18/02/14

Revocatoria e decorrenza termini

Domanda:

Domando un Suo parere in merito alla determinazione del momento da cui far decorrere il termine per esperire l'azione revocatoria fallimentare nel caso di possibile consecuzione fra procedure concorsuali. 
La società Alibab depositava domanda di concordato preventivo in bianco il 20.11.12.
L'istanza veniva rigettata con decreto del 19.4.13. 
In seguito la società depositava una seconda istanza di concordato il 1 agosto 2013: la società veniva quindi ammessa alla procedura di concordato con decreto del 21.10.13. 
Seguono la revoca del concordato e la dichiarazione di fallimento.
A parere dello scrivente dovrebbe operare sicuramente la consecuzione fra procedure ex art. 69 bis l.f. fin dalla prima domanda di concordato.
Ci si poneva il dubbio se si potesse eccepire la decorrenza per l'esperimento delle azioni revocatorie dalla data di pubblicazione della seconda domanda di concordato. 
Nella giurisprudenza prima della modifica art. 69 bis si parla di consecuzione quando due procedure concorsuali relative ad uno stesso imprenditore, oltre a susseguirsi nel tempo, sono correlate fra loro logicamente e vi è alla base una identica situazione di crisi (v. Cassazione 8013/1992 e Cassazione. 18437/2010). Attendo una Sua risposta grazie mille.

Risposta:

l’introduzione del secondo comma dell’art. 69 bis- che fa retrocedere l’inizio del periodo sospetto per la revocatoria alla data della pubblicazione della domanda di concordato in bianco o pieno - ha legalizzato il concetto di consecuzione e determinato anche un ampliamento dello stesso. La nuova norma, infatti, è applicabile a tutte le ipotesi in cui ad una domanda di concordato segua la dichiarazione di fallimento, a prescindere dalle ragioni che hanno giustificato quest’ultimo e dal tempo decorso tra la cessazione della prima procedura e l’apertura della seconda, ritenendosi che la previsione normativa abbia reso superflua ogni indagine circa la riconducibilità delle due procedure alla stessa situazione di insolvenza che in precedenza, in mancanza di una previsione normativa, era necessaria per giustificare la consecuzione.
Questo discorso, tuttavia, può valere, a nostro avviso, nel rapporto diretto tra concordato e fallimento, quando, cioè ad un concordato andato male (come quello aperto sulla domanda presentata l’1.8.2013 e poi revocato) segua la dichiarazione di fallimento, ma non quando ad una domanda di concordato, non ammessa segua altra domanda di concordato.
Dai fatti non si capisce, se sulla domanda di concordato in bianco presentata il 20.11.2012, sia stato concesso il termine e poi alla scadenza non sia stato ammesso il concordato in data 19.4.2013 (ipotesi più probabile, essendo impensabile che il tribunale abbia deciso sulla domanda ex art. 161 comma sesto dopo cinque mesi) oppure non sia stato proprio concesso il termine (come il dato letterale indurrebbe a propendere). Ad ogni modo, qualunque cosa si avvenuta sulla prima domanda, nessuna continuità si può porre tra la prima domanda e il fallimento; invero, anche nella prima ipotesi, in cui vi è stata la presentazione di una proposta e un piano concordatario, la procedura non è stata proprio aperta quando anche fosse stata aperta alla stessa, non è seguito il fallimento, ma altra proposta di concordato.
In sostanza, a nostro parere, il periodo sospetto per le revocatorie inizia a decorrere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 bis, dalla data della pubblicazione della domanda di concordato depositata.
I periodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese e viene fissato alla data della pubblicazione della domanda di concordato, ove a questo sia seguito il fallimento. l’art. 2467 c.c.; se, infatti, essa si considera come la conseguenza di una azione revocatoria di pagamento (consistente nel rimborso che il socio ha ricevuto del suo credito per finanziamento) trova applicazione l’art. 69 bis, con retrodatazione del decorso dell’anno alla data della pubblicazione della domanda di concordato; se invece si ritiene che l’inefficacia del rimborso sia automatica, come ad esempio per gli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, l’anno va limitato a quello anteriore alla dichiarazione di fallimento non essendosi in presenza di un’azione revocatoria, per le quali soltanto il termine viene retrodatato lo scrivente propende per quest'ultima soluzione.

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