23/03/21

Varie decreto sostegni






Per i decreto sostegni proroga per la riscossione al 30 aprile 2021;

Grandi imprese in crisi: arriva un fondo da 200 milioni di euro;


PER IMPRESE, PARTITE IVA E PROFESSIONISTI:

Decreto Sostegni: indennizzi con possibilità di scelta tra erogazione diretta o credito d’imposta


17/03/21

Tassazione agevolata per premi di risultato; le caratteristiche del contratto aziendale

Tassazione agevolata per premi di risultato: le caratteristiche del contratto aziendale

Imposte dirette  

In tema di regime di tassazione agevolata per premi di risultato di ammontare variabile, erogati in esecuzione di contratti aziendali, il contratto aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali esterne potrà essere oggetto di una comunicazione scritta da inviare a tutti i lavoratori, senza che sia necessaria l'acquisizione della firma per accettazione da parte di questi ultimi, sempreché sia presente una modalità che ne provi l'avvenuta trasmissione agli interessati. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 176 del 16 marzo 2021.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 176 in data 16 marzo 2021, riguardante i premi di risultato.

La legge di stabilità 2016 prevede un regime di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento, dei premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 25 marzo 2016.

L'articolo 2 di tale decreto definisce, al comma 1, i premi di risultato come somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, individuando al comma 2 - con una elencazione esemplificativa - alcuni dei criteri di misurazione degli indici incrementali ai quali devono essere commisurati i premi.


Convenzioni tra enti pubblici: come si applicano le imposte di registro e di bollo

Convenzioni tra enti pubblici: come si applicano le imposte di registro e di bollo

Imposte indirette 

 

Qualora le convenzioni stipulate dalla Provincia siano riconducibili tra gli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dovranno essere registrate in termine fisso con applicazione dell'imposta nella misura del 3%, aliquota da rapportare alla base imponibile determinata ai sensi dell'art. 43 TUR. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 183 del 16 marzo 2021. Se nell'ambito delle convenzioni stipulate dalla Provincia l'ammontare delle prestazioni non è determinato ma solo determinabile, l'imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo.

Con la risposta a interpello n. 183 del 16 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di trattamento tributario ai fini dell'imposta di registro e di bollo delle convenzioni tra enti pubblici e tra enti pubblici e soggetti privati.

L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo 1, dispone che sono soggetti all'imposta gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa.

L'articolo 2, al comma 1 stabilisce che l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato.

In linea generale sono soggette all'imposta fin dall'origine, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642, le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti.


11/03/21

Come fare per prendere clienti?

Mettere in pratica strategie marketing all'inizio proverai a vedere come si fa. 

Cosa intendo?

Semplice acquisire una lista clienti da società specializzate e poi comunicare attraverso la mail una forma di vendita di prodotti e servizi facendosi notare.

Suggerisco di comprare per un piccolo abbonamento una direct-mail e spedire messaggi fatti in un certo modo sicuramente accattivanti.

Come fare per creare questi tipi di messaggi?

Semplicemente devi andare su uno dei siti che offrono a pagamento o gratis alcuni spot marketing già preordinati che tu puoi cambiare in ogni momento (es. Canva o altro a pagamento).

Dovrai fare della pratica prima di usare Canva e poi esegue anche diverse altre cose come i video su youtube attraverso un software OBS studio e tu se vuoi puoi aprire una finestra e parlare delle immagini con la tua immagine in diretta.

Cosa posso fare io in questa situazione solo dire se il tuo messaggio è buono e riscuoterà successo e non è cosa da poco per non perdere tempo.

Vedrai che all'inizio sarà difficile ma pin piano acquisirai quella esperienze anche dai commenti che riceverai e potrai aggiustare il tiro.

Iniziare con i social ? Si in maniera moderata senza invadere poiché rischi di vanificare uno strumento che potrebbe darti tanto.

Poi ci sono i podcast e anche qui devi stare attento a come ti presenti perchè devi farti assaggiare dal pubblico e finchè non acquisisci padronanza non potrai ottenere nulla.

Perché dò questi consigli? Sono altruista principalmente e sò  dare consigli giusti senza rischiare di farti bruciare dalla concorrenza e dallo stesso pubblico.

Potresti contattarmi per il marketing a : drmarcoruggeri@outlook.it

10/03/21

Il Decreto Milleproroghe diventa legge: il testo coordinato e le novità

 Il Decreto Milleproroghe diventa legge: il testo coordinato e le novità


milleproroghe

Pubblicata in G.U. del 01.03.2021 n. 51 la legge del 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del Decreto Milleproroghe n. 183 del 31.12.2020: ecco il testo del decreto coordinato

Forma Giuridica: Normativa - Legge

Numero 21 del 01/03/2021

Fonte: Gazzetta Ufficiale

   

Il Decreto Milleproroghe diventa legge.


Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 01.03.2021 n. 51, la Legge del 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del Decreto legge del 30.12.2021 n. 183 (Decreto Milleproroghe) recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' "Il Forteto".

Il testo del Decreto legge del 30.12.2020 n. 183 coordinato con la Legge di conversione del 26 febbraio 2021, n. 21.

il testo del ddl n. 2101 di conversione in legge del Decreto Milleproroghe approvato dal Senato il 25.02.2021 con le modifiche introdotte (con il confronto tra il testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e il testo iniziale del decreto-legge),

il testo del Decreto legge del 31.12.2020 n. 183,

per un utile confronto delle novità introdotte in sede di conversione.


Con riguardo alle norme in materia fiscale e finanziaria:


sono prorogati per il 2021 le norme in materia di riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali (articolo 3, comma 2).

rinviato al 30 giugno 2021 il termine per l'adeguamento alla riforma della riscossione delle entrate locali operata dalla legge di bilancio 2020 dei contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020 tra gli enti locali e i soggetti concessionari della riscossione delle entrate locali (comma 4);

differito al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell'obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica (comma 5);

estesa l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle SpA e s.r.l. disposte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021 (comma 6);

differiti al 1° febbraio 2021 i termini per emanare il provvedimento sulle modalità di avvio e operatività della cd. lotteria degli scontrini e al 1° marzo 2021 la decorrenza del termine per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, per effettuare le relative segnalazioni (commi 9-11);

Proroga blocco degli sfratti fino al 30 giugno 2021

proroga al 30 giugno 2021 l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità (articolo 16, comma 2);

Sono introdotte specifiche disposizioni che consentono transitoriamente l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (cd. Brexit). Con riferimento a banche e intermediari finanziari britannici con attività in Italia si prevede un regime di operatività limitata, che consente a tali imprese di continuare a esercitare la propria attività dal 1° gennaio 2021 fino alla conclusione del procedimento autorizzativo da parte delle Autorità competenti e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla scadenza del periodo di transizione (al 30 giugno 2021), solo con riferimento alle attività per le quali sia stata richiesta tempestiva autorizzazione alle Autorità nazionali competenti e solo per la gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere. Analogamente, le imprese di assicurazione britanniche possono proseguire la propria attività in Italia nei limiti gestione dei contratti e delle coperture in corso, senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti. Al fine di equiparare il trattamento degli operatori di altri Paesi terzi a quello accordato dalle norme in esame per effetto della Brexit, vengono fissati al 30 giugno 2021 anche i termini per l'operatività temporanea di banche e intermediari già autorizzati in Italia appartenenti a Paesi terzi diversi dalla Gran Bretagna (articolo 22).

Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte le seguenti norme:

proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità di usufruire del cd. tax credit vacanze (articolo 7comma 3-bis);

la possibilità di usufruire del credito di imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit fino al 30 giugno 2021. Viene poi specificata la disciplina contabile delle risorse stanziate per il predetto credito d'imposta (articolo 12, comma 1-bis);

l’articolo 12, comma 6 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le verifiche periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazione e revisione dei veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame e fino al 31 maggio 2021.

l'articolo 22-bis, riproducendo il contenuto del decreto-legge n. 7 del 2021, proroga al 28 febbraio 2021 alcuni termini per adempimenti di natura tributaria (notifica di cartelle esattoriali, termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione su stipendi e pensioni. 

l'articolo 22-quater proroga il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 aprile 2021.

l'articolo 22-sexies, riproducendo il contenuto del decreto-legge n. 182 del 2020, sostituisce le norme in materia di stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, prevista per il solo secondo semestre 2020 e resa permanete dall'articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2021. Per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021 l’agevolazione spetta nei seguenti importi (raddoppiati rispetto a quelli previsti nel solo secondo semestre 2020 dal comma 1): 

960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Decreto Sostegno 2021

Decreto Sostegno: ecco la prima bozza del testo in circolazione

(bozza testo)

Pubblichiamo il testo della prima bozza in circolazione del Decreto legge "Sostegno" composto da 26 articoli

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legge

Numero del 05/03/2021

Pubblichiamo il testo della prima bozza del Dl Sostegno del 1° marzo 2021, testo che dovrebbe essere portato in Consiglio dei ministri giovedì 11 marzo.

Qui di seguito l'elenco degli articoli delle disposizioni contenute.

Titolo I Sostegno alle imprese e all'economia 

Art. 1 (Contributo a fondo perduto e proroga termini precompilata IVA) – ULF 26/2/2021 17.01

Art. 2 (Fondo Montagna) (salvo contributo art. 1) [AdE]

Art. 3 (Fondo autonomi e professionisti) [MLPS]

Art. 4 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e stralcio dei debiti fino a XXX euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015) – ULF 26/2/2021 17.01

Art. 5 (Revisione del meccanismo del discarico per inesigibilità) – ULF 26/2/2021 17.01

Art. 6 (Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19) – ULF 26/2/2021 17.01

Art. 7 (Misure per l’accesso delle imprese al credito) 


Titolo II Disposizioni in materia di lavoro

Art. 8 (Cig Covid e Cig Fondi bilaterali - 2021)

Art. 9 (Fondo occupazione) [RGS]

Art. 10 (Indennità lavoratori stagionali, turismo e sport)

Art. 11 (Reddito di cittadinanza)

Art. 12 (Proroga NASPI due mesi)

Art. 13 (Congedi per genitori con figli in quarantena)

Art. 14 (Lavoratori fragili)

Art. 15 (Fabbisogno di cassa INPS) (anticipazione bilancio) – RGS 28/1/2021 13.53 


Titolo III Misure in materia di salute e sicurezza 

Art. 16 (Vaccini e farmaci: acquisto - trasporto, conservazione, logistica - somministrazione medici di base – produzione)

Art. 17 (DPI – richiesta Commissario fino a 30/4)

Art. 18 (SSN Ripiano spese anticipate da Regione anno 2020)

Art. 19 (Covid Hospital)

Art. 20 (Proroga delle ferme dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa) 


Titolo IV Enti territoriali

Art. 21 (Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali) – RGS 23/2/2021 18.15

Art. 22 (Imposta di soggiorno) - RGS 23/2/2021 18.15

Art. 23 (Norma investimenti – Progettazione, contributi, monitoraggio - potenziamento asili nido) - RGS 23/2/2021 18.15 


Titolo V Altre disposizioni urgenti

Art. 24 (Trasporto Pubblico Locale) – Riformulazione MIT post parere RGS 23/2/2021 19.07

Art. 25 (Corpi PS, VVF, polizie locali, capitanerie di porto – straordinario (tre mesi) [Interno-Giustizia- MIT]

Art. 26 (Fondo cassa per chiusura anticipazioni di tesoreria 2020) – RGS 28/1/2021 13.53

Dal 6 marzo sono entrate in vigore le disposizioni del nuovo DPCM Draghi del 02.03.2021

Dal 6 marzo sono entrate in vigore le disposizioni del nuovo DPCM Draghi del 02.03.2021: cosa si può fare e cosa no per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Forma Giuridica: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Numero del 03/03/2021

Fonte: Governo Italiano

Da sabato 6 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021, si applicano le disposizioni previste dal nuovo DPCM del 2 marzo 2021 (scarica qui il testo e tutti gli Allegati) pubblicato in GU del 02.03.2021 n. 52.

Le disposizioni si applicano, in sostituzione di quelle del DPCM del 14 gennaio 2021, ad eccezione dell’articolo 7 che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e si conferma fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

In breve sintesi le misure adottate e confermate, così come indicato nel Comunicato stampa del Governo

Zone Bianche

Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.

Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.

Scuola

Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;

nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;

nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Musei, Teatri, Cinema e Impianti Sportivi

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.

Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

Attività Commerciali

In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18:00, ma la la ristorazione con asporto rimane contentita fino alle ore 22:00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Servizi alla persone

Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Spostamenti da e per l'estero

Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”.

A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

Tavolo di confronto con le regioni

È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.

Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino alla data del 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...