08/09/22

Interventi edili soggetti ad Iva al 10%

Interventi edili soggetti ad Iva al 10% iva edilizia beni significativi. Le prestazioni aventi a oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3 comma 1 lett. a) e b) D.P.R. 380/2001) fruiscono dell’aliquota Iva agevolata del 10% se eseguiti su edifici a prevalente destinazione abitativa privata a nulla rilevando se si tratti di interventi posti in essere mediante contratto d’appalto (art. 1655 codice civile) o di prestazione d’opera (art. 2222 codice civile) o mediante cessione di beni con posa in opera (art. 1470 codice civile).

Rimangono escluse dalla disposizione:

le prestazioni rese da professionisti (ingegneri, geometri, architetti, ecc.) in quanto non hanno a oggetto la “materiale esecuzione” dell’intervento;

gli interventi di restauro/risanamento conservativo e di ristrutturazione (art. 3 comma 1 lett. c) e d) Dpr 380/2001): l’aliquota Iva è sempre del 10% indipendentemente dai “beni significativi” (vedi oltre); subappalti.

Beni significativi sulle prestazioni di servizi

Si deve fare il punto sull'IVA applicata ai cosiddetti "beni significativi": sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%. Invece l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.

Peraltro quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Pertanto l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

06/09/22

DALL’ AGENZIA DELLE ENTRATE Remissione in bonis anche per il riallineamento fiscale

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 02 SETTEMBRE 2022 ORE 21:00

Remissione in bonis anche per il riallineamento fiscale

Redditi di impresa  

Con riferimento al riallineamento fiscale, laddove il contribuente è incorso in un mero errore di compilazione della dichiarazione e abbia adottato un comportamento coerente con il beneficio fiscale in questione - versando, altresì, la prima delle tre rate dell'imposta sostitutiva dovuta nella misura del 3% del valore riallineato - è possibile sanare il mancato esercizio dell'opzione per il riallineamento ricorrendo all'istituto della "remissione in bonis”. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 443 del 2 settembre 2022.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 443 del 2 settembre 2022 in tema di opzione per il riallineamento fiscale e remissione in bonis.

L'articolo 110 del DL n. 104 del 2020 ha previsto, oltre alle nuove disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa, la facoltà di procedere all'adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all'impresa che risultano iscritti nel bilancio (c.d. "riallineamento").

In particolare, il comma 7 del citato articolo 110 prevede che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 mentre il successivo comma 8 dispone che le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata.

La disciplina ripropone - con alcune modifiche circoscritte - il regime opzionale del riallineamento dei valori fiscali dei beni d'impresa previsto dalla legge n. 342 del 2000. Vengono, infatti, espressamente richiamate, in quanto compatibili, le previgenti disposizioni normative in materia di riallineamento.

Stante l'espresso rinvio alla legge n. 342 del 2000 trovano, dunque, applicazione, in quanto compatibili, molti dei chiarimenti contenuti nei documenti di prassi già emanati sull'argomento e, in particolare, la circolare n. 14/E del 27 aprile 2017, la circolare n. 13/E del 4 giugno 2014, la circolare n. 11/E del 19 marzo 2009 e la risoluzione n. 362/E del 29 settembre 2008.

Con riferimento al momento di perfezionamento della rivalutazione, la circolare n. 11/E del 2009 ha espresso un principio di carattere generale secondo cui l'esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d'impresa deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva.

Tale principio è stato successivamente ribadito con la circolare n. 13/E del 2014 e, da ultimo, con la circolare n. 14/E del 2017, laddove è stato confermato che, ai fini del perfezionamento dell'opzione per la rivalutazione, rileva la corretta compilazione del quadro RQ della dichiarazione annuale in cui l'opzione stessa è esercitata, mentre non conta a tal fine il versamento dell'imposta sostitutiva che, se omesso, insufficiente e/o tardivo, è oggetto di iscrizione a ruolo in sede di liquidazione della dichiarazione stessa.

E’ comunque possibile rimediare all'omessa compilazione della dichiarazione annuale avvalendosi dell'istituto della "remissione in bonis" che, introdotto con l'articolo 2 del DL n. 16 del 2012, consente la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali anche nel caso in cui il contribuente non adempia, nei tempi previsti, agli obblighi di preventiva comunicazione o a qualunque altro adempimento di natura formale previsto dalla legislazione vigente.

Laddove il contribuente è incorso in un mero errore di compilazione della dichiarazione e abbia, comunque, adottato un comportamento coerente con il beneficio fiscale in questione - versando, altresì, la prima delle tre rate dell'imposta sostitutiva dovuta nella misura del 3% del valore riallineato - è possibile sanare il mancato esercizio dell'opzione per il riallineamento ricorrendo all'istituto della "remissione in bonis".

Pagamento con Pos: prorogati i termini per la trasmissione dei dati Iva

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 02 SETTEMBRE 2022 

Pagamento con Pos: prorogati i termini per la trasmissione dei dati Iva  

In tema di pagamento con pos, con il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2022, sono stati prorogati i termini di trasmissione al 15 ottobre per le operazioni contabilizzate dal 1° settembre e al 30 novembre per la trasmissione delle informazioni relative alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. Inoltre, è stato ampliato di un giorno il termine di trasmissione a regime. Il provvedimento è stato emanato poiché diversi operatori finanziari hanno segnalato all’Agenzia delle entrate difficoltà tecniche nel rispettare le scadenze di trasmissione.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 2 settemre 2022 contenente modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30 giugno 2022, in tema di trasmissione dei dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività di impresa, arte e professione e dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti.

Già con provvedimento n. 253155 del 30 giugno 2022 sono state definite le informazioni, le modalità e i termini entro cui gli operatori finanziari devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, tramite la società PagoPA S.p.a, i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate da questi ultimi mediante gli stessi strumenti.

In particolare, il provvedimento ha stabilito che la prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, fosse effettuata entro il 5 settembre e che entro il 31 ottobre fossero trasmesse le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022.

Inoltre, il provvedimento ha stabilito che – a regime – il flusso informativo dovrà essere trasmesso entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione.

Diversi operatori finanziari hanno segnalato all’Agenzia delle entrate difficoltà tecniche nel rispettare le scadenze di trasmissione.

Pertanto, con il nuovo provvedimento sono stati prorogati i termini di trasmissione rispettivamente al 15 ottobre per le operazioni contabilizzate dal 1° settembre e al 30 novembre per la trasmissione delle informazioni relative alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. Inoltre, è stato ampliato di un giorno il termine di trasmissione a regime.

Riforma della giustizia tributaria: anche i commercialisti in sciopero

DALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DEI COMMERCIALISTI - 05 SETTEMBRE 2022 

Riforma della giustizia tributaria: anche i commercialisti in sciopero

Professioni  

Sciopero dei commercialisti dal 18 al 23 settembre, in concomitanza con l’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Magistrati Tributari. Lo hanno proclamato le Associazioni Nazionali dei Commercialisti con una lettera inviata alla Commissione di Garanzia e agli Enti interessati il 3 settembre scorso: la proclamazione dell’astensione è dovuta alle richieste più volte reiterate al legislatore, sino ad ora disattese, in ordine ai necessari correttivi della riforma della giustizia tributaria. Le Associazioni proclamanti hanno ribadito la loro disponibilità al confronto con il Legislatore e con il futuro Governo, al fine di fornire ulteriori precisazioni e reperire margini di discussione entro i quali sia possibile individuare un terreno di Intesa.

Le Associazioni Nazionali dei Commercialisti (ADC, AIDC, ANC, FIDDOC, UNAGRACO, SIC, UNGDCEC e UNICO) hanno proclamato l’astensione collettiva nazionale dal 18 al 23 settembre, in concomitanza con l’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Magistrati Tributari, mediante una lettera alla Commissione di Garanzia e agli Enti interessati inviata il 3 settembre scorso.

La proclamazione dell’astensione è dovuta alle richieste indirizzate al legislatore, e sino ad ora rimaste disattese, in ordine ai necessari correttivi della riforma della giustizia tributaria.

Secondo quanto evidenziato dalle Associazioni, la riforma non assicura la garanzia di imparzialità dell’organo giudicante e del soggetto deputato a dirimere preliminarmente le controversie, avendo previsto:

- l’allocazione organica delle Corti di Giustizia Tributaria all’interno del MEF, le cui articolazioni sono anche parti necessarie del processo tributario, disattendendo così il passaggio alla giurisdizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiesta proprio per garantire indipendenza e terzietà degli Uffici;

- la permanenza dell’assegnazione della mediazione tributaria all’Ente Impositore, in luogo di un soggetto terzo, con ciò ostando una equilibrata conduzione e positiva conclusione del procedimento deflativo.

L’astensione avrà ad oggetto la rappresentanza in seno alle Commissioni tributarie dalle ore 24:00 del giorno 18 settembre 2022 alle ore 24:00 del giorno 23 settembre 2022. Saranno in ogni caso garantite le prestazioni indispensabili di cui all’art. 5 del codice di autoregolamentazione vigente.

Inoltre le Associazioni proclamanti hanno ribadito la loro disponibilità al confronto con il Legislatore e con il futuro Governo, al fine di fornire ulteriori precisazioni e reperire margini di discussione entro i quali sia possibile individuare un terreno di intesa.

02/09/22

Dove sono

Sono a Roma Via Del Casale Solaro, 119

00143 Roma

marrugg61@gmail.com

DALL’AGENZIA DELLE DOGANE - Depositi costieri e di oli minerali.

DALL’AGENZIA DELLE DOGANE - 01 SETTEMBRE 2022 

Depositi costieri e di oli minerali: fissati gli indici di inoperatività Dogane.  

Con determinazione del 31 agosto 2022 l’Agenzia delle Dogane ha individuato gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell’inoperatività dei depositi costieri di capacità inferiore a 10.000 metri cubi e dei depositi di stoccaggio di oli minerali al di sotto della suddetta soglia, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti. Il riscontro da parte dell’ADM degli indici specifici per la valutazione dell’inoperatività, in assenza della comunicazione di sospensione temporanea dell’esercizio del deposito resa dall’esercente, comporta l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto in regime di deposito fiscale e della correlata licenza fiscale di esercizio.

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...