04/04/13

AUTOTUTELA

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Nel caso che vi siano errori da parte dell'amministrazione puo' rettificare l'atto errato ai sensi dell'art. 2 quater d.l. 564/1994 e disciplinato dal decreto ministeriale n. 37/97.
L'amministrazione puo' procedere all'annullamento totale o parziale dell'atto impositivo senza necessita' di un'istanza di parte qualora l'atto risulti illegittimo. Qualora sia carente di uno degli elementi essenziali indicati nell'art. 42 del d.p.r. 600/73 l'ufficio ha la possibilita' di annullarlo totalmente ed emetterne uno nuovo. Se invece i vizi non incidono sulla validita' allora l'ufficio puo' rettificare l'atto secondo quanto previsto dall'art.4 del D.M. n.37/97.
In tale  ultimo caso non si configura come  un nuovo atto una rettifica e conseguenza dell'originaria pretesa impositiva; in conseguenza i termini per le presentazione del ricorso decorrono ai sensi dell'art. 21 del dlgs 31/12/92, n. 546 dalla data di notifiica dell'atto originario.

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