13/05/20

LEGGE DI CONVERSIONE 28/1/2008 N.2 AI FINI DELL'ANATOCISMO BANCARIO

A decorrere dal 1 novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quellibancari non puo' mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni  titoli, a decorrere dal 1 novembre 2009, la data di disponibilità lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi economica per il beneficiario non può' mai superare, rispettivamente, 
economica non puo' mai superare i quattro giorni per tutti i titoli.quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1 aprile 2010, la data di disponibilita` E' nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto 
derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto,dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici all'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di remunerazione. Ilarticolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo' comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo 
2008, n. 185, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 28Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.». 3. Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 
gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ))
«Nel caso in cui la surrogazione del mutuo (( prevista dal citato
articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 )) non si perfezioni entro
il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte dellabanca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di 
la banca cedente e' comunque tenuta a risarcire il cliente in misuracollaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese 
cause imputabili a quest'ultima.».di ritardo. Resta ferma la possibilita' per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in 
(( 4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e ilvigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. 
sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allosviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla 
strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italianopoverta', nel quadro degli obiettivi della strategia e degli permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, 
2010 e' autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro dadel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, adecorrere dall'anno destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 
))

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

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