30/04/21

Importazioni in esenzione dai dazi e dall’IVA fino al 31 dicembre 2021



AGENZIA DELLE DOGANE - 29 APRILE 2021 

Importazioni in esenzione dai dazi e dall’IVA fino al 31 dicembre 2021

In tema di importazioni in esenzione dai dazi all’importazione e dall’IVA, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, L.140 del 23/4/2021, è stata pubblicata la Decisione (UE) 2021/660 che ha esteso l’efficacia temporale della Decisione (UE) n. 2020/491, ammettendo al beneficio le operazioni di importazione della specie da effettuarsi fino al 31 dicembre 2021. Lo ha reso noto l’Agenzia delle Dogane con la circolare n. 15 del 29 aprile 2021. Viene modificata la data per la fornitura delle rendicontazioni obbligatorie, a cura degli Stati membri posticipata al 30 aprile 2022.

Consigliere Comunale ed esonero dai crediti di formazione






L’esonero dalla formazione professionale continua può essere concesso al Consigliere comunale che ne abbia fatto richiesta. Lo ha specificato il CNDCEC con il pronto ordini n. 32 dell’8 aprile 2021, con cui ha chiarito che sarà cura dell’Ordine determinare il numero di crediti da ridurre applicando la normativa in questione per cui l’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di assunzione della carica elettiva. Infatti, l’Ordine dispensa dallo svolgimento della formazione professionale continua l’iscritto che assuma cariche pubbliche elettive per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di permessi o aspettativa dal lavoro per la durata del mandato.




Principio di immutabilità del giudice anche per i procedimenti disciplinari






DAL CNDCEC - 29 APRILE 2021 ORE 21:48

Principio di immutabilità del giudice anche per i procedimenti disciplinari

Profession DOTT. COMM. 

Il Consiglio di Disciplina non può disporre di “avocare” a sé i fascicoli già assegnati ai vari Collegi che, una volta ricevuti, dovranno gestire tutte le fasi del procedimento secondo quanto previsto dal Regolamento disciplinare. Lo ha specificato il CNDCEC con il pronto ordini n. 41 del 13 aprile 2021. La normativa prevede espressamente l’esercizio dell’azione disciplinare in tutte le fasi del procedimento da parte del Collegio di Disciplina assegnatario del fascicolo, al fine di non incorrere nella violazione del principio di immutabilità del giudice affermato in ambito processuale e applicabile anche ai procedimenti disciplinari.

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DAL CNDCEC - 29 APRILE 2021 ORE 21:48 Amministratore unico di società di recupero crediti: quando la carica è incompatibile con l'esercizio della professione


In merito alla possibilità che l’iscritto, amministratore unico di una società di recupero crediti percepisca il compenso sotto forma di provvigioni sui crediti incassati, ciò che rileva ai fini dell’esclusione dell’incompatibilità è che la modalità di erogazione del compenso escluda la sussistenza da parte dell’iscritto di un interesse economico proprio. Appare più appropriato alla natura di incarico professionale l’erogazione di un compenso per l’opera prestata che non sia interamente parametrato sugli incassi conseguiti. Lo ha specificato il CNDCEC con il pronto ordini n. 34 del 7 aprile 2021.

Pagamento Comunicato stampa per l'Irap 2020 rinvio al 30 settembre 2021 con una norma ad hoc




Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato sul proprio portale il comunicato stampa n. 87 del 30 aprile 2021 con cui è stata prevista la proroga al 30 settembre 2021 del termine di pagamento dell’IRAP non versata per l’errata applicazione dell’esonero previsto dal decreto rilancio.

In particolare, il MEF ha comunicato che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’art. 24 del D.L. n. 34/2020.

29/04/21

In anatocismo e consenso scritto del cliente




La Corte di Cassazione ha chiarito che, se prima dell’entrata in vigore della Delibera Cicr, ovvero prima del 9 febbraio 2000, “ la clausola di capitalizzazione degli interessi è affetta da nullità, sembra difficile negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera Cicr delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere (...) non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali (...) con la conseguenza che, non essendo stata approvata, l'operata variazione contrattuale (...) è inefficace nei suoi confronti e non impedisce la nullità di dispiegare ogni suo più ampio effetto con riguardo all'intera durata del rapporto.

Significa in maniera inequivocabile che la modifica introdotta deve considerarsi peggiorativa per il correntista, visto che introduce un regime di capitalizzazione dell’interesse a debito prima assente: ne consegue la necessità di acquisire il consenso scritto da parte del cliente, pena la “nullità della clausola”. 

Ancora la Corte di Cassazione con Ordinanza del 12 marzo 2020, n.7105 ha affermato che la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, comporta un peggioramento delle condizioni in precedenza applicate al conto corrente, sicché è necessario un nuovo accordo espresso fra la banca e il cliente

Sembra pacifico l’indirizzo della Suprema Corte: il nuovo regime di capitalizzazione in adeguamento alla Delibera Cicr del febbraio 2000 rappresenta un evidente peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente; perciò, proprio in applicazione dell’articolo 7, comma 3, della delibera sarebbe stato necessario un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...