07/04/21

Cassa integrazione e assegno ordinario Covid-19




FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO - 06 APRILE 2021 ORE 22:02


Cassa integrazione e assegno ordinario Covid-19: lavoratori esclusi dalle tutele del decreto Sostegni


Con l’approfondimento del 6 aprile 2021, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro si sofferma sul quadro normativo, i termini, le modalità di richiesta e di pagamento delle prestazioni. Dall’analisi della disciplina ad oggi in vigore emerge un vero e proprio vuoto di tutele per tutti i lavoratori assunti a decorrere dal 5 gennaio 2021. Alla luce delle prime indicazioni fornite dall’INPS sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli, permangono alcuni dubbi operativi e c’è attesa per l’introduzione del nuovo modello di denuncia Uniemens-Cig utile alla trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa


La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l’approfondimento del 6 aprile 2021, interviene riguardo gli ammortizzatori sociali Covid-19 introdotti dal decreto Sostegni in favore di tutti i lavoratori assunti a decorrere dalla data del 5 gennaio 2021, aggravato dall’inserimento in zona rossa di numerosi territori a carattere comunale e regionale.

Integrazione salariale ordinaria

Le 13 settimane di CIGO concesse dal decreto Sostegni si aggiungono alle prime 12, già previste dalla legge di Bilancio 2021, per il primo trimestre dell’anno in corso.

Le complessive 25 settimane di trattamenti CIGO dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 sono così suddivise:

- 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

- ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Il computo della “settimana” è legato ad un periodo di 6 giorni intercorrente dal lunedì al sabato. Ciò esclude dalle tutele due distinti intervalli temporali:

- dall’1 aprile al 3 aprile;

- dal 28 al 30 giugno.

Assegno ordinario e cig in deroga

I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione di queste tutele hanno a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Il periodo di 12 settimane previsto dalla legge di Bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

I datori di lavoro del settore agricolo, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Tale trattamento è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda ex art. 8, legge n. 457 dell’8 agosto 1972.

L’INPS ha precisato che le provvidenze in argomento sono aggiuntive a quelle, pari a 90 giornate, stabilite per il periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e che comunque devono essere fruite non oltre lo stesso termine finale del 30 giugno 2021.

Modalità di richiesta integrazioni salariali

Le domande devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021 con la conseguenza che le relative istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021, utilizzando nuove causali. In particolare, per i trattamenti di:

- di CIGO, ASO e CIGD, la causale “COVID 19 - DL 41/21”;

- di CIGO sostitutiva della CIGS, la causale “COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs”

- di CIGD per le aziende collocate nella provincia autonoma di Trento, la causale “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento”;

- di CIGD per le aziende collocate nella provincia autonoma di Bolzano, la causale “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano”.

03/04/21

REGIME DI FAVORE PRIMA CASA ANCHE IN CASO DI AGEVOLAZIONI PER SUCCESSIONE E DONAZIONE





La titolarità di un diritto acquistato con l'agevolazione prima casa nella successione e donazione non esclude la possibilità di fruire del regime di favore "prima casa" nell'ipotesi di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione. 

Tale conclusione appare valida anche nell'ipotesi di precedente acquisto di immobile abitativo agevolato, avvenuto parzialmente per donazione. Ciò, a condizione che venga alienata la quota acquistata a titolo oneroso, entro un solo anno dall'acquisto. 

Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 228 del 2 aprile 2021.





CORRISPETTIVO DELLA MENSA QUANDO SI APPLICA L'IMPOSTA DI BOLLO





Il mandato di pagamento del rimborso del corrispettivo del servizio mensa non è soggetto all'imposta di bollo per il principio di alternatività tra IVA ed imposta di bollo, sancito dall'articolo 6 della tabella B, annessa al D.P.R. n. 642 del 1972. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 228 del 2 aprile 2021 con cui ha specificato che anche l'istanza presentata dal genitore per il rimborso del corrispettivo del servizio mensa scolastica, è esente dall'imposta di bollo, laddove trattasi di domanda per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti dall'Imposta di bollo.

01/04/21

DLGS 231/01 ESEMPIO DEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI



ESEMPIO DEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI CON IL DLGS 231/01


La qualità dei servizi forniti da X è fortemente influenzata dalla “Qualità” delle persone che erogano il servizio, per cui si ritiene di importanza fondamentale che tali persone siano adeguatamente preparate per i compiti che sono loro assegnati. L’ambiente di lavoro è improntato alla collaborazione reciproca e a favorire lo spirito di cooperazione nel rispetto della personalità morale di ciascuno, ed è privo di pregiudizi, intimidazioni, illeciti condizionamenti o indebiti disagi. I Dipendenti operano secondo i più elevati standard di qualità nel rispetto delle norme definite nel presente Codice Etico e nelle procedure operative definite nell’ambito del sistema di gestione per la qualità di X . lLa società X ha selezionato il personale dipendente ed i collaboratori per assicurare che coloro i quali svolgono attività che possono influenzare la qualità del servizio erogato siano competenti sulla base di un’appropriata formazione, addestramento, capacità ed esperienza, ed ha definito nell’apposito mansionario aziendale le principali attività svolte dalle singole funzioni indicate nell’organigramma aziendale. X offre pari opportunità a tutti i dipendenti sulla base delle loro qualifiche professionali e delle capacità individuali di ciascuno, senza alcuna discriminazione di età, religione, origini etniche o geografiche, orientamento sessuale, politico o sindacale e seleziona, assume, retribuisce e gestisce le risorse umane sulla base di criteri di merito e di competenza, nel rispetto della vigente contrattazione collettiva. È impegno dell’Ente curare la formazione di tutto il personale dipendente e di favorirne la partecipazione a corsi di aggiornamento e a programmi formativi.

I Destinatari del presente Codice Etico debbono attenersi ai seguenti principi guida: 

▪ agire nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti in Italia e nei Paesi nei quali l’Ente opera; ▪ trattare i clienti, il personale dipendente, i fornitori, la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano, nonché ogni terzo con il quale si entra in rapporto per motivi professionali, con onestà, imparzialità e senza pregiudizio; ▪ tutelare la salute e la sicurezza lavorativa propria e dei terzi coinvolti; ▪ monitorare e, per quanto possibile, ridurre gli impatti potenzialmente negativi sull’ambiente; ▪ garantire la privacy delle informazioni riguardanti l’Ente; ▪ operare secondo il principio di trasparenza, secondo il quale ogni operazione deve essere legittima e correttamente registrata, autorizzata, verificabile; ▪ evitare o dichiarare preventivamente eventuali conflitti di interesse con l’Ente; ▪ utilizzare i beni intellettuali e materiali dell’Ente, inclusi gli strumenti informatici, nel rispetto delle norme generali e della loro destinazione d’uso ed in modo tale da tutelarne la conservazione e la funzionalità, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, evitandone quindi l’utilizzo in violazione di ogni disposizione legale; ▪ nell’ambito delle responsabilità connesse al ruolo ricoperto, garantire il massimo livello di professionalità di cui si dispone; ▪ svolgere con impegno le attività assegnate, contribuendo in maniera concreta al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed al rispetto dei valori enunciati nella Mission aziendale. 

26/03/21

Cosa aspettate ad aderire?





Decreto Legislativo 231/01 hai dei vantaggi se sei un'azienda anche PMI che aspetti a contattarci?


Definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo Definizione del Codice Etico (o codice di comportamento) Individuazione e nomina dell’O.d.V. (Organismo di Vigilanza) 

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Analisi del contesto operativo dell’organizzazione al fine di identificare i processi e le attività sensibili definizione ed approvazione da parte dei vertici dell’organizzazione di un codice etico nell’ambito del quale esplicitare, a titolo di esempio, i principi etici di riferimento, le regole di comportamento, i comportamenti vietati, etc.

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Individuazione dell’O.d.V. (Organismo di Vigilanza)

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Analisi dei controlli già in essere e dei gap rilevati rispetto ai principi di controllo di riferimento (individuati secondo le previsioni del D.Lgs.n.231/01). Definizione di un sistema disciplinare e di meccanismi sanzionatori da applicare ad ogni violazione dei principi normativi ed applicativi contenuti nel codice etico e nel modello di organizzazione 231 a prescindere dalla commissione di un illecito e delle eventuali conseguenze esterne causate dal comportamento inadempiente.

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Definizione di un modello di organizzazione, gestione e di controllo articolato in una parte generale ed in una o più parti speciali Definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo Definizione del Codice Etico (o codice di comportamento) Individuazione e nomina dell’OdV (Organismo di Vigilanza).

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Dateci l'incarico e vedrete che vivrete più sereni 👍 un supporto che con la pandemia penso sia indispensabile per il futuro.

23/03/21

Varie decreto sostegni






Per i decreto sostegni proroga per la riscossione al 30 aprile 2021;

Grandi imprese in crisi: arriva un fondo da 200 milioni di euro;


PER IMPRESE, PARTITE IVA E PROFESSIONISTI:

Decreto Sostegni: indennizzi con possibilità di scelta tra erogazione diretta o credito d’imposta


17/03/21

Tassazione agevolata per premi di risultato; le caratteristiche del contratto aziendale

Tassazione agevolata per premi di risultato: le caratteristiche del contratto aziendale

Imposte dirette  

In tema di regime di tassazione agevolata per premi di risultato di ammontare variabile, erogati in esecuzione di contratti aziendali, il contratto aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali esterne potrà essere oggetto di una comunicazione scritta da inviare a tutti i lavoratori, senza che sia necessaria l'acquisizione della firma per accettazione da parte di questi ultimi, sempreché sia presente una modalità che ne provi l'avvenuta trasmissione agli interessati. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 176 del 16 marzo 2021.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 176 in data 16 marzo 2021, riguardante i premi di risultato.

La legge di stabilità 2016 prevede un regime di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento, dei premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 25 marzo 2016.

L'articolo 2 di tale decreto definisce, al comma 1, i premi di risultato come somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, individuando al comma 2 - con una elencazione esemplificativa - alcuni dei criteri di misurazione degli indici incrementali ai quali devono essere commisurati i premi.


L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...