22/02/16

DPR 22/12/1986, N. 917 articoli 110 e 167 vari commi sono stati sostituiti

Sostituito DPR 22 dicembre 1986, n. 917 all'art. 110:

10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione e' ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.
 
12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.
 
Sostituito DPR 22 dicembre 1986, n. 917 all'art. 167:
 
1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una societa' o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto.
 
[4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali.] (3)
 
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonche' degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta cosi' determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.
 
8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu' della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.
 
Legge di Stabilità 2016

 142. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 sono abrogati;
    b) all'articolo 167:
      1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto o al provvedimento
emanati ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea  ovvero
da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia
abbia stipulato un accordo  che  assicuri  un  effettivo  scambio  di
informazioni»;
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  «4. I regimi fiscali, anche  speciali,  di  Stati  o  territori  si
considerano privilegiati laddove il livello  nominale  di  tassazione
risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia»;
      3) al comma 6, le parole: «e, comunque, non inferiore al 27 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «e,  comunque,  non  inferiore
all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'»;
      4) al comma 8-bis, alinea,  dopo  le  parole:  «localizzati  in
Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati» sono inserite  le
seguenti: «o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli
aderenti allo Spazio economico europeo con  i  quali  l'Italia  abbia
stipulato  un  accordo  che  assicuri   un   effettivo   scambio   di
informazioni».
 
143.  Quando  leggi,  regolamenti,  decreti   o   altre   norme   o
provvedimenti fanno riferimento agli Stati  o  territori  di  cui  al
decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167,  comma
4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il  riferimento
si intende agli Stati o territori individuati in base ai  criteri  di
cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo
modificato dal comma 142 del presente articolo.
 
144. Le disposizioni di cui ai commi  142  e  143  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2015.
145.   A   fini   di    adeguamento    alle    direttive    emanate
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo  sviluppo  economico  in
materia di obbligo delle  imprese  multinazionali  di  predisporre  e
presentare  annualmente  una  rendicontazione  Paese  per  Paese  che
riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e
maturate, insieme  con  altri  elementi  indicatori  di  un'attivita'
economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  sono  stabiliti  modalita',  termini,
elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per  la
trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle entrate
da parte delle societa' controllanti, residenti nel territorio  dello
Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  che   hanno
l'obbligo di redazione del bilancio  consolidato,  con  un  fatturato
consolidato, conseguito dal  gruppo  di  imprese  multinazionali  nel
periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione,  di  almeno
750 milioni di euro e che  non  sono  a  loro  volta  controllate  da
soggetti diversi  dalle  persone  fisiche.  L'Agenzia  delle  entrate
assicura  la  riservatezza   delle   informazioni   contenute   nella
rendicontazione di cui al primo periodo almeno  nella  stessa  misura
richiesta per le informazioni fornite  ai  sensi  delle  disposizioni
della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa
in  materia  fiscale.  In  caso   di   omessa   presentazione   della
rendicontazione  di  cui  al  primo  periodo  o  di  invio  dei  dati
incompleti o non veritieri  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
 
146. Agli obblighi  di  cui  al  comma  145,  alle  condizioni  ivi
indicate, sono tenute anche le societa'  controllate,  residenti  nel
territorio dello Stato, nel caso in cui la societa' controllante  che
ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia  residente  in
uno Stato che non ha  introdotto  l'obbligo  di  presentazione  della
rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con  l'Italia
un accordo che consenta lo scambio delle informazioni  relative  alla
rendicontazione Paese per Paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di
scambio delle informazioni relative alla  rendicontazione  Paese  per
Paese.
 
147. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
stabiliti i criteri  generali  per  la  raccolta  delle  informazioni
relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute
da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad
assicurare  un   adeguato   presidio   al   contrasto   dell'evasione
internazionale. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono definite  le  modalita'  tecniche  di  applicazione  del
presente  comma  ed  e'  disposta  la  contestuale  soppressione   di
eventuali duplicazioni di adempimenti gia' esistenti.

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