25/09/13

CIR. 31/E 24 SETT. 2013 (TESTO)

Roma, 24 settembre 2013 

Direzione 
Centrale 
Normativa 


OGGETTO: 
Correzione degli errori in bilancio: effetti sull’imputazione 
temporale dei componenti del reddito d’impresa. 

INDICE 

1 La qualificazione degli errori contabili...........................................................4 
2 Orientamenti giurisprudenziali e di prassi......................................................8 
3 Comportamento del contribuente che ha corretto errori contabili in ordine 
alla imputazione di componenti di reddito.............................................................9 


4 Le modalità di riconoscimento dei componenti negativi emersi a seguito...11 
della correzione di errori ......................................................................................11 
5 Le modalità di assoggettamento a tassazione del componente positivo.......20 
6 Ipotesi particolari ..........................................................................................25 

6.1 Omessa imputazione di un componente negativo e omessa rilevazione di 
un componente positivo....................................................................................26 

6.2 Omessa imputazione di un componente negativo e deduzione del 
componente rilevato quale correzione dell’errore............................................30 
7 Gli effetti sulla determinazione del valore della produzione netta...............32 
8 Gli effetti sui termini per lo svolgimento dell’attività di controllo...............32 




Premessa 

Per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, l’articolo 2423bis 
del codice civile stabilisce che nella redazione del bilancio si deve tener conto 
dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 
data dell’incasso o del pagamento. Il medesimo concetto risulta rinvenibile nel 
framework dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

Sul piano fiscale, il principio di competenza rileva in primis per effetto del 
principio di derivazione del reddito dall’utile di bilancio contenuto nell’articolo 
83 del TUIR. 

Per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali tale principio 
trova conferma nell’art. 109, comma 1, del TUIR che dispone che “le spese e gli 
altri componenti positivi e negativi … concorrono a formare il reddito 
nell’esercizio di competenza” e nel comma 2 dello stesso articolo 109 che detta, 
poi, della regole specifiche ai fine della determinazione dell’esercizio di 
competenza. 

Tale principio risulta rilevante anche con riferimento ai soggetti IAS 
adopter, ancorché, com’è noto, le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’articolo 109 
del TUIR non siano più applicabili a seguito delle modifiche apportate allo stesso 
testo unico dalla legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008). 

A tal riguardo, infatti, le accennate modifiche, con l’obiettivo di rafforzare 
la derivazione dal bilancio, hanno ridefinito i confini del principio di competenza 
in base alle norme contenute negli standard internazionali (in primis, si fa 
riferimento a quanto disposto dallo IAS 18). Ai fini fiscali, si è però tenuto conto 
delle ordinarie modalità di imputazione a periodo dei componenti del reddito 
d’impresa previste dai principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

Ciò detto il principio di competenza risulta, in linea di principio, 
inderogabile, in quanto risponde all’esigenza di non lasciare il contribuente 
arbitro dell’imputazione, in un periodo di imposta o in un altro, degli elementi 
reddituali positivi e negativi. 




In tale contesto, occorre considerare che i principi contabili (OIC 29 e IAS 
8) prevedono delle metodologie di correzione degli errori commessi nella 
redazione di uno o più bilanci degli esercizi precedenti. 

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti interpretativi in merito 
al trattamento fiscale da applicare, nell’ipotesi in cui, nel rispetto delle 
indicazioni contenute nei principi contabili, i contribuenti procedano alla 
correzione di errori contabili derivanti da: 

• 
mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di 
competenza; 
• 
mancata imputazione di componenti positivi nel corretto esercizio di 
competenza. 
Per esigenze di chiarezza espositiva la casistica ipotizzata si riferisce 
sempre a soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. 

La qualificazione degli errori contabili 

Le regole contabili, nazionali o internazionali, individuano le fattispecie 
che nel contesto di questo documento rilevano come “correzioni di errori 
contabili”. Il requisito fondamentale per l’applicazione della disciplina, di seguito 
illustrata, è costituito dalla corretta rappresentazione in bilancio dell’evento. 

Resta fermo che la rilevanza fiscale del dato contabile presuppone che i 
principi contabili di riferimento siano stati correttamente applicati. Ciò deve 
essere valutato in base agli elementi di fatto delle concrete fattispecie, tenendo 
conto dei dati e delle informazioni disponibili al momento della redazione del 
bilancio (cfr. circolare n. 7/E del 2011). 

Per quanto concerne i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, 
gli errori contabili -che non debbono essere confusi con i cambiamenti di stima, 
né con i cambiamenti di principi contabili -: 




• 
consistono nella impropria o mancata applicazione di un principio 
contabile (se le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta 
applicazione sono disponibili); 
• 
possono verificarsi a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni 
di fatti, negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati 
disponibili per un corretto trattamento contabile. 
La correzione degli errori contabili (diversi da quelli che rendono nulla o 
annullabile la delibera che ha approvato il bilancio) deve essere effettuata 
imputando al conto economico dell’esercizio in cui s’individua l’errore un 
componente a rettifica della voce patrimoniale che, a suo tempo, fu interessata 
dallo stesso (voce E20 e E21: “proventi ed oneri straordinari -componenti di 
reddito relativi ad esercizi precedenti”). 

Fanno eccezione quelle correzioni che attengono ad errori commessi nel 
rilevare fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul conto economico 
(quali, ad esempio, le rivalutazioni iniziali di una immobilizzazione a seguito di 
specifiche norme, la correzione di scritture contabili operate a seguito di 
operazioni di conferimento, fusione, eccetera). 

Con riferimento ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, il paragrafo 
5 dello IAS 8 definisce come errori contabili le omissioni e errate misurazioni di 
voci nel bilancio dell’impresa per uno o più esercizi precedenti derivanti dal non 
utilizzo o dall’utilizzo erroneo di informazioni attendibili che erano disponibili 
nel momento di redazione dei precedenti bilanci (si poteva ragionevolmente 
supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella redazione e presentazione di 
quei bilanci). Tali errori includono gli effetti di errori matematici, gli errori 
nell’applicazione di principi contabili, le sviste o le interpretazioni distorte di 
fatti, e le frodi. 

Il medesimo IAS 8 prevede che la correzione degli errori di esercizi 
precedenti deve essere effettuata, come regola generale, retroattivamente nel 
primo bilancio pubblicato dopo la loro scoperta, determinando nuovamente gli 




importi comparativi per gli esercizi precedenti in cui è stato commesso l’errore. 
In questa ipotesi, è previsto che la correzione di un errore di un esercizio 
precedente non deve incidere sul risultato economico dell’esercizio in cui l’errore 
viene scoperto. Conseguentemente la rettifica per la correzione dell’errore 
contabile deve essere imputata nello stato patrimoniale. 

Diversamente, nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti 
specifici dell’errore nell’esercizio interessato (ovvero gli effetti cumulati 
dell’errore degli esercizi precedenti), l’impresa può, in via residuale, correggere 
l’errore secondo una visione prospettica. In tal caso, la rilevazione della 
correzione transita nel conto economico. Tale rappresentazione contabile si 
effettua anche nelle ipotesi in cui l’errore non soddisfi il c.d. principio di 
materialità. 

Si ritiene, che quest’ultima modalità di rappresentazione degli errori 
contabili qualificati come “immaterial”, sulla base della scarsa significatività 
dell’errore, consente al redattore del bilancio di disapplicare le regole ordinarie di 
competenza. Tale deroga non può trovare accoglimento ai fini fiscali in assenza 
di un apposita disposizione che consenta di superare le ordinarie e corrette 
imputazioni temporali di cui all’articolo 83 del TUIR. 

Ciò detto, occorre evidenziare che, nell’ipotesi in cui la correzione 
dell’errore contabile sia rilevata mediante l’appostazione di una voce di 
patrimonio netto, la sua natura reddituale, ai fini fiscali, comporta l’applicazione 
della disposizione di cui all’articolo 109, comma 4, del TUIR, secondo cui “si 
considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a 
patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali”. Al riguardo, si 
rammenta come nella circolare n. 7/E del 2011 sia stato già precisato, con 
riferimento a tale fattispecie, che sulla stessa non ha alcun impatto l’introduzione 
del principio di derivazione rafforzata non essendo in discussione differenti 
regole di qualificazione, classificazione e imputazione temporale. 

Fanno eccezione, anche per tali soggetti, quelle correzioni che attengono 
ad errori commessi nel rilevare fatti che non hanno mai avuto natura reddituale. 




Pertanto, entrambi i sistemi contabili, consentono la correzione di errori 
derivanti dalla mancata imputazione sia di componenti negativi che di 
componenti positivi. Ciò avviene mediante l’emersione nel bilancio dell’anno di 
rilevazione dell’errore di un componente di natura reddituale, negativo o 
positivo, che risulta imputato al conto economico per i soggetti che adottano i 
principi contabili domestici ovvero nello stato patrimoniale per i soggetti 
IAS/IFRS adopter (o, solo per questi ultimi, in ipotesi residuale, al conto 
economico). 

Tale componente non può assumere, tuttavia, immediato rilievo fiscale in 
quanto non presenta i presupposti legittimanti: 

• 
né per la deduzione delle sopravvenienze passive ai sensi dell’articolo 101 
del TUIR; 
• 
né per l’assoggettamento a tassazione delle sopravvenienze attive di cui 
all’articolo 88 del TUIR. 
Tutto ciò premesso si rileva che, in presenza di un corretto trattamento 
contabile degli errori di qualsiasi tipologia, purché aventi riflesso su componenti 
negativi e positivi che concorrono alla formazione del reddito imponibile, 
s’impone la necessità di valutare se, in linea di principio, sia consentito al 
contribuente il recupero del componente negativo non contabilizzato nel periodo 
di imposta nel quale è stato commesso l’errore ovvero la possibilità di 
assoggettare a tassazione il componente positivo, anch’esso non rilevato, nel 
periodo d’imposta corretto. Tale valutazione va effettuata, coerentemente ai più 
recenti orientamenti giurisprudenziali ed ai chiarimenti forniti con la circolare n. 
23/E del 2010 e con i successivi documenti di prassi (circolare n. 29/E del 2011, 
circolare n. 31/E del 2012 e circolare n. 35/E del 2012), alla luce dell’esigenza di 
evitare lo spostamento del momento impositivo e di garantire tanto il rispetto del 
divieto di doppia imposizione (derivante dalla mancata deduzione di un 
componente negativo) quanto la corretta determinazione del reddito 
rappresentativo della capacità contributiva riferibile al singolo periodo d’imposta. 




Orientamenti giurisprudenziali e di prassi 

In tema di violazione del principio della competenza temporale dei 
componenti di reddito, la giurisprudenza di legittimità e la prassi dell’Agenzia 
hanno specificato alcuni principi al fine di evitare la doppia imposizione sul 
medesimo componente di reddito, in particolare, con riferimento all’ipotesi in 
cui, nell’ambito dell’attività di accertamento, l’ufficio abbia operato il 
disconoscimento della deduzione di costi per violazione del principio di 
competenza. 

La Corte di Cassazione ha precisato, con orientamento consolidato, 
l’inderogabilità del principio di competenza, affermando che al contribuente non 
è consentito scegliere il periodo d’imposta nel quale poter dedurre un costo, 
dovendo rispettare i principi di cui all’articolo 109 del TUIR (cfr. tra l’altro, le 
sentenze Corte di Cassazione 1648 del 24 gennaio 2013; n. 10981 del 13 maggio 
2009; n. 16819 del 30/07/2007; n. 24474 del 2006 e n. 16198 del 2001). 

La stessa Corte di Cassazione, ha altresì affermato che, sulla base del 
divieto di doppia imposizione e della propria consolidata giurisprudenza in 
materia, al contribuente deve essere riconosciuto il diritto a recuperare la 
maggiore imposta indebitamente corrisposta mediante gli strumenti e nei termini 
che il sistema fiscale gli mette a disposizione (cfr. sentenza n. 6331 del 10 marzo 
2008 e n. 16023 dell’8 luglio 2009). 

In conformità a tale orientamento, alcuni documenti di prassi hanno già 
fornito chiarimenti in merito al sorgere del diritto alla restituzione dell’imposta 
versata in eccedenza nel periodo in cui avrebbe dovuto essere correttamente 
imputato per competenza un componente negativo. 

In particolare, la circolare n. 23/E del 2010 ha chiarito che, a decorrere 
dalla data in cui si è reso definitivo l’obbligo a carico del contribuente di versare 
l’imposta conseguente all’indebita deduzione del componente negativo per 
difetto di competenza, al fine di evitare la doppia imposizione sul medesimo 




componente di reddito, il contribuente può ottenere il riconoscimento della 
maggiore imposta versata nel periodo di corretta imputazione del componente 
negativo, con le modalità e nei termini ordinariamente previsti e richiamati nella 
stessa circolare n. 23/E. Inoltre, con la circolare 2 agosto 2012, n. 31 è stato 
evidenziato come tale riconoscimento risulti ottenibile anche in sede di adesione. 

Ciò anche in assenza del rispetto formale del principio di previo transito al 
conto economico dei componenti negativi di cui al comma 4 dell’articolo 109. 

Alle stesse conclusioni si perviene anche nell’ipotesi di non corretta 
imputazione temporale di componenti positivi, ripresi a tassazione dall’ufficio 
accertatore in un periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui gli stessi 
hanno già concorso alla determinazione del reddito. Anche in tal caso, infatti, si 
realizza un fenomeno di doppia imposizione che deve essere evitato (cfr. 
circolare n. 35/E del 20 settembre 2012). 

Comportamento del contribuente che ha corretto errori contabili in 

ordine alla imputazione di componenti di reddito 

In applicazione del principio di capacità contributiva di cui all’art 53 della 
Costituzione, di buona fede e leale collaborazione di cui all’art 10 della legge 27 
luglio 2000, n. 212, si deve ritenere che i principi prima sintetizzati, finalizzati ad 
evitare che in capo al contribuente si verifichino fenomeni di doppia 
imposizione, trovino applicazione non solo nell’ipotesi di rettifica da parte degli 
organi di controllo, ma anche nel caso in cui il contribuente abbia 
autonomamente rettificato precedenti errori contabili applicando correttamente i 
principi contabili. 

Si tratta, in particolare, dell’ipotesi in cui il contribuente: 

a) 
non ha imputato il componente negativo nel corretto esercizio di 
competenza e, in un periodo d’imposta successivo, ha contabilizzato, al 




conto economico o nello stato patrimoniale, un componente negativo per 
dare evidenza all’errore; 

b) 
non ha imputato il componente positivo nel corretto esercizio di 
competenza e, in un periodo d’imposta successivo, ha contabilizzato, al 
conto economico o nello stato patrimoniale, un componente positivo per 
dare evidenza all’errore. 

Nell’ipotesi indicata alla lettera a), il contribuente dovrà operare, in sede 
di dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui registra la 
correzione dell’errore, una variazione in aumento per sterilizzare sul piano fiscale 
il componente transitato al conto economico ovvero astenersi dall’operare una 
variazione in diminuzione per far concorrere alla determinazione del reddito 
d’esercizio il predetto componente se imputato al patrimonio netto. 

Coerentemente a tale impostazione, nell’ipotesi indicata alla lettera b), il 
contribuente -previo assoggettamento a tassazione del componente positivo nel 
corretto periodo d’imposta, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 
5 -potrà operare, in sede di dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta 
in cui registra la correzione dell’errore, una variazione in diminuzione per 
sterilizzare sul piano fiscale il componente transitato al conto economico ovvero 
astenersi dall’operare variazioni in aumento per far concorrere alla 
determinazione del reddito d’esercizio il predetto componente se imputato al 
patrimonio netto. 

Posta l’impossibilità di dare rilievo fiscale ai componenti negativi, 
attraverso la cui rilevazione si esplica la correzione degli errori contabili (nel 
rispetto dei relativi principi contabili), nell’anno in cui sono stati rilevati, si 
precisano nel paragrafo successivo le modalità con cui può essere recuperata la 
deduzione nel periodo d’imposta di competenza. Periodo per il quale, con 
riferimento ai componenti negativi, può ritenersi rispettato il principio di previa 
imputazione al conto economico disposto dal comma 4, dell’articolo 109 del 
TUIR, per effetto della rilevazione del componente negativo afferente alla 

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rettifica dell’errore contabile commesso in tale periodo. Resta fermo che, ai fini 
del recupero della deduzione, è necessario che ricorrano tutti i presupposti di 
carattere sostanziale richiesti dalle disposizioni del TUIR ai fini della 
concorrenza dei predetti componenti negativi alla determinazione della base 
imponibile. 

Nel paragrafo 5 si forniscono, invece, chiarimenti in merito alle modalità 
con cui dovrà essere assoggettato a tassazione il componente positivo nel periodo 
d’imposta di competenza. 

Le modalità di riconoscimento dei componenti negativi emersi a seguito 

della correzione di errori 

Il contribuente che non ha imputato il componente negativo nel corretto 
esercizio di competenza e, in un periodo d’imposta successivo, ha contabilizzato 
-al conto economico o nello stato patrimoniale -un componente negativo per 
dare evidenza all’errore potrà procedere come di seguito indicato, distinguendo a 
seconda che l’annualità oggetto di errore sia o meno ancora emendabile. 

Laddove l’annualità sia ancora emendabile ai sensi dell’articolo 2, comma 
8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente è tenuto a presentare 
dichiarazione integrativa per correggere l’annualità in cui v’è stata l’omessa 
imputazione (vedi tabella 1). 

La richiamata disposizione prevede che “Le dichiarazioni dei redditi, 
dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono 
essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano 
determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior 
debito d’imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare 
(…), non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione 
relativa al periodo d’imposta successivo”. 

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Il comma 8-bis dell’art. 2 del DPR 322 del 1998, pertanto, stabilisce che le 
dichiarazioni possono essere integrate per correggere errori od omissioni che 
abbiano determinato l’indicazione: 

-di un maggior reddito o un maggior imponibile; 

-ovvero di un maggior debito d’imposta; 

-ovvero di un minor credito. 

Come più volte chiarito, mediante dichiarazione integrativa possono 
essere corretti, tra l’altro, errori materiali o di calcolo presenti nella dichiarazione 
originaria, possono essere indicati oneri deducibili o detraibili sostenuti dal 
contribuente ma per errore non riportati, possono essere indicati componenti 
negativi omessi o detrazioni o crediti d’imposta spettanti, eliminati componenti 
positivi erroneamente indicati (cfr. circolari n. 6/E del 2006, 8/E/2010, e 
risoluzioni n. 41/E del 2012, n. 132/E del 2010, n. 459/E del 2008, n. 24/E del 
2007, n. 325/E del 2002). 

Si ipotizzi che, nel 2012, il contribuente abbia rilevato l’omessa 
imputazione di un costo di competenza del 2011 per un ammontare pari a 50. Sia 
il periodo d’imposta 2011 che il successivo 2012 hanno evidenziato un risultato 
complessivo netto positivo. 

Tabella 1 

ANNO D’IMPOSTA 
2011 2012 
Reddito/perdita 300 150 
Perdite scomputabili --
Reddito imponibile/perdita 300 150 
Anno di rilevazione della correzione 
dell’errore contabile 
Periodo d’imposta di corretta competenza 
del componente 
(50) 

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Reddito imponibile/perdita rideterminato 250 
Periodo d’imposta di recupero del 
componente 
Modalità di recupero Dichiarazione 
integrativa a favore 
(Unico 2012) 

Il contribuente -ferma restando la ripresa a tassazione del componente 
rilevato in bilancio nel periodo d’imposta 2012 -potrà imputare nel 2011 il 
componente negativo presentando dichiarazione integrativa a favore UNICO 
2012 che può essere presentata entro il 30 settembre 2013. 

L’eccedenza d’imposta versata nel 2011 potrà essere utilizzata nella 
dichiarazione UNICO 2013 riferibile al periodo d’imposta 2012 che può essere 
presentata entro il 30 settembre 2013. 

I principi sopra richiamati, finalizzati ad evitare che in capo al 
contribuente si verifichi una doppia imposizione, devono trovare applicazione 
anche nel caso in cui l’omessa imputazione dell’elemento negativo di reddito 
abbia interessato un’annualità che, per effetto dell’imputazione fiscale del 
componente negativo al suo originario periodo d’imposta, concretizza una 
perdita o incrementa la perdita dichiarata nell’anno (vedi tabella 2). 

In tal caso, si ritiene che il contribuente abbia, in linea generale, diritto 
al riconoscimento della perdita, o della maggiore perdita, determinatasi nell’anno 
per effetto della predetta rettifica fiscale. 

Tabella 2 

ANNO D’IMPOSTA 
2011 2012 
Reddito/perdita (300) 150 
Perdite scomputabili -(350) 
Reddito imponibile/perdita (300) 30* 
Anno di rilevazione della correzione 
dell’errore contabile 

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Periodo d’imposta di corretta competenza 
del componente 
(50) 
Reddito imponibile/perdita rideterminato (350) 
Periodo d’imposta di recupero del 
componente 
Modalità di recupero Dichiarazione 
integrativa a favore 
(Unico 2012) 

*Tale ammontare tiene conto delle modalità di utilizzo delle perdite pregresse di cui all’articolo 84, comma 1, del TUIR, come 
emendato dal decreto legge n. 98 del 2011. 

Qualora l’annualità oggetto di errore non sia più emendabile con la 
dichiarazione integrativa a favore, al contribuente deve essere comunque 
riconosciuta la possibilità di dare evidenza all’elemento di costo non dedotto, 
poiché lo stesso, nell’anno di competenza ed eventualmente in quelli successivi, 
ha determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior 
debito d’imposta o di un minor credito. 

Tale possibilità deve, però essere coordinata con i termini di accertamento 
di cui all’articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in forza del quale “Gli 
avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 
dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la 
dichiarazione”. 

La possibilità per il contribuente di rappresentare all’Amministrazione 
Finanziaria l’esistenza di elementi di costo non dedotti in precedenti annualità 
deve transitare attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa 
caratterizzata dalle modalità che saranno d’appresso esaminate. La predetta 
possibilità deve intendersi limitata ai soli periodi d’imposta ancora suscettibili di 
attività accertativa al momento di scadenza dei termini di presentazione della 
richiamata dichiarazione. 

Per avvalersi di tale facoltà, il contribuente è tenuto a “ricostruire” tutte le 
annualità d’imposta interessate dall’errore risalendo fino all’ultima annualità 
d’imposta dichiarata. In altri termini, il contribuente provvede a riliquidare 
autonomamente la dichiarazione relativa all’annualità dell’omessa imputazione e, 

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nell’ordine, le annualità successive, fino all’annualità emendabile ai sensi del 
citato articolo 2, comma 8-bis. 

Per tale ultima annualità, il contribuente presenta apposita dichiarazione 
integrativa agli uffici dell’Amministrazione finanziaria, in cui devono confluire 
le risultanze delle precedenti riliquidazioni dallo stesso autonomamente 
effettuate, sicché tale dichiarazione integrativa rappresenta il momento in cui gli 
esiti di tale attività di autoliquidazione da parte del contribuente vengono resi 
noti all’Amministrazione Finanziaria. Tale riliquidazione produrrà, in via 
naturale, effetti oltre che con riferimento alla determinazione della base 
imponibile ai fini dell’imposta sul reddito anche con riferimento a tutte le 
componenti sintetizzate in dichiarazione che dalla stessa derivano o sulla stessa si 
commisurano (si pensi, ad esempio, alla determinazione del credito per le 
imposte pagate all’estero di cui all’articolo 165 del TUIR). 

Va da sé che anche la dichiarazione dei redditi relativa all’anno della 
correzione contabile deve tenere conto di tale rideterminazione. 

Ad esempio, se il contribuente, nell’anno 2013, opera la ricostruzione 
degli imponibili dei periodi d’imposta precedenti entro la data del 30 settembre 
2013 (termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2012) 
dovrà indicare gli effetti della predetta ricostruzione nella dichiarazione 
integrativa a favore UNICO 2012 (relativa al periodo d’imposta 2011). Se, 
diversamente, il contribuente opera la ricostruzione degli imponibili dei periodi 
d’imposta precedenti dopo il 30 settembre 2013, dovrà indicare gli effetti della 
predetta ricostruzione nella dichiarazione integrativa a favore UNICO 2013 
(relativa al periodo d’imposta 2012). 

Nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia effettuata modificando il 
modello UNICO 2013 potrà essere fatta valere l’esistenza di elementi di costo 
non dedotti a partire: 

· dal 2008, se la dichiarazione integrativa è stata presentata nel 2013; 
· dal 2009, se la dichiarazione integrativa è stata presentata nel 2014. 
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Tale soluzione operativa, valida anche per l’ipotesi in cui la corretta 
imputazione fiscale del componente determini una maggiore perdita nelle 
annualità immediatamente successive a quella in cui si è generata ed in cui non 
può trovare accoglimento – in quanto annualità in perdita non emendabile –, 
appare coerente con il regime fiscale di riporto delle perdite disciplinato 
dall’articolo 84 del TUIR (con riferimento ai criteri di riportabilità delle perdite 
si rinvia a quanto chiarito con circolare n. 53/E del 6 dicembre 2011). 

A seguito dei controlli automatizzati della predetta dichiarazione 
integrativa, emergendo degli importi non coerenti con la dichiarazione del 
periodo d’imposta precedente, sarà generata una comunicazione di irregolarità il 
cui esito sarà comunicato al contribuente. 

Il contribuente, in tale sede, dovrà esibire la documentazione idonea ad 
evidenziare le modalità di rideterminazione delle risultanze che emergono dalla 
dichiarazione integrativa. La struttura dell’Agenzia preposta al controllo di tali 
fattispecie esamina la documentazione presentata ai fini dell’eventuale 
annullamento della comunicazione. 

Ciò detto, ai fini di una migliore comprensione delle predette modalità 
operative si riportano esempi illustrativi riguardanti le seguenti tipologie di 
situazioni: 

a) l’annualità oggetto di errore e le successive evidenziano un risultato 
positivo; 

b) l’annualità oggetto di errore e le successive evidenziano una perdita 
fiscale; 

c) l’annualità oggetto di errore e le successive evidenziano risultati positivi 
in alcuni periodi d’imposta e perdite fiscali in altri. 

16 



Con riferimento alla lettera a), si ipotizzi che, nel 2012, il contribuente 
abbia rilevato l’omessa imputazione di un costo di competenza del 2009 per un 
ammontare pari a 50. Sia il periodo d’imposta 2009 che i successivi hanno 
evidenziato un risultato complessivo netto positivo (vedi tabella 3). 

Tabella 3 

ANNO D’IMPOSTA 
2009 2010 2011 2012 
Reddito/perdita 180 230 200 150 
Perdite scomputabili ----
Reddito 
imponibile/perdita 
180 230 200 150 
Anno di rilevazione 
della correzione 
dell’errore contabile 
Periodo d’imposta di 
corretta competenza 
del componente 
(50) 
Risultato di periodo 
rideterminato 
130 
Periodo d’imposta di 
recupero eccedenza 
d’imposta versata 
Modalità di recupero 
Dichiarazione 
integrativa di 
sintesi dei 
differenziali 
(UNICO 
2012) 

Il contribuente -ferma restando la ripresa a tassazione del componente 
rilevato in bilancio nel periodo d’imposta 2012 -potrà imputare nel 2009 il 
componente negativo riliquidando, in via autonoma, la dichiarazione dell’anno. 

L’eccedenza d’imposta versata nel 2009 -così come risultante dalla 
riliquidazione di tutte le dichiarazioni intermedie -dovrà essere indicata nella 

17 



dichiarazione integrativa a favore UNICO 2012 che può essere presentata entro il 
30 settembre 2013. 

Si ipotizzi, riprendendo l’esempio precedente, che sia il periodo d’imposta 
2009 sia quelli successivi abbiano evidenziato perdite fiscali in luogo di un 
reddito imponibile [lettera b)]. 

Tabella 4 

ANNO D’IMPOSTA 
2009 2010 2011 2012 
Reddito/perdita (180) (50) (30) 150 
Perdite scomputabili -(180) (230) (310) 
Reddito 
imponibile/perdita 
(180) (230) (260) 30* 
Anno di rilevazione 
della correzione 
dell’errore contabile 
Periodo d’imposta di 
corretta competenza 
del componente 
(50) 
Risultato di periodo 
rideterminato 
(230) (280) (310) 
Periodo d’imposta di 
recupero della 
maggior perdita 
Modalità di recupero 
Dichiarazione 
integrativa di 
sintesi dei 
differenziali 
(UNICO 
2012) 

*Tale ammontare tiene conto delle modalità di utilizzo delle perdite pregresse di cui all’articolo 84, comma 1, del TUIR, come 
emendato dal decreto legge n. 98 del 2011. 

Il contribuente -ferma restando la ripresa a tassazione del componente 
rilevato in bilancio nel periodo d’imposta 2012 -potrà imputare nel 2009 il 
componente negativo riliquidando, in via autonoma, la dichiarazione dell’anno. 
Nell’esempio si ridetermina la perdita fiscale del 2009 portandola da (180) a 

(230) e, conseguentemente, sarà necessario ricalcolare le perdite riportabili dei 
18 



successivi periodi d’imposta fino al periodo d’imposta 2011 (annualità 
emendabile entro il 30 settembre 2013). 

Il nuovo ammontare delle perdite riportabili potrà, pertanto, essere 
indicato nella dichiarazione integrativa di UNICO 2012 che può essere ancora 
presentata entro il 30 settembre 2013. 

Infine, si supponga il caso, sempre mutuato dal precedente esempio, in cui 
il periodo d’imposta oggetto di correzione presenta un risultato di periodo 
negativo ed i successivi evidenziano un reddito complessivo netto ai sensi 
dell’articolo 75 del TUIR [lettera c)]. 

In particolare, si ipotizzi che, nel 2012, il contribuente abbia rilevato 
l’omessa imputazione di un costo di competenza del 2009, che si è chiuso con 
una perdita di 180 che potrà essere rettificata includendo il componente negativo 
non imputato per errore. I successivi periodi d’imposta risultano in utile (vedi 
tabella 5). 

Tabella 5 

ANNO D’IMPOSTA 
2009 2010 2011 2012 
Reddito/perdita (180) 410 300 150 
Perdite scomputabili -(180) -
Reddito 
imponibile/perdita 
(180) 230 300 150 
Anno di rilevazione 
della correzione 
dell’errore contabile 
Periodo d’imposta di 
corretta competenza 
del componente 
(50) 
Risultato di periodo 
rideterminato 
(230) 180 
Periodo d’imposta di 
recupero della 
maggiore perdita 
Modalità di recupero Dichiarazione 
integrativa di 

19 



sintesi dei 
differenziali 
(UNICO 
2012) 

Il contribuente -ferma restando la ripresa a tassazione del componente 
rilevato in bilancio nel periodo d’imposta 2012 -potrà imputare nel 2009 il 
componente negativo riliquidando, in via autonoma, la dichiarazioni dell’anno. 
Nell’esempio si ridetermina la perdita fiscale del 2009 portandola da (180) a 

(230) e, conseguentemente, sarà necessario ricalcolare gli importi delle 
dichiarazione dei successivi periodi d’imposta fino al periodo d’imposta 2011 
(annualità emendabile entro il 30 settembre 2013). 
L’eccedenza di versamento risultante nel 2010 per effetto delle 
riliquidazioni successive potrà, pertanto, essere indicata nella dichiarazione 
integrativa a favore UNICO 2012, che può essere presentata entro il 30 settembre 
2013. 

Le modalità di assoggettamento a tassazione del componente positivo 

Il contribuente che rilevi errori consistenti nell’omessa imputazione di 
elementi positivi è tenuto -prima di procedere alla sterilizzazione del 
componente positivo rilevato in bilancio -a presentare dichiarazione integrativa, 
ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998 (di seguito, 
“dichiarazione integrativa a sfavore”) entro i termini per l’accertamento ai sensi 
del citato articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, in forza del quale 
“Salva l’applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta 
regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere 
integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione 
da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli 
conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la 
dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del 

20 



Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive 
modificazioni”. 

Qualora lo stesso provveda a presentare tale dichiarazione entro i termini 
previsti dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, potrà avvalersi 
della riduzione delle sanzioni applicabili alla fattispecie concreta, secondo le 
misure e le modalità previste per il ravvedimento operoso e sempreché la 
violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, 
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali 
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. 

In particolare, nella fattispecie in esame torna applicabile la sanzione di 
cui all’articolo 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 in forza del quale “Se nella 
dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile 
inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o 
un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 
cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. 
La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite 
detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse 
sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte”. 

Tabella 6 

ANNO D’IMPOSTA 
2011 2012 
Reddito/perdita 300 150 
Perdite scomputabili --
Reddito imponibile/perdita 300 150 
Anno di rilevazione della correzione 
dell’errore contabile 
Periodo d’imposta di corretta competenza 
del componente 
50 
Reddito imponibile/perdita rideterminato 350 
Periodo d’imposta di ripresa a tassazione X 

21 



Modalità di rappresentazione Dichiarazione 
integrativa a sfavore 
(Unico 2012) 

Qualora l’annualità in cui il componente positivo è stato omesso produca 
effetti anche con riferimento alle annualità successive, è necessario ricostruire 
tutte le annualità d’imposta successive a quella per cui è stata presentata 
dichiarazione rettificativa ai sensi del comma 2 che siano interessate dall’errore. 

Si pensi, ad esempio, al caso in cui l’anno oggetto di correzione ai fini 
fiscali si sia chiuso in perdita e la variazione in aumento del ricavo, riducendo 
l’ammontare delle perdite dell’anno, non incida sul versamento dell’imposta 
dovuta per l’anno. 

In tale caso, il contribuente sarà tenuto a presentare tante dichiarazioni 
integrative a sfavore, in cui si producono gli effetti dell’imputazione del 
componente positivo, quante sono le annualità precedenti a quella ancora aperta. 

Ciò detto, per esaminare nel dettaglio come si possano concretamente 
applicare i principi appena illustrati, si riportano alcuni esempi riguardanti le 
seguenti tre tipologie di situazioni: 

a) l’annualità oggetto di errore e le successive abbiano evidenziato un 
risultato positivo; 

b) l’annualità oggetto di errore e le successive abbiano evidenziato una 
perdita fiscale; 

c) l’annualità oggetto di errore e le successive abbiano risultati positivi in 
alcuni periodi d’imposta e perdite fiscali in altri. 

Con riferimento alla lettera a), si ipotizzi che, nel 2012, il contribuente 
abbia rilevato l’omessa imputazione di un ricavo di competenza del 2009. Sia il 
periodo d’imposta 2009 che i successivi hanno evidenziato un risultato 
complessivo netto positivo (vedi tabella 7). 

22 



Tabella 7 

ANNO D’IMPOSTA 
2009 2010 2011 2012 
Reddito/perdita 180 230 200 150 
Perdite scomputabili ----
Reddito 
imponibile/perdita 
180 230 200 150 
Anno di rilevazione 
della correzione 
dell’errore contabile 
Periodo d’imposta di 
corretta competenza 
del componente 
50 
Risultato di periodo 
rideterminato 
230 
Periodo d’imposta di 
ripresa a tassazione X 
Modalità di 
rappresentazione 
Dichiarazione 
integrativa a 
sfavore 
(UNICO 
2010) 

Il contribuente dovrà imputare nel 2009 il componente positivo 
presentando apposita dichiarazione integrativa a sfavore e provvedendo al 
versamento della maggiore imposta dovuta per il 2009. Successivamente, potrà 
operare la sterilizzazione del componente rilevato in bilancio nel periodo 
d’imposta 2012. 

L’ulteriore esempio di cui alla tabella n. 8 è quello in cui il contribuente 
abbia omesso di imputare un ricavo di competenza del 2009 e sia il periodo 
d’imposta 2009 che i successivi abbiano evidenziato perdite fiscali [lettera b)]. 

23 



Tabella 8 

ANNO D’IMPOSTA 
2009 2010 2011 2012 
Reddito/perdita (180) (50) (30) 150 
Perdite scomputabili -(180) (230) (210) 
Reddito 
imponibile/perdita 
(180) (230) (260) 30* 
Anno di rilevazione 
della correzione 
dell’errore contabile 
Periodo d’imposta di 
corretta competenza 
del componente 
50 
Risultato di periodo 
rideterminato 
(130) (180) (210) 
Anno di ripresa a 
tassazione 
X X X 
Modalità di 
rappresentazione 
Dichiarazione 
integrativa a 
sfavore 
(UNICO 
2010) 
Dichiarazione 
integrativa a 
sfavore 
(UNICO 
2011) 
Dichiarazione 
integrativa a 
sfavore 
(UNICO 
2012) 

*Tale ammontare tiene conto delle modalità di utilizzo delle perdite pregresse di cui all’articolo 84, comma 1, del TUIR, come 
emendato dal decreto legge n. 98 del 2011. 

Il contribuente dovrà imputare nel 2009 il componente positivo 
riliquidando la dichiarazione dell’anno e quelle successive. Successivamente, 
potrà operare la sterilizzazione del componente rilevato in bilancio nel periodo 
d’imposta 2012. 

Ultima ipotesi riguarda il caso di cui alla precedente lettera c), in cui il 
periodo d’imposta oggetto di correzione fiscale presenta un risultato di periodo 
negativo ed i successivi evidenziano un reddito complessivo netto ai sensi 
dell’articolo 75 del TUIR. 

Si ipotizzi che, nel 2012, il contribuente abbia rilevato l’omessa 
imputazione di un ricavo di competenza del 2009. Quest’ultimo periodo 
d’imposta chiude con una perdita di 180 che dovrà essere rettificata in 

24 



diminuzione includendo il componente positivo non imputato per errore. I 
successivi periodi d’imposta risultano in utile. 

Tabella 9 

ANNO D’IMPOSTA 
2009 2010 2011 2012 
Reddito/perdita (180) 410 300 150 
Perdite scomputabili -(180) --
Reddito 
imponibile/perdita 
(180) 230 300 150 
Anno di rilevazione 
della correzione 
dell’errore contabile 
Periodo d’imposta di 
corretta competenza 
del componente 
50 
Risultato di periodo 
rideterminato 
(130) 280 
Periodo d’imposta di 
ripresa a tassazione e 
rideterminazione 
imponibili 
X X 
Modalità di 
rappresentazione 
Dichiarazione 
integrativa a 
sfavore 
(UNICO 
2010) 
Dichiarazione 
integrativa a 
sfavore 
(UNICO 
2011) 

Il contribuente dovrà imputare nel 2009 il componente positivo 
rettificando la dichiarazione dell’anno e quella successiva. In seguito, potrà 
operare la sterilizzazione del componente rilevato in bilancio nel periodo 
d’imposta 2012. 

Ipotesi particolari 

Nel successivi paragrafi, infine, si esaminano ulteriori fattispecie nelle 
quali: 

25 



• 
si assiste alla contemporanea correzione di errori contabili derivanti dalla 
mancata imputazione nel corretto esercizio di competenza sia di 
componenti negativi che positivi; 
• 
si verifica l’ipotesi in cui il contribuente non ha imputato il componente 
negativo nel corretto esercizio di competenza e, in un periodo d’imposta 
successivo, abbia contabilizzato -al conto economico o nello stato 
patrimoniale -un componente negativo per dare evidenza all’errore e lo 
abbia dedotto. 
6.1 
Omessa imputazione di un componente negativo e omessa rilevazione 
di un componente positivo 
Con riferimento all’ipotesi in cui, nel rispetto delle indicazioni contenute 
nei principi contabili, si assiste alla contemporanea correzione di errori contabili 
derivanti dalla mancata imputazione nel corretto esercizio di competenza sia di 
componenti negativi che positivi si precisa che tale correzione può avere ad 
oggetto la medesima annualità ovvero annualità diverse. 

Con riferimento alla prima ipotesi, è necessario distinguere a seconda che, 
a seguito della correzione di errori relativi allo stesso anno, il risultato sia o meno 
complessivamente a favore del contribuente. Per dare evidenza a tale 
ricostruzione sarà necessario: 

-in caso di esito favorevole al contribuente (componenti positivi inferiori ai 
componenti negativi), presentare una dichiarazione integrativa a favore 
qualora i termini di cui al citato articolo 2, comma 8-bis siano ancora 
pendenti. Qualora l’annualità oggetto di errore non sia più emendabile, al 
fine di riconoscere al contribuente la possibilità di dare evidenza 
all’elemento di costo non dedotto e di ricavo non tassato, nei limiti di 
quanto sopra argomentato, sarà necessario riliquidare autonomamente la 
relativa dichiarazione e, nell’ordine, le dichiarazioni presentate per le 
annualità successive, fino a quella emendabile ai sensi del citato articolo 

26 



2, comma 8-bis, per la quale il contribuente è tenuto a presentare apposita 
dichiarazione integrativa agli uffici dell’Amministrazione finanziaria; 

-in caso di esito sfavorevole al contribuente (componenti positivi superiori 
ai componenti negativi), è necessario presentare dichiarazione integrativa 
a sfavore, secondo le modalità rappresentate al paragrafo 5. 

Tanto premesso, per esaminare nel dettaglio come si possano 
concretamente applicare i principi appena illustrati, si riporta il seguente 
esempio, riguardante l’ipotesi di omessa imputazione di componenti negativi e 
positivi di competenza del medesimo periodo d’imposta. 

In particolare, si ipotizzi che, nel 2012, il contribuente abbia rilevato 
l’omessa imputazione di un costo e contemporaneamente abbia registrato un 
componente positivo entrambi di competenza del 2009. Inoltre, s’immagini che 
quest’ultimo periodo si sia chiuso con una perdita di 180 ed i successivi periodi 
d’imposta risultino in utile. 

Tabella 10 

ANNO D’IMPOSTA 
2009 2010 2011 2012 
Reddito/perdita (180) 410 300 150 
Perdite scomputabili -(180) --
Reddito 
imponibile/perdita 
(180) 230 300 150 
Anno di rilevazione 
della correzione 
dell’errore contabile 
Periodo d’imposta di 
corretta competenza 
del componente 
(50) 
25 
Risultato di periodo 
rideterminato 
(205) 205 
Periodo d’imposta di 
recupero della 

27 



maggiore perdita 
Modalità di recupero 
Dichiarazione 
integrativa di 
sintesi dei 
differenziali 
(UNICO 
2012) 

Il contribuente potrà imputare nel 2009 il componente negativo e 
contemporaneamente dovrà rilevare, ai fini fiscali, quello positivo riliquidando, 
in via autonoma, la dichiarazioni dell’anno. Successivamente, potrà operare la 
sterilizzazione del componente rilevato in bilancio nel periodo d’imposta 2012. 

Nell’esempio si ridetermina la perdita fiscale del 2009 portandola da (180) 
a (205); ciò avviene sommando algebricamente il componente negativo pari a 

(50) e quello positivo pari a 25. Conseguentemente, sarà necessario ricalcolare le 
perdite riportabili dei successivi periodi d’imposta fino a quello relativo al 2011 
(annualità ancora emendabile). 
L’eccedenza di imposte versate nel 2010 dovrà essere indicata nella 
dichiarazione integrativa di UNICO 2012 che può essere ancora presentata entro 
il 30 settembre 2013. 

Come anticipato, si potrebbe verificare, altresì, l’ipotesi di correzione di 
errori contabili derivanti dall’omessa imputazione sia di componenti negativi che 
di componenti positivi nel corretto esercizio di competenza quando questo sia 
riferibile ad annualità diverse. In tale ipotesi, è necessaria l’applicazione sia dei 
principi espressi per l’ipotesi di omessa imputazione di componenti negativi 
(paragrafo 4) per quelli per l’ipotesi di omessa imputazione di componenti 
positivi (paragrafo 5). 

Va da sé che, in considerazione dell’obbligo per il contribuente di 
presentare dichiarazione integrativa a sfavore, laddove nelle annualità oggetto di 
correzione contabile emerga un risultato complessivamente a sfavore per il 
contribuente, sarà necessario presentare dichiarazione integrativa a sfavore, 
secondo le modalità già chiarite (paragrafo 5). 

28 



Si ipotizzi, riprendendo l’esempio precedente, che, nel 2012, il 
contribuente abbia rilevato l’omessa imputazione di un costo di competenza 
dell’anno 2009, pari a 50, e di un componente positivo di competenza del 2010, 
pari a 75. 

Tabella 11 

ANNO D’IMPOSTA 
2009 2010 2011 2012 
Reddito/perdita (180) 410 300 150 
Perdite scomputabili -(180) --
Reddito 
imponibile/perdita 
(180) 230 300 150 
Anno di rilevazione 
della correzione 
dell’errore contabile 
Periodo d’imposta di 
corretta competenza 
del componente 
(50) . 
75 
Risultato di periodo 
rideterminato 
(230) 255 
Periodo d’imposta di 
recupero maggior 
perdita 
Modalità di 
rappresentazione 
Dichiarazione 
rettificativa a 
sfavore 
Unico 2011, 
redditi 2010 

Il contribuente potrà imputare nel 2009 il componente negativo 
riliquidando, in via autonoma, la dichiarazione dell’anno e dovrà rilevare, ai fini 
fiscali il componente positivo attraverso la presentazione di una dichiarazione 
rettificativa a sfavore, in cui inserire anche gli esiti della riliquidazione della 
dichiarazione relativa al 2009. 

Nell’esempio si ridetermina la perdita fiscale del 2009 portandola da (180) 
a (230), ciò avviene sommando il componente negativo pari a (50). Nel periodo 

29 



d’imposta successivo, l’inclusione del componente positivo pari a 75 comporta la 
necessità di presentare una dichiarazione integrativa a sfavore per il 2010, 
provvedendo a versare le maggiori imposte. 

6.2 
Omessa imputazione di un componente negativo e deduzione del 
componente rilevato quale correzione dell’errore 
Per quanto concerne il caso in cui il contribuente non abbia imputato il 
componente negativo nel corretto esercizio di competenza e, in un periodo 
d’imposta successivo, abbia contabilizzato -al conto economico o nello stato 
patrimoniale -un componente negativo per dare evidenza all’errore e lo abbia 
dedotto, il contribuente sarà tenuto, in via preventiva rispetto al recupero del 
componente originario (secondo le modalità di seguito rappresentate), ad 
eliminare gli effetti dell’erronea imputazione, presentando dichiarazione 
integrativa a sfavore, e provvedendo al versamento delle maggiori imposte 
eventualmente dovute per l’anno. 

A tale fine, potrà avvalersi della riduzione delle sanzioni secondo le 
misure e modalità previste per il ravvedimento operoso dall’articolo 13 del 
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se la predetta dichiarazione sia stata presentata 
entro i termini previsti dal medesimo articolo 13. 

Tale disposizione prevede che “la sanzione è ridotta, sempreché la 
violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, 
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali 
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: 

(…) 

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle 
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, 
avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa 

30 



all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non 
è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore”. 

Si ipotizzi al riguardo che, nel 2011, il contribuente abbia rilevato in 
bilancio la correzione di un errore contabile riferibile all’esercizio 2009 e abbia 
dedotto il componente negativo iscritto per rettificare l’errore contabile nel 
medesimo periodo d’imposta. Il contribuente è tenuto preventivamente ad 
emendare UNICO 2012, provvedendo al versamento delle maggiori imposte 
dovute. 

Tabella 12 

ANNO D’IMPOSTA 
2009 2010 2011 2012 
Reddito/perdita 300 400 500 150 
Perdite scomputabili ----
Reddito 
imponibile/perdita 
300 400 500 150 
Anno di rilevazione 
della correzione 
dell’errore contabile 
Periodo d’imposta di 
corretta competenza 
del componente 
(100) 
Modifica prodromica 
al recupero del 
componente non 
imputato 
Dichiarazione 
integrativa a 
sfavore 
(UNICO 
2012) 

Ciò premesso, si rinvia alle modalità con cui può essere recuperata la 
deduzione nel corretto periodo d’imposta di competenza, come chiarito nei 
precedenti paragrafi. 

31 



7 Gli effetti sulla determinazione del valore della produzione netta 

Le modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta 
regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446 (di seguito, IRAP), così come modificate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 
244 (di seguito legge finanziaria per il 2008), prevedono che “i componenti 
positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di 
corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai 
principi contabili adottati dall’impresa”. 
Come anticipato nella premessa, la necessità di garantire il rispetto del 
principio di competenza risponde all’esigenza di non lasciare il contribuente 
arbitro dell’imputazione, in un periodo di imposta o in un altro, degli elementi 
reddituali positivi e negativi. 

Tale principio, quindi, impone di dare rilievo ai fini fiscali esclusivamente 
alle corrette imputazioni temporali senza consentire l’applicazione di deroghe al 
principio di competenza stesso come avviene in bilancio nell’ipotesi di 
contabilizzazione di errori contabili (cfr. paragrafo 1). 

Ciò premesso, resta fermo quanto affermato nella circolare n. 27/E del 26 
maggio 2009 per cui le componenti reddituali positive restano imponibili con 
riferimento all’esercizio di competenza e, di conseguenza, il loro mancato 
concorso alla formazione della base imponibile, a seguito delle rettifiche operate 
dall’ufficio accertatore, resta sanzionabile con riferimento al periodo d’imposta 
in cui l’operazione doveva essere correttamente contabilizzata. 

Diversamente, si applicano i chiarimenti forniti nel presente documento di 
prassi, nell’ipotesi in cui, nel rispetto dei corretti principi contabili, i contribuenti 
procedano alla correzione di errori contabili. 

8 Gli effetti sui termini per lo svolgimento dell’attività di controllo 

In ultima analisi si osserva che la possibilità di tenere conto delle 
correzioni degli errori con le modalità precedentemente indicate, deve essere 

32 



coordinata, da un lato, con i termini previsti dall’ordinamento, a pena di 
decadenza, per il contribuente che intende modificare la dichiarazione in proprio 
favore (per sintetizzare le variazioni derivanti dalla riliquidazione, in via 
autonoma, delle precedenti dichiarazioni) o in proprio sfavore, dall’altro, con i 
termini previsti per l’amministrazione finanziaria, sempre a pena di decadenza, 
per esercitare il proprio potere di accertamento. 

Ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 “Gli 
avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 
dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la 
dichiarazione”. 

Nelle fattispecie qui trattate, sia con particolare riferimento all’ipotesi in 
cui il contribuente intenda, attraverso la presentazione di una dichiarazione 
integrativa a favore, recuperare un elemento negativo non dedotto in precedenti 
annualità, sia, specularmente, qualora il contribuente integri a proprio sfavore la 
dichiarazione, per rilevare errori consistenti nell’omessa imputazione di elementi 
positivi, l’attività accertativa degli uffici si esplica in relazione e nei limiti degli 
elementi rappresentati nella medesima dichiarazione. Tali dichiarazioni 
rappresentano, infatti, lo strumento mediante il quale il contribuente può ottenere 
il riconoscimento di elementi rilevanti ai fini fiscali altrimenti non più opponibili 
all’amministrazione Finanziaria per decorrenza dei termini ed è, pertanto, da 
ritenere idonea a “rigenerare” l’efficacia degli stessi nell’annualità di 
presentazione. 

Pertanto, l’attività accertativa degli uffici si esplica nei termini di 
decadenza di cui al citato articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, calcolati a 
partire dall’anno di presentazione della dichiarazione integrativa, in relazione e 
nei limiti degli elementi “rigenerati” in tale dichiarazione. 

Ad esempio, se il contribuente, nell’anno 2013, fa valere l’esistenza di 
elementi di costo non dedotti nel 2008 presentando la dichiarazione integrativa a 
favore di UNICO 2012, gli uffici potranno controllare, entro il 31 dicembre 2017 

33 



(termine di accertamento di tale dichiarazione integrativa), i nuovi elementi 
“rigenerati”, riferibili al periodo d’imposta 2008 ed ai successivi. 

La rilevanza costituzionale delle disposizioni che presiedono al principio 
di capacità contributiva riferibile al singolo periodo d’imposta impone, infatti, di 
riconoscere al contribuente la possibilità di correggere errori che abbiano inciso 
sulla stessa, in dichiarazioni ancora soggette al potere di accertamento. Il 
contribuente, tuttavia, esercita tale facoltà con la necessaria consapevolezza del 
pieno controllo da parte degli uffici delle annualità a cui è riferibile la sussistenza 
dei presupposti che fondano la richiesta e di quelle successivamente interessate. 
È, inoltre, necessario che, a tale fine, il contribuente sia in possesso di tutta la 
documentazione idonea a comprovare la puntuale sussistenza dei presupposti 
sostanziali dell’istanza e che provveda ad esibirla agli uffici nell’ambito della 
relativa attività istruttoria. 

Nei limiti di quanto appena evidenziato, il contribuente può rappresentare 
all’Amministrazione Finanziaria la correzione di errori che incida in periodi 
d’imposta oggetto di precedente attività di controllo nell’ipotesi in cui il relativo 
atto di accertamento si sia reso definitivo, anche per adesione. 

*** 

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi 
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici. 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 






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