04/04/13

AUTOTUTELA

AUTOTUTELA

Nel caso che vi siano errori da parte dell'amministrazione puo' rettificare l'atto errato ai sensi dell'art. 2 quater d.l. 564/1994 e disciplinato dal decreto ministeriale n. 37/97.
L'amministrazione puo' procedere all'annullamento totale o parziale dell'atto impositivo senza necessita' di un'istanza di parte qualora l'atto risulti illegittimo. Qualora sia carente di uno degli elementi essenziali indicati nell'art. 42 del d.p.r. 600/73 l'ufficio ha la possibilita' di annullarlo totalmente ed emetterne uno nuovo. Se invece i vizi non incidono sulla validita' allora l'ufficio puo' rettificare l'atto secondo quanto previsto dall'art.4 del D.M. n.37/97.
In tale  ultimo caso non si configura come  un nuovo atto una rettifica e conseguenza dell'originaria pretesa impositiva; in conseguenza i termini per le presentazione del ricorso decorrono ai sensi dell'art. 21 del dlgs 31/12/92, n. 546 dalla data di notifiica dell'atto originario.

Nessun commento:

Posta un commento

Siate moderati.

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...