La Corte di Cassazione ha chiarito che, se prima dell’entrata in vigore della Delibera Cicr,
ovvero prima del 9 febbraio 2000, “ la clausola di capitalizzazione degli interessi è affetta da
nullità, sembra difficile negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera Cicr delle
condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere (...) non determini un peggioramento delle
condizioni contrattuali (...) con la conseguenza che, non essendo stata approvata, l'operata
variazione contrattuale (...) è inefficace nei suoi confronti e non impedisce la nullità di dispiegare
ogni suo più ampio effetto con riguardo all'intera durata del rapporto."
Significa in maniera inequivocabile che la modifica introdotta deve considerarsi
peggiorativa per il correntista, visto che introduce un regime di capitalizzazione dell’interesse
a debito prima assente: ne consegue la necessità di acquisire il consenso scritto da parte del
cliente, pena la “nullità della clausola”.
Ancora la Corte di Cassazione con Ordinanza del 12 marzo 2020, n.7105 ha affermato che la
sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi,
all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola
contrattuale anatocistica, comporta un peggioramento delle condizioni in precedenza
applicate al conto corrente, sicché è necessario un nuovo accordo espresso fra la banca e il
cliente.
Sembra pacifico l’indirizzo della Suprema Corte: il nuovo regime di capitalizzazione in
adeguamento alla Delibera Cicr del febbraio 2000 rappresenta un evidente peggioramento
delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente; perciò, proprio in
applicazione dell’articolo 7, comma 3, della delibera sarebbe stato necessario un nuovo
accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.