. 14)
Nota: il testo che segue è coordinato con decreto-legge e la legge di conversione
Art 1.
Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza
1. È attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell’anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1;
b) pensione di cui all’articolo 49, comma 2;
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c);
d) diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
e) fondiari di cui all’articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonchè i figli e gli altri familiari di cui all’articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi previste;
b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all’articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
3. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in alternativa, la facoltà prevista al comma 12:
a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila;
g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall’articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.
4. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 è erogato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano l’attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:
a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonchè la relazione di parentela;
c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi l e 3 in relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera b), con indicazione del relativo periodo d’imposta.
6. La richiesta è presentata entro il 28 febbraio 2009 utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.
7. Il sostituto d’imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.
8. Il sostituto d’imposta eroga il beneficio, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
9. L’importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 è recuperato dai sostituti d’imposta attraverso la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui all’articolo 25 dello stesso decreto legislativo. L’utilizzo del sistema del versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recuperano l’importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l’ammontare complessivo dei benefici corrisposti.
10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all’Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.
11. In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui al comma 6, può essere presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l’erogazione dell’importo.
12. Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.
13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 è erogato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c) prestano l’attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31 marzo 2009, con le modalità di cui al comma 6.
14. Il sostituto d’imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.
15. Il sostituto d’imposta eroga il beneficio, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.
16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all’Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le modalità di cui al comma 10.
17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non è erogato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta può essere presentata:
a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all’Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l’erogazione dell’importo;
b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008.
18. L’Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalità previste dal decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.
20. L’Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:
a) ai benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente;
b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.
21. I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell’amministrazione finanziaria.
22. Per l’erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle Finanze è istituito un Fondo, per l’anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
23. Gli Enti previdenziali e l’Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 2.
Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all’accollo da parte dello Stato dell’eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE.

1. L’importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell’articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accesi per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all’atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all’operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l’esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall’applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l’Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l’applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l’attribuzione di un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, e successive modificazioni, pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 12, comma 9, del presente decreto.
4. Gli oneri derivanti dal comma 3, pari a 350 milioni di euro per l’anno 2009, sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
5. A partire dal 1 gennaio 2009, le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all’offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,e successive modificazioni, trasmettono alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l’inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d’Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 144, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l’anno 2009, rispetto all’importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4, registrate all’esito del monitoraggio di cui al comma 3, sono destinate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con lo stesso decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze delle famiglie più numerose o con componenti portatori di handicap, nonchè al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore.
5-ter. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata per l’anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.
5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
5-quinquies. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, di cui all’articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, di cui all’articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 2-bis
Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari
1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l’indicazione dell’effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell’articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

(omissis)

09/03/16

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente Legge di Stabilità Comma 205

205.
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da
fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonche' il
congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in
alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria,
previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015
dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n.
92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo
obbligatorio e' aumentato a due giorni, che possono essere goduti
anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e
facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura
dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di
euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

08/03/16

INPS ED INAIL E CURE TERMALI (COMMA 301 LEGGE DI STABILITA')

301. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie  che  possano
dar luogo a invalidita' o per evitare l'aggravamento  di  invalidita'
dovute alle stesse patologie,  da  individuare  nell'accordo  di  cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla
base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono  ai
propri assistiti che fruiscono  di  cicli  di  cure  termali  per  le
predette  finalita'  le  prestazioni  economiche  accessorie  di  cui
all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...