24/01/16

Legge di stabilità art. 1 comma 14

14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
    a) al comma 639, le parole: «a  carico  sia  del  possessore  che
dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle  seguenti:  «a
carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore   dell'immobile,
escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale  dal
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo  familiare,  ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9»;
    b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:
  «669. Il presupposto impositivo della TASI  e'  il  possesso  o  la
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree  edificabili,
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni  agricoli  e  dell'abitazione
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9»;
    c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Per
i fabbricati costruiti e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in  ogni
caso locati, l'aliquota e' ridotta  allo  0,1  per  cento.  I  comuni
possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino  allo  0,25
per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;
    d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Nel
caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un  soggetto  che  la
destina ad abitazione principale, escluse quelle  classificate  nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella
percentuale stabilita dal comune nel  regolamento  relativo  all'anno
2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il  termine  del
10 settembre 2014 di cui al comma 688  ovvero  nel  caso  di  mancata
determinazione della predetta percentuale stabilita  dal  comune  nel
regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento  a  carico
del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;
    e) al comma 688, le parole: «21 ottobre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».
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Commi che hanno modificano quelli sopra nel 2015 descritti:

639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si  basa  su
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato  alla  loro   natura   e   valore   e   l'altro   collegato
all'erogazione e alla  fruizione  di  servizi  comunali.  La  IUC  si
compone   dell'imposta   municipale   propria   (IMU),   di    natura
patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di   immobili,   escluse   le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai  servizi,  che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),  a  carico
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi  del  servizio  di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

669. Il presupposto impositivo della  TASI  e'  il  possesso  o  la
detenzione  a  qualsiasi   titolo   di   fabbricati,   ivi   compresa
l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale
propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a  qualsiasi
uso adibiti.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo
13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni,  l'aliquota  massima  della  TASI  non  puo'  comunque
eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

681. Nel caso  in  cui  l'unita'  immobiliare  e'  occupata  da  un
soggetto  diverso  dal  titolare  del   diritto   reale   sull'unita'
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di  un'autonoma
obbligazione tributaria. L'occupante  versa  la  TASI  nella  misura,
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30  per
cento dell'ammontare complessivo  della  TASI,  calcolato  applicando
l'aliquota  di  cui  ai  commi  676  e  677.  La  restante  parte  e'
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.

688. Il versamento della TASI e della TARI e' effettuato, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, nonche' tramite apposito bollettino di  conto  corrente
postale al quale si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  citato
articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalita'
di  pagamento  offerte  dai  servizi  elettronici  di  incasso  e  di
pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di  norma  almeno  due
rate  a  scadenza  semestrale  e  in  modo  anche  differenziato  con
riferimento  alla  TARI  e  alla  TASI.  E'  comunque  consentito  il
pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di  ciascun  anno.
Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentite  la  Conferenza
Stato-citta'  e  autonomie  locali  e  le   principali   associazioni
rappresentative dei  comuni,  sono  stabilite  le  modalita'  per  la
rendicontazione  e  la  trasmissione   dei   dati   di   riscossione,
distintamente per  ogni  contribuente,  da  parte  dei  soggetti  che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema  informativo  del
Ministero dell'economia e delle finanze.

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