Affinchè possa attuarsi il differimento dell'esigibilità considerato nell'Iva per cassa, il cessionario deve essere ricompreso nel D.L. 82/2012, art. 32/bis, e deve agire nel regime d'impresa. Se il cliente fornisce al cedente del bene o colui che effettua una prestazione di servizi e gli fornisce il proprio codice fiscale, si tratta di un soggetto che non ha un'attività, pertanto deriva che il regime di cassa è inapplicabile e l'Iva è dovuta ordinariamente.
Infatti l'iva deve essere esigibile al momento dell'operazione in base al DPR 633/72, art. 6, importante è anche la circolare n 44/E del 2012.
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