15/07/22

15 LUGLIO 2022 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: cosa cambia con l’entrata in vigore

Fallimento e procedure concorsuali  

Entra definitivamente in vigore il 15 luglio 2022 il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Con gli ultimi interventi normativi il legislatore prevede l’accantonamento del sistema di allerta e rende ancor più centrali le nuove misure idonee e gli assetti che consentono di rilevare tempestivamente la presenza di uno stato di crisi e intervenire ricorrendo al nuovo istituto della composizione negoziata. Con questo sistema diventa ancor più centrale per l’impresa il ruolo di strumenti di programmazione quali il piano industriale e il budget. Altra novità del nuovo Codice è l’impossibilità da parte dei creditori nei cui confronti operano le misure protettive di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione.

Con il D.Lgs. n. 83/2022 è stata confermata la data del 15 luglio 2022 quale momento di definitiva entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (DLgs. n. 14/2019). Con il DLgs. n. 83/2022 il Governo italiano ha dato, inoltre, attuazione alla Direttiva UE 2019/1023 e attratto all’interno del CCII le disposizioni del D.L. 118/2021 in materia di composizione negoziata della crisi. Lo slittamento di quasi due anni dalla data originariamente prevista (15 agosto 2020) per la sua entrata in vigore, principalmente causato dalla crisi provocata dall’emergenza pandemica, ha consentito di allineare il CCII alle modifiche introdotte in sede di attuazione della sopraccitata Direttiva comunitaria del 2019.

Il nuovo Codice, chiedendo all’imprenditore di adottare un approccio preventivo alla gestione della crisi d’impresa, rende pertanto ancor più centrale il ruolo di strumenti di programmazione e programmazione quali il piano industriale e il budget. La disponibilità di documenti di prassi come i Principi per la redazione dei piani di risanamento (recentemente rivisti nella loro seconda edizione) facilita l’operato dell’imprenditore e dell’esperto indipendente che interviene nella Composizione negoziata.

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 14 LUGLIO 2022

BUONI PASTO

Il contributo in denaro una tantum corrisposto grazie ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 non è riconducibile ad alcuna ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista per le iniziative di welfare né alle altre ipotesi di esclusione specificamente previste. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 377 del 14 luglio 2022. Il contributo, quindi, al pari delle altre elargizioni in denaro percepite dai dipendenti in relazione al rapporto di lavoro, dovrà concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE e-fattura per tutti gli operatori dal 2024

AdE del 14/7/22

Dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi/compensi, tutti gli operatori saranno tenuti, nel caso, ad emettere fattura elettronica via Sistema di Interscambio. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 378 del 14 luglio 2022, con cui ha specificato che l'estensione in corso d'anno a soggetti prima esclusi (forfetari) ha spinto il legislatore a una certa gradualità, stabilendo comunque che per costoro l'obbligo valga a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro , e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

11/07/22

Cartelle di Pagamento e rate

Cartelle di pagamento: dilazione non documentata fino a 120.000 euro

Per somme iscritte a ruolo fino a 120.000 euro possibile la richiesta di rateizzazione semplificata, senza necessità di documentare la temporanea situazione di difficoltà economica

I contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà possono ottenere la dilazione di cartelle di pagamento, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120.000 euro, semplicemente dichiarando la propria temporanea situazione di difficoltà economica, senza necessità di documentarla.

Lo prevede l'art. 15-bis introdotto in sede di conversione del Decreto Aiuti, che, al fine di consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee, modifica l’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, concernente la disciplina generale della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Viene inoltre previsto che, il contribuente decade dal beneficio del piano di rateizzazione, in caso di mancato pagamento di 8 rate (in luogo delle vigenti 5 rate) anche non consecutive. 

In questo situazione il carico non può essere nuovamente rateizzato.

In particolare, in caso di mancato pagamento del numero di rate sopra indicato, nel corso del periodo di rateazione:

il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione

l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto diventa immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione,

il carico non può essere nuovamente rateizzato (mentre ad oggi può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate).


La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Le disposizioni introdotte si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti.

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di entrate in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni.

Come fare per richiedere la rateizzazione delle cartelle di pagamento

Con la modifica introdotta dal DL Aiuti in sede di conversione in legge, ora per somme iscritte a ruolo di importo uguale o inferiore a 120 mila euro, i contribuenti potranno ottenere la rateizzazione:

direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata*;

compilando il modello R1 da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.

Sarà sufficiente dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione. 

In questo caso, il contribuente potrà accedere al piano ordinario di dilazione che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.

09/07/22

Versamento delle imposte: prorogare la scadenza al 20 luglio

Quest’anno è ancor più necessario lo spostamento delle scadenze di pagamento dal 30 giugno al 20 luglio, senza la maggiorazione dello 0,40%. Lo ha evidenziato l'ANC con un comunicato stampa del 4 luglio 2022: la richiesta (negli ultimi anni mai disattesa) si è resa quest’anno più che mai necessaria, a fronte dell’enorme ritardo, da parte dell’Agenzia delle Entrate nel rilascio degli strumenti tecnici necessari a portare a termine gli adempimenti.

Con comunicato stampa del 4 luglio 2022 l'ANC torna a chiedere la proroga dei versamenti.

Anche quest’anno i Commercialisti hanno chiesto lo spostamento delle scadenze di pagamento dal 30 giugno al 20 luglio, senza la maggiorazione dello 0,40 per cento. Tale richiesta (negli ultimi anni mai disattesa) si è resa quest’anno più che mai necessaria, a fronte dell’enorme ritardo, da parte dell’Agenzia delle Entrate, nel rilascio degli strumenti tecnici necessari a portare a termine gli adempimenti.

I dati relativi ai modelli delle dichiarazioni precompilate 730 e Redditi PF segnano, infatti, un mese di ritardo rispetto al calendario fiscale; stessa situazione si registra per gli adempimenti relativi agli ISA, il cui applicativo è stato pubblicato il 3 maggio e le cui istruzioni hanno visto la luce solo il 25 del mese.

In tale contesto, occorre sottolineare la mancata uscita, ad oggi, della guida alla dichiarazione dei redditi PF e all’applicazione del visto di conformità, che lo scorso anno era stata rilasciata con la circolare 7/E del 25 giugno 2021.

Quindi contribuenti e professionisti, per poter ottemperare correttamente a quanto il fisco richiede, saranno costretti ad utilizzare la scadenza del 22 agosto, con conseguente maggiorazione da aggiungere agli importi dovuti a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022.

ANC conclude che, pur non essendo a favore delle proroghe, è necessario che il Ministero dell'Economia e delle finanze rompa questo incomprensibile e ingiustificato silenzio assordante con un gesto di responsabilità, un atto dovuto che sposti il termine al 20 luglio.


DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Superbonus anche per sostituzione delle chiusure oscuranti e installazione delle schermature solari

Gli interventi di sostituzione delle chiusure oscuranti e installazione delle schermature solari sono comunque ammessi al Superbonus, quali interventi "trainati", se eseguiti congiuntamente agli interventi "trainanti" e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 369 dell’8 luglio 2022 con cui ha specificato che nel caso in cui la sostituzione delle chiusure oscuranti sia disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare.

08/07/22

Il trasferimento di terreni edificabili è soggetto a IVA

Il trasferimento avente ad oggetto terreni edificabili sarà soggetto ad IVA e, in ragione del principio di alternatività IVA/Registro ad imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 365 del 6 luglio 2022 con cui ha specificato che un'area si considera edificabile ancor prima della conclusione dell'iter procedimentale per l'approvazione dello strumento urbanistico generale, purché detto documento di pianificazione urbanistica sia stato adottato dal Comune.

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...