12/08/13

Sent. n. 4927 del 27 febbraio 2013 LA SOPRAVVALUTAZIONE DELLE ROYALTIES COSTITUISCE ELUSIONE

Sent. n. 4927 del 27 febbraio 2013
(emessa il 10 gennaio 2013) della Corte Cass., Sez. Trib. - Pres. Merone, Rel. Sambito

LA SOPRAVVALUTAZIONE DELLE ROYALTIES COSTITUISCE ELUSIONE

ABUSO DI DIRITTO - TRANSFER PRICE - SOCIETÀ COLLEGATE - ELUSIONE - CASO DI SPECIE - CORRESPONSIONE DI ROYALTIES ECCESSIVE

La problematica del cd. transfer price o transfer prìcing (la prima espressione pone l’accento sul profilo statico del fenomeno, la seconda su quello dinamico), deve essere affrontata in base alla corretta applicazione della normativa in materia di prezzi di trasferimento tra parti fra loro correlate. Tale normativa consente all’amministrazione finanziaria un controllo dei corrispettivi applicati alle operazioni commerciali e/o finanziarie intercorse tra società collegate e/o controllate residenti in nazioni diverse, al fine di evitare che vi siano aggiustamenti “artificiali” di tali prezzi, determinati dallo scopo di ottimizzare il carico fiscale di gruppo, ad esempio canalizzando il reddito verso le società dislocate in aree o giurisdizioni caratterizzate da una fiscalità più mite. In tale prospettiva assume un ruolo centrale l’art. 110, co. 7 del d.P.R. n. 917/86 (art.76, co. 5 del testo previgente) , a norma del quale i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente controllano l’impresa o ne sono controllate, o che sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa nazionale, sono valutati in base al “valore normale” dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni ricevuti, determinato ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 917/86. La disposizione costituisce una deroga al principio per cui, nel sistema di imposizione sul reddito, questo viene determinato sulla base dei corrispettivi pattuiti dalle parti della singola transazione commerciale (art. 109 d.P.R. 917/86). Nelle ipotesi in cui tali corrispettivi risultano scarsamente attendibili e possono essere manipolati in danno del Fisco italiano, i corrispettivi medesimi sono sostituiti, per volontà di legge, dal “valore normale” dei beni o dei servizi oggetto dello scambio, senza che sia necessario che si siano verificate condotte “simulatorie” danti luogo a fenomeni di tipo “evasivo”, avendo la norma la finalità ulteriore di evitare che, mediante fenomeni non simulatori come l’alterazione di prezzo di trasferimento, l’Erario italiano abbia a subire comunque un concreto pregiudizio. Le norme sul transfer pricing- non combattono cioè l’occultamento del corrispettivo, ma le manovre che incidono sul corrispettivo palese, consentendo il trasferimento surrettizio di utili da uno Stato all’altro, sì da influire in concreto sul regime dell’imposizione fiscale. Si tratta dunque di una clausola antielusiva, in linea con i principi comunitari in tema di abuso del diritto. La norma in esame, va letta, poi, in combinato disposto con l’art. 9 del modello di convenzione fiscale OCSE del 1995 - 1996, secondo il quale “quando le condizioni convenute o imposte tra le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle due imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza”. Viene perciò respinto il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva definito come elusiva la corresponsione di royalties al 30% alla casa madre americana (che nel Delware era soggetta all’imposta sul reddito del 8,7%, mentre la società figlia era soggetta in Italia all’imposta del 36%), ed aveva perciò ritenuto legittimo l’accertamento in cui era stato riconosciuta una royalty solo del 7%.

Nessun commento:

Posta un commento

Siate moderati.

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.

L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...