14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9»;
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili,
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9»;
c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per
i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni
possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25
per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;
d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel
caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la
destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno
2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del
10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata
determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel
regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico
del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;
e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle
seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».
----------------------------------------------------------------
Commi che hanno modificano quelli sopra nel 2015 descritti:
639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa
l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale
propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a qualsiasi
uso adibiti.
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo
13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque
eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.
681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita'
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma
obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura,
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per
cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando
l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e'
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.
688. Il versamento della TASI e della TARI e' effettuato, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nonche' tramite apposito bollettino di conto corrente
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato
articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalita'
di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con
riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il
pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali e le principali associazioni
rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalita' per la
rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione,
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero dell'economia e delle finanze.
24/01/16
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