21/05/20

LA POLITICA art. di marco ruggeri

Premetto che non sono un politico ma un osservatore incallito, mi sembra da quanto osservato dall'esterno, di aver visto una politica di basso rango.
Il fatto che il Sig. Renzi blocchi e poi riprenda negoziati che sembravano giunti alla fine, non ci preoccupa più, perché già sappiamo che non farà assolutamente niente. Naturalmente niente per modo di dire, se cercasse solo quello staremmo tranquilli, ma forse cerca poltrone, che prima non aveva. Ho sentito dire della Boschi alla Vice Presidenza del Consiglio dei ministri ma per quali meriti (nessuno). Mi permetto solo di osservare quanta dedizione nel restare al governo abbiano gli M5S, non pensino più a tutte le promesse fatte agli inizi, ma anzi cerca accordi su accordi, pur di rimanere a galla.Grillo non canta più nemmeno d'estate e così fanno tutti i grillini tutti zitti per la poltrona e non tra la natura. Inoltre una voce si sente fievole, lontana, forse ci prova a tirar fuori il fiato, ma non riesce, e dice "mi ricandiderò a sindaco di Roma" (Sic!!!). Mi viene da sorridere ed al contempo di rodermi dentro, infatti la Raggi non è che abbia mai fatto chissà cosa, eppure si sente importante, e vuole ribadire di esserci, ma per i romani non è così vi assicuro, non vedono l'ora che finisca il mandato il più presto possibile. Il governo procede con (l'avv.) Conte che fa il duro, ma sotto sotto, c'è solo una forma di arrivismo, di primeggiare sia a livello caratteriale, sia perchè prende il suo bel compenso mensile, con scorta, e altre agevolazioni e mantenendo il suo potere. Basta che lui ritorni a fare il giurista, perché come avvocato non lo prenderanno sicuramente, viste le promesse non mantenute (v. cassa integrazione non consegnata ai lavoratori nei termini ed altro che non va, come nel decreto rilancio vi sono anche altre cose, che non riguardano il rilancio, ma le poltrone da occupare).
Insomma sveglia gente per bene, italiani, vi avverto che è solo una previsione, non se ne andranno da soli, pertanto non sperate che duri poco il governo. Dobbiamo lottare con lettere ai giornali e giornalisti, scrivere sui social le nostre preoccupazioni, e partecipare alle manifestazioni (prossime), ma soprattutto usare la perseveranza nel contestare ciò che non va.
Marco Ruggeri

16/05/20

RISOLUZIONE N. 25/E



RISOLUZIONE N. 25/E
Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali

Roma, 14 maggio 2020


OGGETTO: Ulteriori chiarimenti - Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile Articoli 66 e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1, convertito con modificazioni, dalle legge 24 aprile 2020, n. 27.


QUESITO

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile (di seguito Dipartimento), con nota del 13 maggio u.s., ha chiesto ulteriori chiarimenti in ordine alla documentazione probatoria della avvenuta donazione, al fine di beneficiare delle agevolazioni ex art. 66 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, “Cura Italia”, convertito con modificazioni, dalle legge 24 aprile 2020, n. 27.

In particolare il Dipartimento, dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020, in cui viene precisato che in merito ai bonifici disposti, a favore del Dipartimento, nei conti correnti cod. IBAN: 1T84Z0306905020100000066387 e IT66J0306905020100000066432, appositamente aperti ex articolo 99 del citato decreto legge n. 18 del 2020, è

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sufficiente che dalle “ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19”, chiede di confermare che anche la copia del bonifico effettuato nel conto di Tesoreria n. 22330 è sufficiente per consentire al donatore di beneficiare della detrazione ex articolo 66. Il Dipartimento, in particolare, fa presente che prima dell'apertura dei predetti conti correnti dedicati, ai sensi dell'articolo 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 2020, lo stesso era già “autorizzato a ricevere risorse finanziarie derivanti da donazioni e altri atti di liberalità sul conto corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri”. Ciò posto, al fine di non creare disuguaglianze tra coloro che nell'immediatezza dello slancio umanitario, hanno disposto bonifici, ai sensi del citato articolo 4, della OCDPC e coloro che hanno donato versando nei conti correnti autorizzati ai sensi dell'articolo 99, del citato decreto legge n. 18 del 2020, ai fini del riconoscimento del predetto beneficio fiscale, il Dipartimento chiede se, in applicazione dei chiarimenti forniti nella predetta risoluzione, possa, mediante un comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito istituzionale, informare i donatori che, ai fini della documentazione da possedere per far valere l'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi, gli stessi possano esibire copia del bonifico effettuato sul conto corrente effettuato nel conto di Tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

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PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalle legge 24 aprile 2020, n. 27, è finalizzato a promuovere le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica causata da COVID-19. In particolare, il comma 1 del citato articolo 66 stabilisce che « Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a 30.000 euro. ». Con le stesse finalità il successivo comma 2 prevede che « Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.». Fermi restando tutti gli specifici chiarimenti di prassi resi fino ad oggi sulle erogazioni in parola (quali la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, la risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020 e la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020), si evidenzia quanto segue.
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Per quel che attiene la documentazione attestante il sostenimento dell'onere, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, anche ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 66, è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tuttavia, attese le disposizioni previste dall'articolo 99 del decretolegge Cura Italia, si ritiene sufficiente, ai fini della detrazione di cui all'articolo 66 in commento, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19. Al riguardo, stante le medesime ragioni di semplificazione che hanno portato alle precisazioni rese nella risoluzione citata e attesa la disposizione prevista dalla citata Ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, che autorizza il Dipartimento a “ricevere risorse finanziare derivanti da donazioni e altri atti di liberalità sul conto corrente di tesoreria n. 22330”, si ritiene applicabile alla fattispecie in esame quanto già chiarito nella predetta risoluzione (confermata anche dalla successiva circolare del 6 maggio 2020, n. 11/E), sia con riferimento alla ammissione del beneficio della detrazione che con riferimento ai versamenti
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effettuati al Dipartimento della Protezione Civile sul conto di Tesoreria n. 22330. ***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le

istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati

dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.



13/05/20

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).

Art. 2-bis ((Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari)) ((1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresi' nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del cliente in ogni momento. 2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verra' effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. 3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.))

LEGGE DI CONVERSIONE 28/1/2008 N.2 AI FINI DELL'ANATOCISMO BANCARIO

A decorrere dal 1 novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quellibancari non puo' mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni  titoli, a decorrere dal 1 novembre 2009, la data di disponibilità lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi economica per il beneficiario non può' mai superare, rispettivamente, 
economica non puo' mai superare i quattro giorni per tutti i titoli.quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1 aprile 2010, la data di disponibilita` E' nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto 
derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto,dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici all'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di remunerazione. Ilarticolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo' comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo 
2008, n. 185, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 28Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.». 3. Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 
gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ))
«Nel caso in cui la surrogazione del mutuo (( prevista dal citato
articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 )) non si perfezioni entro
il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte dellabanca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di 
la banca cedente e' comunque tenuta a risarcire il cliente in misuracollaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese 
cause imputabili a quest'ultima.».di ritardo. Resta ferma la possibilita' per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in 
(( 4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e ilvigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. 
sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allosviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla 
strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italianopoverta', nel quadro degli obiettivi della strategia e degli permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, 
2010 e' autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro dadel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, adecorrere dall'anno destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 
))

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...