02/09/13

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA N. 18388 DEL 31/7/2013 ACCERTAMENTO

Il nucleo della motivazione della sentenza gravata consiste nell'affermazione che la contribuente, non avendo mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi per gli anni dal 2001 al 2005, per tali anni non disponeva di alcun reddito "o comunque disponeva di un reddito familiare modesto, essendo a carico del marito che dichiarava redditi  pari a € 18.000"; da tale accertamento di fatto il giudice di merito trae la conseguenza che - pur tenendo conto di quanto dedotto dalla contribuente con riferimento alla stipula di un mutuo, ai riscatti di polizze e ad altri disinvestimenti effettuati nel 2005 - risulterebbe non provato come la contribuente potesse, in assenza di redditi personali, sostenere il servizio del mutuo e mantenere l'immobile.


SI PUO' LEGGERE LA SENTENZA DI SEGUITO:

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI – T CIVILE
Ordinanza 26 giugno – 31 luglio 2013, n. 18388

(Presidente Cicala – Relatore Cosentino)

Rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito

integralmente trascritta:

« La sig.ra I. P. ricorre contro l'Agenzia delle Entrate, per la cassazione della sentenza con cui la commissione

Tributaria Regionale della Lombardia - pronunciandosi sulla impugnativa di un avviso di accertamento Irpef che

aveva determinato in euro 27.000 il reddito della contribuente per l'anno 2002, utilizzando il procedimento di

accertamento per redditometro ex articolo 38 d.p.r. 600/73 - ha accertato tale reddito nella misura di euro 18.000.

L'atto impositivo aveva attribuito alla ricorrente il reddito di € 27.000 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005,

spalmando su tali anni - in relazione ai quali la contribuente non aveva dichiarato alcun reddito - l'importo di €

135.000 versato dalla contribuente (in aggiunta al retratto di un mutuo trentennale di euro 700.000) in pagamento

di un acquisto immobiliare effettuato il 28 luglio 2005.

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto inattendibile la situazione reddituale presentata dalla

contribuente negli anni oggetto di accertamento (nei quali la stessa era fiscalmente a carico del marito),

considerando non del tutto probanti le difese da costei sviluppate e, in definitiva, ritenendo che negli anni in

questione la stessa avesse realizzato un reddito inferiore a quello accertato dall'Ufficio ma non inferiore a

quello del di lei marito (accertato in sentenza in euro 18.000 l'anno).

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia il vizio di insufficiente motivazione della sentenza gravata per omessa

valutazione delle prove fornite dalla contribuente.

Il ricorso è fondato.

Il nucleo della motivazione della sentenza gravata consiste nell'affermazione che la contribuente, non avendo mai

presentato alcuna dichiarazione dei redditi per gli anni dal 2001 al 2005, per tali anni non disponeva di alcun

reddito "o comunque disponeva di un reddito familiare modesto, essendo a carico del marito che dichiarava redditi

pari a € 18.000"; da tale accertamento di fatto il giudice di merito trae la conseguenza che - pur tenendo conto di

quanto dedotto dalla contribuente con riferimento alla stipula di un mutuo, ai riscatti di polizze e ad altri

disinvestimenti effettuati nel 2005 - risulterebbe non provato come la contribuente potesse, in assenza di redditi

personali, sostenere il servizio del mutuo e mantenere l'immobile.

A prescindere dalla illogicità insita nell'argomentazione che pretende di desumere la presenza di redditi personali

della contribuente nell'anno 2002 dal fatto che costei ha iniziato nel 2005 a sostenere le spese di servizio del

mutuo e di mantenimento dell'immobile, appare comunque decisiva la considerazione che l'accertamento di fatto

contenuto nella sentenza gravata secondo cui il reddito familiare goduto dalla famiglia della contribuente negli

anni dal 2001 al 2005 sarebbe ammontato a euro 18.000 annui contrasta con la circostanza menzionata nella sentenza

di primo grado (riprodotta in parte qua a pag. 6 del ricorso per cassazione, in osservanza dell'onere di

autosufficienza) che dai modelli di dichiarazione dei redditi presentati per gli anni 2004 e 2005 dal coniuge della

contribuente, e da quest'ultima prodotti nel giudizio di primo grado, emergerebbe che i redditi da quello

dichiarati per i suddetti anni sarebbero ammontati, rispettivamente, ad € 79.060 e ad € 79.907. Tale circostanza,

evidentemente decisiva ai fini dell'accertamento del reddito familiare della contribuente per il periodo 2001/2005,

sul quale si fonda la ratio decidendi della sentenza gravata, risulta totalmente ignorata dalla sentenza gravata,

la cui motivazione risulta pertanto insufficiente. Si propone quindi l'accoglimento del ricorso, la cassazione

della sentenza gravata e il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, perché motivi in ordine

ai redditi percepiti dal marito della contribuente nel periodo rilevante ai fini dell'accertamento per cui è

causa..» che né l'Agenzia delle entrate né il ministero delle Finanze si sono costituiti; che la relazione è stata

comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente; che non sono state depositate memorie

difensive.

Considerato che nei confronti del Ministero delle Finanze il ricorso va dichiarato inammissibile, non avendo il

Ministero partecipato al giudizio di merito;

- che, per quanto concerne il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle entrate, il Collegio condivide le

argomentazioni esposte nella relazione;

- che quindi il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero delle Finanze e accolto nei

confronti dell'Agenzia delle entrate;

- che, pertanto, la sentenza gravata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione tra contribuente ed Agenzia delle entrate (non

essendovi luogo alla regolazione delle spese tra contribuente e Ministero, non essendosi quest'ultimo costituito in

questa sede).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle Finanze e lo accoglie nei confronti

dell'Agenzia delle entrate; cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra

contribuente ed Agenzia delle entrate.

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