14/01/14

DURC o documento unico di regolarità contributiva.

DURC  (REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)
In base alle disposizioni del D.M. 13 marzo 2013, l’Inps, gli altri Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il Documento unico di regolarità contributiva DURC alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008 e conv. da L. n. 2/2009.

I crediti in questione, secondo quanto disposto dall’art. 1 del D.M. del 13 marzo 2013, vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere:certi, liquidi ed esigibili; e di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati; quanto alla loro certificazione si rinvia ai contenuti delle circolari già emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze (nn. 35 e 36 del 2012 e nn. 17, 19 e 30 del 2013). Secondo l’art. 2 del D.M. e la circolare n. 40 del 2013 del Ministero del lavoro, in presenza della certificazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, l’Inps, gli altri Istituti previdenziali e le Casse edili devono emettere il DURC “con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo”. Questa è una particolare disposizione che consente il rilascio di un DURC attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse. Il Ministero chiarisce che tale specifico Documento DURC è rilasciato “su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati”. Questo significa che, qualora il DURC debba essere richiesto d’ufficio da parte di una Pubblica Amministrazione (come nel caso degli edili) il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all'interno del quale è prevista tale acquisizione d’ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica e che conseguentemente il DURC dovrà essere acquisito “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”.Tale certificazione potrà essere esibita direttamente agli Istituti previdenziali (Inps) e/o Casse edili, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato per sanare una irregolarità contributiva ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007. In questa ipotesi l’Inps, gli Istituti e/o le Casse edili rilasceranno, ove ne ricorrano le condizioni, un DURC “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012” ancorché non sia stato richiesto esplicitamente dalle stazioni appaltanti. In entrambe le ipotesi, il soggetto titolare dei crediti certificati deve comunicare gli estremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento) ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella Piattaforma informatica. Tale codice, con validità temporanea, è rilasciato al titolare del credito per consentire l’accesso alla Piattaforma informatica. La verifica dei crediti certificati ai fini del rilascio del DURC. L’Inps, gli Istituti previdenziali e le Casse edili, ai fini del rilascio del Documento, potranno pertanto verificare, per mezzo della predetta Piattaforma e attraverso il codice acquisito, come sopra chiarito, per il tramite dell’amministrazione richiedente ovvero direttamente dall’interessato nella fase di regolarizzazione, l’esistenza di tali certificazioni di credito. La Piattaforma consentirà infatti di produrre un documento informatico attestante l’esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell’emissione del DURC, se richiesto da impresa. Analogo procedimento trova applicazione nell’ipotesi di richiesta di DURC effettuata direttamente dall’interessato, nei casi espressamente previsti ex art. 90, comma 9 lett. a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008, ossia per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare e per la dichiarazione dell’organico medio annuo. L'inizio del descritto procedimento, il Ministero comunica nella circolare che la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC o esibite, come richiesto dall’art. 2 del D.M. 13 marzo 2013 ai fini del rilascio del DURC, sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato, agli Istituti e/o alle Casse edili nel termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007. Questi ultimi acquisiranno, tramite PEC, direttamente dall’ amministrazione certificatrice, la conferma dell’esistenza e della validità della certificazione.DURC valido per 120 giorni dalla data di rilascio. Il Ministero nella circolare chiarisce “che la disciplina contenuta all’art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012, pur rivestendo un carattere di specialità rispetto alle disposizioni che regolano il rilascio del DURC, non rappresenta una deroga alle vigenti disposizioni introdotte dall’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, che stabilisce che il Documento sia considerato valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio”.DURC, certificazione e potere sanzionatorio dell’Inps o Cassa Edile. Data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi. Contenuto e modalità di utilizzo del DURC in presenza della certificazione. Ma Come si utilizza il DURC? Il documento in questione può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, ivi compresa pertanto la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’ art. 38, c. 1, lett i), DLgs n. 163/2006, con la quale l’impresa attesta che non ha “commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”. Il D.M. al comma 3 dell’art. 3, come già detto, ha ampliato le ipotesi di intervento sostitutivo della stazione appaltante estendendolo anche alle ipotesi delle erogazioni a carico delle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati. Con tale ultima disposizione il Legislatore ha voluto fissare, in modo positivo, il principio per il quale la pubblica amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC.









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