Il 12 febbraio 2014 entreranno in vigore gli obblighi di segnalazione dei contratti derivati (sia OTC sia negoziati su mercati regolamentati) ai repertori di dati sulle negoziazioni, previsti dal Regolamento EMIR, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 4 luglio 2012.
Gli obblighi di segnalazione si applicano anche alle controparti non finanziarie (ovvero imprese diverse da controparti centrali, banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione/riassicurazione, enti pensionistici aziendali o professionali, OICVM o loro società di gestione, fondi di investimento alternativo).
La circolare commenta gli obblighi in capo alle controparti non finanziarie, previsti sia dal Regolamento che dai regolamenti di esecuzione del dicembre 2012, nonché dai regolamenti delegati del febbraio 2013.
Oltre agli obblighi di segnalazione, le controparti non finanziarie devono compensare presso una controparte centrale i derivati OTC conclusi che superano determinate soglie e adottare tecniche di mitigazione dei rischi per gli strumenti finanziari derivati OTC non compensati.
Gli obblighi di compensazione non sono ancora entrati in vigore, in attesa degli standard tecnici dell'ESMA che devono definire le classi di derivati soggette a tali obblighi. Non sono ancora entrati in vigore anche una parte degli obblighi di mitigazione dei rischi, sempre per mancanza degli standard tecnici. L'entrata in vigore degli obblighi è descritta puntualmente dalla circolare.
13/02/14
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