20/09/13

Dal 1° ottobre 2013 non si procederà più alla separata indicazione nel quadro RF di Unico SC 2013 e...

spesometro infatti la Repubblica di San Marino non rientra tra gli Stati considerati a regime fiscale privilegiato ai fini della deducibilità dei costi prevista dall’articolo 110, commi da 10 a 13-bis del Tuir, però rientra tra gli Stati per i quali è necessario effettuare la comunicazione, da parte dei soggetti passivi Iva, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list (articolo 1 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73).

Per cui gli acquisti da San Marino non andranno indicati separatamente nel quadro RF del modello Unico società di capitali, mentre vanno segnalati, ai fini Iva, con l’apposita comunicazione. 

Per completezza San Marino è considerato un Paese fiscalmente privilegiato, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 2-bis, del Tuir, con conseguente inversione dell’onere della prova per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti a San Marino, che devono, così, provare di essere effettivamente residenti a San Marino. 

Il Tuir dice che l’analisi delle disposizioni contenute nell’articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del D.P.R. 917/1986, evidenziano la non deducibilità e l’obbligo di separata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti, o anche localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato inoltre dalle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in detti Stati o territori. Nel caso di San Marino non si applica, dunque non va distintamente indicato, l’importo degli acquisti nel quadro RF. 

Lo spesometro sostituisce la comunicazione periodica dal 1° ottobre 2013. Per quel che concerne gli acquisti da San Marino e in particolare nel caso in cui il cedente residente a San Marino emetta fattura senza addebito d' IVA al soggetto italiano, quest’ultimo è tenuto a liquidare l’imposta in base al disposto del D.P.R. 633/1972,all’articolo 17, c. 3  , oppure (aggiungendo) l’IVA sull’originale della fattura vidimata 
dall’Ufficio Tributario sammarinese, una volta ricevuta dal cedente residente a San Marino. 

Pertanto la fattura va annotata sui registri delle vendite e degli acquisti secondo il disposto degli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972. 

I cessionari italiani non sono obbligati alla compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari, invece sono tenuti a comunicare all’Ufficio delle Entrate, l'iscrizione dell'annotazione della fattura nei registri IVA vendite e acquisti, entro 5 giorni dalla registrazione stessa indicando il numero progressivo annuale dei registri. 

Tale comunicazione, di cui D.M. 24 dicembre 1993 all’art. 16, lettera c),  parte dalle operazioni annotate dal 1° ottobre 2013, utilizzando il modello all. al nuovo provvedimento sullo spesometro. 

Pertanto la comunicazione è trasmessa in modalità analitica, entro l’ultimo giorno del mese successivo, a quello di annotazione nei registri di riferimento specifico il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013, che è la base dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 16/2012.

Gli operatori  italiani che effettuano acquisti da operatori economici con sede a San Marino, potranno comunicare le avvenute registrazioni degli acquisti telematicamente al contempo utilizzando il modello previsto per le operazioni rilevanti Iva cosidetto Spesometro. 

Conseguentemente, i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2010 e del 5 luglio 2010 per l'approvazione del modello per l'effettuazione delle comunicazioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse all'Agenzia delle Entrate, sono abrogati. 

L'accordo doganale tra la CEE e la Repubblica di San Marino del 1991 prevedeva l'esenzione da tutti i dazi all'importazione e all'esportazione. 

La Corte di Cassazione penale con una Sentenza  depositata il 30 luglio 2013, è tornata sul tema del contrabbando sotto forma di evasione all'Iva all'importazione  D.P.R. 633/ 1972 articolo 70 onde calmare per i proprietari di velivoli e natanti acquistati lungo i confini della penisola, stabiliva che il mancato pagamento dell'Iva all'importazione, non determina il reato di contrabbando sia per gli aerei e sia per le imbarcazioni immatricolati a San Marino.

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