Innanzitutto si deve avere con contratto di commissione con riferimento all'attività di somministrazione di carburante mediante un contratto di commissione con le stazioni di servizio e un contratto di somministrazione con i propri clienti, al fine di evitare un doppio aggravio impositivo, la società può detrarre l'IVA pagata per l'acquisto del carburante dalle stazioni di servizio, destinato ad essere contestualmente somministrato, per conto di quest'ultime, ai clienti finali effettivi utilizzatori del carburante. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 473 del 12 luglio 2021.
13/07/21
Esonero contributivo per autonomi e professionisti
Si ricorda che il Fondo per il riconoscimento di un esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e alle casse privatizzate è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 20, l. 178/2020), con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, incrementata a 2,5 miliardi per il medesimo anno dall'art. 3 del decreto Sostegni (D.L. 41/2021).
Il suddetto esonero è riconosciuto ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS (artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato) che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019.
A valere sulle medesime risorse, sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori sanitari già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.
Con il messaggio INPS n. 1911/2021, in attesa della pubblicazione del relativo decreto interministeriale, è stato disposto il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021.
12/07/21
Avviso accertamento AdE nella procedura concorsuale
DOMANDA
In qualità di curatore mi è stato notificato un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia Entrate per indebite compensazioni riguardanti la fallita dopo qualche anno dalla dichiarazione di fallimento e dopo solo qualche giorno la conseguente insinuazione al passivo ultra-tardiva. Io riterrei di attendere il decorso dei 60 gg prima di predisporre istanza al Giudice per la fissazione di una eventuale udienza per l'analisi della domanda ultra-tardiva. Cosa ne pensate? Potrei eventualmente anche trasmettere una copia dell'accertamento all'ex amministratore qualora avesse elementi o informazioni utili da fornirmi o ciò non è possibile? Ritengo infine che sia onere dell'Agenzia Entrate segnalare eventuali superamenti delle soglie ai fini penali. Rimango in attesa di vostro parere.
RISPOSTA
Quanto al tempo dell'esame della domanda, nulla stabilendo l'art. 101, ult. comma, l. fall., vige il principio generale della ordinaria diligenza con cui deve comportarsi il curatore, sicchè, se non vi sono motivi di urgenza (principalmente l'imminenza di un riparto cui l'AE potrebbe partecipare) l'attesa di 60 giorni è tollerabile. La trasmissione della copia all'amministratore non è vietata, anzi è opportuna in quanto è finalizzata ad avere chiarimenti in ordine ad una operazione da lui effettuata. L'oggetto della domanda di insinuazione è costituito dalla domanda di partecipazione al passivo per il credito e la collocazione richiesta, nonchè l'esposizione degli altri elementi indicati nell'art. 93, tra i quali non è compresa la segnalazione del superamento delle soglie ai fini penali.
fonte: zucchetti srl
03/07/21
Decreto Sostegni, si attendeva l’emanazione del provvedimento delle Entrate che doveva definire le modalità e la tempistica per la richiesta.
Dal 5 luglio 2021 e fino al 2 settembre 2021, è possibile inviare le richieste di contributo a fondo perduto alternativo ai contributi automatici, di cui al Dl Sostegni bis. E’ quanto previsto da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che, approvando anche il relativo modello e istruzioni, rende pienamente operativo il secondo blocco di aiuti, dopo quelli erogati in via automatica, per i soggetti che stanno subendo maggiormente i contraccolpi della crisi da Covid 19.
Il contributo a fondo perduto “alternativo” previsto dal c.d. “Decreto Sostegni bis” (art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73/2021) è finalmente operativo.
L’Agenzia delle entrate, quindi, ha emanato un provvedimento datato 2 luglio 2021 e pubblicato sul proprio sito il modello da utilizzare e le istruzioni di compilazione.
Vediamo, più in dettaglio, come procedere per richiedere il sostegno, non prima di aver definito le linee generali dell’aiuto di cui si discute.
In cosa consiste il contributo “alternativo”
Innanzitutto, il Decreto Sostegni bis ha previsto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i coloro i quali:
- hanno la partita IVA attiva alla data del 26 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis);
- presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni (art. 1 D.L. n. 41/2021)
- non hanno indebitamente percepito o che non hanno restituito tale contributo.
La misura spettante, riconosciuta in automatico dall’Agenzia delle entrate (quindi non occorre presentare alcuna istanza), è pari al 100% di quanto percepito con il decreto Sostegni.
In alternativa, è possibile richiedere (quindi, in questo caso, va presentata apposita istanza) un nuovo contributo “alternativo”.
Se il soggetto ha ottenuto il 100% del vecchio contributo e presenta l’istanza per il nuovo contributo non vi vedrà totalmente preclusa la possibilità di ottenere il maggior valore che dovesse risultare applicando le nuove regole.
Se, invece, dal calcolo effettuato risultasse un minor importo, l’Agenzia delle entrate non dà seguito all’istanza.
I soggetti interessati sono sostanzialmente gli stessi che hanno beneficiato del primo Sostegni, con queste uniche differenze:
- la partita IVA deve essere attiva al 26 maggio 2021;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Importi spettanti come contributo “alternativo”
Passando al calcolo degli importi occorre distinguere tra chi ha beneficiato del contributo del Decreto Sostegni e chi no.
Nel primo caso (soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 D.L. n. 41/2021), sulla differenza di fatturato o corrispettivi medi mensili del periodo sopra indicato, si applicano l eseguenti percentuali:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Invece, chi non ha beneficiato del vecchio contributo applica le seguenti percentuali:
a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
In tutti i casi non si può ottenere un importo superiore a 150 mila euro.
Nel provvedimento, inoltre, si precisa che qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Modalità operative e tempistiche per richiedere il contributo “alternativo”
Per richiedere il contributo occorre trasmettere, direttamente o tramite un intermediario abilitato, apposita istanza mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Come accennato, il modello da utilizzare è quello approvato con il provvedimento e va utilizzata la predetta procedura web è resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 5 luglio 2021, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021.
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021.
In caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.
L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.
Inoltre, è possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo, anche oltre il termine del 2 settembre.
Regime forfettario al 20 per cento sopra i 65.000 euro: prende forma la riforma fiscale 2021
Regime forfettario al 20 per cento sopra i 65.000 euro: prende forma la riforma fiscale 2021.
L’approvazione della versione definitiva da parte delle Commissioni Finanze di Camera e Senato disegna i contorni di quello che potrebbe essere il nuovo regime agevolato per le partite IVA.
L’abolizione del regime forfettario o il suo ridimensionamento non trova spazio nel documento approvato il 30 giugno 2021, che farà da base per la definizione della legge delega attesa entro la fine del mese di luglio.
25/06/21
DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 23 GIUGNO 2021 Cessazione d’azienda: non è possibile dedurre "per diciottesimi" l'avviamento
Nell'ipotesi di cessazione di un'azienda, non è possibile dedurre "per diciottesimi" il valore fiscale dell'avviamento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 429 del 23 giugno 2021. La cessazione di un'azienda o di un ramo di azienda individua un momento che esula dall'ordinarietà della vita di un'impresa in quanto è finalizzata all'estinzione dell'attività svolta. In altri termini, la cessazione di un'azienda o di un ramo di azienda individua un'operazione di tipo realizzativo che decreta la fine delle attività da essa svolte.
DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 23 GIUGNO 2021 Acquirenti di case antisismiche con il superbonus
Agli acquirenti delle case antisismiche si applica la maggiore aliquota prevista dal superbonus. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 433 del 23 giugno 2021. In relazione alla detrazione per acquisto di case antisismiche, affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione è necessario che ricorrano tutte le altre condizioni normativamente previste, tra cui la circostanza che le procedure che autorizzano siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 e che l'atto di acquisto degli immobili sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione.
L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità
Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...
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DURC Dovrà essere recapitato solo tramite PEC, per consentire agli utenti dello sportello unico previdenziale di far conoscere le nuove m...
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CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Studio n. 103-2012/T Assegnazione di beni immobili a soci persone fisiche non esercenti attività d’...

