12/08/13

SOSPENSIONE DELL'IMU SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI,SUI TERRENI AGRICOLI IL PROVV.

D.L. 21 maggio 2013, n. 54(Gazz. Uff. n. 117 del 21 maggio 2013 Serie Generale)
Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria,
di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in
materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e
di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.
Entrata in vigore:
22 maggio 2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in
materia di pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
conseguente alla contingente situazione economico-finanziaria del Paese;
Considerate le particolari ragioni di urgenza, connesse alla contingente
situazione economico-finanziaria ed occupazionale del Paese, che impongono
l'adozione di misure di sostegno al lavoro e di potenziamento degli
ammortizzatori sociali per fare fronte alla perdurante situazione di crisi
dei settori produttivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 maggio 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di imposta municipale propria
Entrata in vigore:
22 maggio 2013
ART. 1.
Nelle more di una complessiva riforma della disciplina
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la
disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in
particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a
livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del
reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili
utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della
prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di
immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze
dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13,
commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni.
2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui
all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, è ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013,
di un importo, come risultante per ciascun comune, dall'allegato A, pari al
cinquanta per cento:
a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale
propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per
l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative
pertinenze;
b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale
propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno
medesimo, con riferimento agli immobili di cui alle lettere b) e c) del
comma 1.
3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle
maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun comune dal
Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del
Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di euro per l'anno
2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000 euro mediante utilizzo dei risparmi
derivanti dall'articolo 3 e quanto a 5,1 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Art. 2
Clausola di salvaguardia
Entrata in vigore:
22 maggio 2013
1. La riforma di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto
degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e
finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in
ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito
europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31
agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di
versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili
di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013.
Art. 3
Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica
1. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente del
Consiglio dei Ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato, non possono
cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8
aprile 1952, n. 212, con l'indennità spettante ai parlamentari ai sensi
della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ovvero con il trattamento economico in
godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti
pubblici, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
Art. 4
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di contratti di
solidarietà e di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
1. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della
prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei
lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione
sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e
dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante
riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari
2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in
vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo,
immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e
rilevata l'eccezionalità della situazione di emergenza occupazionale che
richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la
ridestinazione di somme già diversamente finalizzate dalla legislazione
vigente, si dispone quanto segue:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione
e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni
di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori
sociali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di
cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento
del procedimento concessivo dei relativi benefici contributivi;
b) il comma 255 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, è sostituito dal seguente:
«255. Le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono
versate dall'INPS per un importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013
al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale
per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori
sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28
giugno 2012, n. 92.»;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione
e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ulteriormente incrementata, per l'anno 2013,
di 219 milioni di euro derivanti dai seguenti interventi:
1) le somme versate entro il 15 maggio 2013 all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla data di entrata in vigore del
presente decreto restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato; il
Fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è ridotto per l'anno 2013 di 10 milioni di euro;
2) per l'anno 2013 le disponibilità di cui all'articolo 5 della
legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per un importo di 100 milioni di euro;
3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è ridotta di 100
milioni di euro per l'anno 2013.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le parti sociali, sono
determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri
di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con
particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle
relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e
reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione
rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di
datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Allo scopo di verificare gli
andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di concessione inviati
telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle
regioni, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo
disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al
Ministero dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto
dal presente comma, l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Al comma 405 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme già impegnate per il
finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e
8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non ancora pagate, sono mantenute nel
conto dei residui per l'importo di 57.635.541 euro per essere versate,
nell'anno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della
successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalità.».
4. All'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le
parole: «31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 410, primo periodo, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2013, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con le procedure di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro
9.943.590,96 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato
di previsione del Ministero dell'interno.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente decreto.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

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