06/10/14

INFORMAZIONI SU TFR

Sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11%. Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico e deve essere effettuata in due rate: l’ acconto entro il 16 dicembre e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24.

L’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.

Non si applica il regime di tassazione separata sulle quote di indennità di fine rapporto di importo superiore a 1.000.000 euro (questo importo concorre alla formazione del reddito complessivo). Questa disposizione (contenuta nell’articolo 24, comma 1, del Dl 201/2011) si applica in ogni caso a tutti i compensi e le indennità erogati agli amministratori delle società di capitali. Inoltre, saranno interessate dalla modifica le indennita' e i compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.


Rivalutazione del Tfr
Il fondo Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluso le quote maturate nell’anno stesso) deve essere rivalutato sulla base di un apposito coefficiente. La rivalutazione si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il coefficiente di rivalutazione è composto da un tasso fisso (1,50%) e da uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro l’indice Istat è quello che risulta nel mese in cui è avvenuta l’interruzione.

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