13/09/22

Modello 730/2022

Modello 730/2022 da inviare entro il 30 settembre

Dichiarazioni fiscali  

C'è tempo fino al 30 settembre per inviare il modello 730/2022. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa dell’11 settembre 2022. In questi giorni è possibile ancora consultare la dichiarazione predisposta dal Fisco, modificarla o accettarla così com’è e premere il tasto “invio”. Tra le novità, da quest’anno è possibile affidare a un familiare o a un’altra persona di fiducia la gestione della propria dichiarazione compilando un apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

12/09/22

I rapporti tra professionista e società di servizi

I rapporti tra professionista e società di servizi, di cui è socio, possono essere oggetto di contestazione se creano un risparmio di imposta e sono privi di sostanza economica. L’ordinamento italiano ha recepito il punto emanando una prima norma in tema di elusione fiscale: l’articolo 37-bis del DPR 600/73, abrogato nel 2015, il quale qualificava come “inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”. Poi, l’articolo 1 del Decreto Legislativo 128/2015, oggi in vigore, ha introdotto nello Statuto del contribuente l’articolo 10-bis, secondo il quale “configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi”. La recente ordinanza numero 23135/2022 della Corte di Cassazione, di recente pubblicazione, tratta di una situazione che interessa i professionisti e che è spesso soggetta a contestazione per abuso del diritto: sono contestati i vantaggi fiscali che possono essere conseguiti da un professionista per effetto dei rapporti economici che possono intercorrere tra questo e una società di servizi di cui è socio. Sono molte le fattispecie potenzialmente contestabili nella medesima situazione, come ad esempio la locazione al professionista dell’immobile di proprietà della società di servizi, la fatturazione da parte della società di prestazioni che potrebbero essere svolte direttamente dal professionista, o altro.

La motivazione per cui la fattispecie è spesso soggetta a contestazione da parte del fisco è che, attraverso l’utilizzo di una società di servizi, un professionista potrebbe ottenere alcuni vantaggi fiscali derivanti dalle divergenze di trattamento previsti tra redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Secondo l’ordinamento italiano, i vantaggi fiscali derivanti da una siffatta costruzione formale, legittima di per sé, assumono i caratteri dell’illegittimità nel momento in cui sono privi di sostanza economica. Con l’ordinanza 23135/2022, in trattazione, pur cassando nel caso in esame le contestazioni di abuso del diritto a carico del professionista, per il quale sono state considerate valide le ragioni economiche alla base dell’operazione, la Corte di Cassazione chiarisce che “ricorre l'abuso del diritto […] ogni qual volta si sia in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, pur se non contrastanti con alcuna specifica disposizione, sono realizzate al fine di eludere l'imposizione e siano prive di sostanza commerciale ed economica; di talché, per configurare la condotta abusiva è necessaria un'attenta valutazione delle ragioni economiche delle operazioni negoziali che sono poste in essere, in quanto, se le stesse sono giustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli affari, minore o del tutto assente è il rischio della pratica abusiva; se, invece, tali operazioni, pur se effettivamente realizzate, riflettono, attraverso artifici negoziali, assetti di anormalità economica, può verificarsi una ripresa fiscale là dove è possibile individuare una strada fiscalmente più onerosa. In tal senso, la prova dell'elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché sulla loro mancata conformità ad una normale logica di mercato”, e che “costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo elusivo del fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera ove esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta; la prova del disegno elusivo, nonché delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato ed utilizzati solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull'Amministrazione finanziaria”. 

Fermo restando che resta in capo all’Amministrazione finanziaria dello Stato l’onere di dimostrare l’esistenza di un progetto elusivo, la cui valutazione spetterà al giudice di merito, i rapporti che intercorrono tra professionista e società di servizi, di cui questo è socio, possono essere ricondotti alla fattispecie abusiva dell’abuso del diritto in tutte le situazioni in cui la struttura organizzativa esistente sia giustificata da valide ragioni economiche e non dal solo obiettivo di creare un guadagno d’imposta.

Fonte: Fisco e tasse

09/09/22

Autotrasporto: in arrivo 29,6 milioni di euro per il 2022

Autotrasporto: in arrivo 29,6 milioni di euro per il 2022 per compensare l’aumento dei prezzi dell’Ad Blue Imprenditoria  

Firmato il decreto che prevede un contributo straordinario di 29,6 milioni di euro, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese italiane iscritte al Registro Elettronico Nazionale e all’Albo degli autotrasportatori che esercitano, in via prevalente, l’attività di autotrasporto merci con mezzi di ultima generazione (Euro 6/D, Euro 6/C, Euro 6B, Euro 6/A ed Euro 5). Con successivo decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili saranno definiti termini e modalità per la presentazione delle domande da parte delle imprese tramite una piattaforma informatica nella quale inserire le informazioni necessarie per determinare il credito concedibile. Il decreto direttoriale definirà inoltre le modalità di verifica del rispetto dei requisiti per beneficiare del contributo e la determinazione dell’agevolazione massima concedibile.

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto che prevede un contributo straordinario di 29,6 milioni di euro, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese italiane iscritte al Registro Elettronico Nazionale e all’Albo degli autotrasportatori che esercitano, in via prevalente, l’attività di autotrasporto merci con mezzi di ultima generazione (Euro 6/D, Euro 6/C, Euro 6B, Euro 6/A ed Euro 5).

Il contributo viene concesso nella misura pari al 15% delle spese sostenute nell’anno 2022 (al netto dell’Iva) per l'acquisto del componente Ad Blue, utilizzato per la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli diesel, per un ammontare massimo di 500 mila euro a impresa.

I contributi sono cumulabili con quelli previsti all’articolo 3 del decreto-legge 50/2022 per compensare le imprese di autotrasporto per il caro carburante e mirano a sopperire alla carenza di liquidità delle imprese di trasporto di merci su strada e mitigare l’impatto negativo sulla redditività delle imprese determinato dalle tensioni sui mercati internazionali a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina.

Il Decreto prevede inoltre che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) individui le imprese beneficiarie della misura, determini l’importo concedibile, approvi gli atti necessari per il riconoscimento del credito d’imposta.

Con successivo decreto direttoriale saranno definiti termini e modalità per la presentazione delle domande da parte delle imprese tramite una piattaforma informatica nella quale inserire le informazioni necessarie per determinare il credito concedibile (dati dell’impresa, fatture di acquisto del componente Ad Blue, somme spese, veicoli per i quali è stato acquistato il componente, ecc.). Il decreto direttoriale definirà inoltre le modalità di verifica del rispetto dei requisiti per beneficiare del contributo e la determinazione dell’agevolazione massima concedibile.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con la presentazione del modello F24 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa. Il Mims dopo aver riconosciuto il contributo, trasmette all’Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e la comunicazione di eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.

Infatti, fatta salva l’ordinaria attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, Il Ministero può effettuare gli accertamenti e le verifiche anche dopo l'erogazione dei contributi e procedere, nei casi in cui emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dalle imprese, alla revoca del provvedimento di accoglimento disponendo la restituzione dell’ammontare concesso. In tali casi, il Mims procede al recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Fonte: Ipsoa

08/09/22

Scadenze a settembre 2022

Scadenze dal 1° al 26 settembre

Per buona parte del mese non ci sono particolari appuntamenti fiscali, se non quelli che ricorrono periodicamente ogni mese.

Tra i più importanti, è possibile citare:

- i ravvedimenti sprint (entro il 6 settembre), a 90 giorni (entro il 14) e a 30 giorni (entro il 21); da segnalare che il 14 è anche il termine per ravvedere entro 90 giorni l’omesso o insufficiente versamento della prima rata IMU scaduta il 16 giugno;

- l’invio, entro il 15 settembre, dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere: nel dettaglio, per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato, la trasmissione dei file è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione;

- i versamenti e adempimenti periodici del 16 del mese tra cui il versamento delle ritenute e dell’IVA mensile. Sempre il 16, sono chiamati alla cassa i soggetti IVA che hanno scelto di versare a rate le imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP.

Da segnalare, però, la scadenza fissata a lunedì 26 settembre relativa alla presentazione dei modelli INTRASTAT di agosto per i contribuenti con obbligo mensile. Infatti, la versione iniziale del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) aveva posticipato tale adempimento alla fine del mese. Però, con la conversione in legge del decreto, la scadenza è stata riportata ai termini originari: pertanto, l’adempimento va effettuato entro il giorno 25 del mese successivo (il 25 settembre cade di domenica e quindi si va al lunedì successivo).

Leggi anche Elenchi INTRASTAT, ripristinato il termine originario: con quali conseguenze

Scadenze di fine mese

Il 30 settembre si presenta come una vera e propria giornata campale per gli adempimenti fiscali.

Innanzitutto, è il termine finale di presentazione dei modelli 730/2022 (a dire il vero, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai CAF/professionisti dal 16 luglio al 31 agosto, il 15 del mese scade il termine per la trasmissione dei modelli da parte di quest’ultimi).

Ma quest’anno, oltre alle altre consuete scadenze di fine mese (tra cui si segnala anche la presentazione delle richieste di rimborso dell’IVA assolta in altri Stati membri UE), occorre evidenziare due nuovi appuntamenti:

- l’invio della comunicazione delle liquidazioni IVA relativa al periodo 1° aprile-30 giugno 2022 (quindi, il secondo trimestre): la scadenza era fissata al 16 del mese, ma, con una modifica introdotta dal decreto Semplificazioni, è stata spostata alla fine del mese;

Leggi anche LIPE del secondo trimestre con invio entro il 30 settembre

- la presentazione della richiesta per accedere alla procedura agevolata di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo indebitamente fruito. Infatti, i soggetti che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi. A tal fine, i contribuenti interessati devono presentare, entro il 30 settembre 2022, apposita richiesta nella quale vanno indicati il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.


Interventi edili soggetti ad Iva al 10%

Interventi edili soggetti ad Iva al 10% iva edilizia beni significativi. Le prestazioni aventi a oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3 comma 1 lett. a) e b) D.P.R. 380/2001) fruiscono dell’aliquota Iva agevolata del 10% se eseguiti su edifici a prevalente destinazione abitativa privata a nulla rilevando se si tratti di interventi posti in essere mediante contratto d’appalto (art. 1655 codice civile) o di prestazione d’opera (art. 2222 codice civile) o mediante cessione di beni con posa in opera (art. 1470 codice civile).

Rimangono escluse dalla disposizione:

le prestazioni rese da professionisti (ingegneri, geometri, architetti, ecc.) in quanto non hanno a oggetto la “materiale esecuzione” dell’intervento;

gli interventi di restauro/risanamento conservativo e di ristrutturazione (art. 3 comma 1 lett. c) e d) Dpr 380/2001): l’aliquota Iva è sempre del 10% indipendentemente dai “beni significativi” (vedi oltre); subappalti.

Beni significativi sulle prestazioni di servizi

Si deve fare il punto sull'IVA applicata ai cosiddetti "beni significativi": sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%. Invece l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.

Peraltro quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Pertanto l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

06/09/22

DALL’ AGENZIA DELLE ENTRATE Remissione in bonis anche per il riallineamento fiscale

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 02 SETTEMBRE 2022 ORE 21:00

Remissione in bonis anche per il riallineamento fiscale

Redditi di impresa  

Con riferimento al riallineamento fiscale, laddove il contribuente è incorso in un mero errore di compilazione della dichiarazione e abbia adottato un comportamento coerente con il beneficio fiscale in questione - versando, altresì, la prima delle tre rate dell'imposta sostitutiva dovuta nella misura del 3% del valore riallineato - è possibile sanare il mancato esercizio dell'opzione per il riallineamento ricorrendo all'istituto della "remissione in bonis”. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 443 del 2 settembre 2022.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 443 del 2 settembre 2022 in tema di opzione per il riallineamento fiscale e remissione in bonis.

L'articolo 110 del DL n. 104 del 2020 ha previsto, oltre alle nuove disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa, la facoltà di procedere all'adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all'impresa che risultano iscritti nel bilancio (c.d. "riallineamento").

In particolare, il comma 7 del citato articolo 110 prevede che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 mentre il successivo comma 8 dispone che le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata.

La disciplina ripropone - con alcune modifiche circoscritte - il regime opzionale del riallineamento dei valori fiscali dei beni d'impresa previsto dalla legge n. 342 del 2000. Vengono, infatti, espressamente richiamate, in quanto compatibili, le previgenti disposizioni normative in materia di riallineamento.

Stante l'espresso rinvio alla legge n. 342 del 2000 trovano, dunque, applicazione, in quanto compatibili, molti dei chiarimenti contenuti nei documenti di prassi già emanati sull'argomento e, in particolare, la circolare n. 14/E del 27 aprile 2017, la circolare n. 13/E del 4 giugno 2014, la circolare n. 11/E del 19 marzo 2009 e la risoluzione n. 362/E del 29 settembre 2008.

Con riferimento al momento di perfezionamento della rivalutazione, la circolare n. 11/E del 2009 ha espresso un principio di carattere generale secondo cui l'esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d'impresa deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva.

Tale principio è stato successivamente ribadito con la circolare n. 13/E del 2014 e, da ultimo, con la circolare n. 14/E del 2017, laddove è stato confermato che, ai fini del perfezionamento dell'opzione per la rivalutazione, rileva la corretta compilazione del quadro RQ della dichiarazione annuale in cui l'opzione stessa è esercitata, mentre non conta a tal fine il versamento dell'imposta sostitutiva che, se omesso, insufficiente e/o tardivo, è oggetto di iscrizione a ruolo in sede di liquidazione della dichiarazione stessa.

E’ comunque possibile rimediare all'omessa compilazione della dichiarazione annuale avvalendosi dell'istituto della "remissione in bonis" che, introdotto con l'articolo 2 del DL n. 16 del 2012, consente la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali anche nel caso in cui il contribuente non adempia, nei tempi previsti, agli obblighi di preventiva comunicazione o a qualunque altro adempimento di natura formale previsto dalla legislazione vigente.

Laddove il contribuente è incorso in un mero errore di compilazione della dichiarazione e abbia, comunque, adottato un comportamento coerente con il beneficio fiscale in questione - versando, altresì, la prima delle tre rate dell'imposta sostitutiva dovuta nella misura del 3% del valore riallineato - è possibile sanare il mancato esercizio dell'opzione per il riallineamento ricorrendo all'istituto della "remissione in bonis".

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...