02/09/13

DIVISIONE EREDITARIA (VELOCE)

Con Decreto Legge n. 69 del 21/6/2013 chiunque prende parte ad una comunione ereditaria e non, avente ad oggetti beni in eredità, questi eredi potranno accordarsi tra tutti gli eredi.

Il recente Decreto ha aggiunto al codice di procedura civile (c.p.c.) un nuovo articolo, il 791 bis c.p.c., con il quale viene disciplinato un nuovo procedimento di scioglimento della comunione.

Il nuovo procedimento in Camera di Consiglio, disciplinato dagli artt. 737 e ss. c.p.c., permette ai condividenti, se saranno d’accordo, di rivolgersi al Tribunale per ottenere la nomina di un professionista tra cui un Notaio che si occupi dell’intera procedura di divisione.

La tabella di seguito riportata pone a confronto lo scioglimento della comunione con il procedimento in cui la domanda sia fatta da uno solo o da una parte dei condomini (art. 784 c.p.c.).

Il confronto evidenzia che i vantaggi del nuovo istituto dovrebbero risiedere tutti nell’ accordo preventivo tra le parti e nella celerità della conclusione del procedimento.

DECRETO DEL FARE N. 69/2013

Art. 76
(Divisione a domanda congiunta demandata al notaio)
1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 791, e' aggiunto
il seguente:
"791-bis (Divisione a domanda congiunta) Quando non sussiste
controversia sul diritto alla divisione ne' sulle quote o altre
questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali
creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto
l'opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al
tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio
avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni di
divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere
trascritto a norma dell'articolo 2646 del codice civile. Si procede a
norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con decreto, nomina
il notaio eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di
quest'ultimo, nomina un esperto estimatore.
Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha
sottoscritto il ricorso, il notaio rimette gli atti al giudice che,
con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la
cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto e' reclamabile
a norma dell'articolo 739.
Il notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori
iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato
diritti sull'immobile a norma dell'articolo 1113 del codice civile,
nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di
divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e
da' avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della
vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro
III, Titolo II, Capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del
prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne da'avviso
alle parti e agli altri interessati.
Ciascuna delle parti o degli altri interessati puo' ricorrere al
Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione
dell'avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto
di divisione. Sull'opposizione il giudice procede secondo le
disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III bis; non si
applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo
702-ter. Se l'opposizione e' accolta il giudice da' le disposizioni
necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette
le parti avanti al notaio.
Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata
proposta opposizione, il notaio deposita in cancelleria il progetto
con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo
il progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli
adempimenti successivi.".

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