06/12/14

MATERIA FALLIMENTARE (VENDITA BENI DA PARTE DEL CURATORE)

da Marco Ruggeri        
Categoria: ISTRUZIONI PER LA MATERIA FALLIMENTARE

Pubblicato: 06 Dicembre 2014

La nuova legge sul fallimento ha valorizzato il ruolo e i poteri del Curatore e del Comitato dei Creditori e ridimensionato i poteri del Giudice Delegato, in particolare:
– gli atti di straordinaria amministrazione (alienazioni) sono effettuate dal
Curatore previa autorizzazione del Comitato dei Creditori. Per la trascrizione delle formalità in questione il Curatore può presentare:
una copia conforme dell'autorizzazione da parte del Comitato dei Creditori (se il fallimento è stato dichiarato con atto antecedente al 16 luglio 2006 copia conforme dell'autorizzazione del Giudice Delegato) oppure una dichiarazione sostitutiva dove assicuri che il Comitato dei Creditori ha autorizzato la vendita o che egli, in qualità di Curatore, ha reso noto ai terzi cointeressati la vendita – per gli atti di valore superiore a € 50.000,00 il Curatore ne informa preventivamente il Giudice Delegato (art.35 Legge Fallimentare) a meno che lo stesso non abbia già approvato tali adempimenti in quanto compresi nel programma di liquidazione (art.104ter Legge Fallimentare).

Sino al 31.12.2007 per la trascrizione di formalità aventi per oggetto veicoli di valore superiore a € 50.000,00, il Curatore dovrà presentare:
una copia conforme dell'informativa al Giudice Delegato o della sua
approvazione se le formalità rientrano nel programma di liquidazione
o, in sostituzione, dichiarazione sostitutiva
Dal 1° gennaio 2008 la documentazione da presentare per gli atti previsti dall'art.104ter della Legge Fallimentare è costituita dall'approvazione del Comitato dei Creditori e dall'autorizzazione del Giudice Delegato entrambe in copia conforme o, in sostituzione, da apposita dichiarazione sostitutiva.

La vendita del veicolo da parte del Curatore, a seguito di fallimento del locatario realizza una trascrizione discontinua ex art.2688 C.C. non essendo il soggetto fallito intestatario della proprietà al P.R.A. (I.P.T. applicata in misura doppia).

L' art.107 della legge fallimentare contiene la disciplina generale delle vendite (e degli altri atti di liquidazione) per le quali indica che debbano avere luogo mediante procedure competitive che coinvolgano cioè il maggior numero possibile di soggetti interessati con adeguate forme di pubblicità, al fine di ottenere il maggior ricavo per la procedura (vendite all'asta, offerte in busta chiusa ecc.) Secondo quanto previsto dall' art.108 della legge fallimentare per i veicoli iscritti al P.R.A. e  per i beni immobili, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il Giudice Delegato ordina con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo gravante sui beni.

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