23/01/16

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II criterio della cd. ultrattivita' del mandato - Cancellazione dal registro delle imprese.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II
Sentenza n. 14699 del 14 luglio 2015  
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17542/2006 proposto da:
... SAS, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE - P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, , rappresentata e difesa dall'avvocato ;
- ricorrente -
contro
... SNC, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. - P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, , presso lo studio dell'avvocato GIORGIO Stefano, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 914/2005 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2015 dal Consigliere Dott. ;
udito l'Avvocato Giorgio Stefano difensore della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. , che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento degli altri motivi del ricorso.
Svolgimento del processo
1.- La ... s.r.l. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Prato, la Ditta ..., chiedendone, tra l'altro, la condanna al risarcimento dei danni per l'eliminazione dei vizi dovuti alla messa in opera non a regola d'arte degli infissi di cui al contratto di appalto concluso con la convenuta e rappresentava che tali vizi erano stati tempestivamente denunciati. 
La convenuta (ora ... s.a.s.) si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attrice nonchè - assumendo che, in ordine alla fornitura e posa in opera degli infissi in questione, essa si era limitata a far da tramite con la ... s.n.c. - di essere tenuta indenne da quest'ultima, che chiedeva ed otteneva di chiamare in causa; Costituitasi a sua volta in giudizio, la ... s.n.c. chiedeva il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti, contestando l'esistenza dei vizi e la tempestività della denunzia degli stessi; deduceva di aver effettuato la fornitura e la posa in opera per incarico e conto della convenuta e faceva presente che, per il pagamento del relativo prezzo, pendeva causa di opposizione al decreto ingiuntivo n... del 1989, da essa ottenuto nei confronti della Ditta ...
Riuniti alla presente causa i due giudizi di opposizione relativi, uno, al menzionato decreto ingiuntivo e, l'altro, a quello ottenuto dalla ... nei confronti della ...s.r.l., con sentenza del 31 maggio 2002 il Tribunale di Prato riteneva che tra l'attrice ... s.r.l. e la ... - ormai ... s.a.s. - era intervenuto, in ordine alla fornitura e posa in opera degli infissi in questione, un contratto di appalto e che la società da ultimo indicata aveva al riguardo concluso un contratto di subappalto con la ... s.n.c., che aveva realizzato tali opere nello stabilimento industriale dell'attrice; l'eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta e dalla terza chiamata in causa era priva di fondamento perchè i vizi erano stati tempestivamente denunziati dalla committente alla convenuta e da questa alla ... s.n.c.; il CTU aveva determinato in L. 6.800.099 (pari ad Euro 3.511,91) la spesa necessaria per eliminare i vizi; si imponeva la revoca sia del d.i. ottenuto dalla ... s.n.c. nei confronti della ... che quello ottenuto da quest'ultima nei confronti della ... s.r.l.;
quindi il Tribunale condannava la ... s.r.l. a pagare alla ... s.a.s. il prezzo delle prestazioni da questa eseguite in favore della prima; la ... s.a.s. a pagare alla ... s.r.l. la somma di Euro 3.511,91, necessaria per eliminare i vizi; la ... s.a.s. a pagare alla ... s.n.c. la somma di Euro 4.240,63 (pari a L. 8.211.000) a titolo di prezzo delle prestazioni eseguite dalla seconda in favore della prima; la ... s.n.c. a tenere indenne la ... s.a.s. dalla condanna di quest'ultima di cui al capo B) del dispositivo; compensava le spese di lite fra le parti, ponendo a carico di queste ultime, per un terzo ciascuna, le spese di ctu;
Avverso tale decisione proponeva appello la ... s.n.c., lamentando che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto esserle stati tempestivamente denunciati i vizi dalla ... s.a.s. 
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 20 giugno 2005, rigettava l'opposizione proposta dalla ... - ora ... s.a.s. avverso il d.i. n. .../89 emesso il 16 giugno 1989 nei confronti della stessa ed in favore della ... s.n.c. per la somma di L. 3.211.00 (pari a Euro 4.240,63) dal Presidente del Tribunale di Prato ed eliminava la pronuncia di condanna di cui al capo C) della sentenza impugnata; rigettava la domanda di manleva avanzata dalla ... s.a.s. nei confronti della ... s.n.c. e per l'effetto eliminava la pronuncia di condanna di cui al capo D) della sentenza impugnata; compensava tra le parti per un terzo le spese dei due gradi di giudizio e condannava la ... s.a.s. a rimborsare alla ... s.n.c. il residuo.
Avverso la sentenza della Corte di merito la ... s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Ha Desistito con controricorso la Nuova Infissi s.n.c. depositando memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Preliminarmente va verificata l'ammissibilità del ricorso per cassazione, notificato il 27 maggio 2006, alla società ... che, secondo quanto dedotto e documentato dalla stessa ricorrente, è stata cancellata dal registro delle imprese nel 1998.
Occorre premettere che: 
a) dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese ha effetto costitutivo ed estingue anche la società di persone, quando non sia stata provata la continuazione dell'operatività sociale dopo la cancellazione della società - peraltro per le cancellazioni anteriori a tale provvedimento, con decorrenza dal 1 gennaio 2004 - sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti; 
b) l'estinzione della società è un evento interruttivo equiparabile alla morte della persona fisica (S.U. 6070/13). 
Peraltro - in virtù del principio di recente sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15295/14, di portata generale e applicabile anche in materia di società (Cass. 23141/2014) - circa la ultrattività del mandato e la stabilizzazione della posizione delle parti, nel caso del verificarsi di un evento interruttivo relativo alla parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. 
Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c., comma 4.
Ne consegue che nella specie il ricorso è stato notificato (2006) correttamente al difensore costituito nel giudizio di appello della società intimata, non essendo stato dichiarato l'evento interruttivo (la cancellazione, avvenuta nel 1998, con la estinzione della società dal primo gennaio 2004) .
1.1.- Il primo motivo deduce la nullità della sentenza di appello per violazione dell'art. 2310 c.c. e artt. 75 e 83 c.p.c., evidenziando che: 1) la società controricorrente, da indicarsi esattamente come ... s.n.c. - di cui era stata legale rappresentante M.L. fino alla data del 27 dicembre 1995 - era stata posta, nella data appena indicata, in liquidazione e ne era stato nominato liquidatore M. V.; 2) detta società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 29 gennaio 1998, sicchè la procura ad litem rilasciata da M.L. a margine dell'atto di appello era stata notificata in data 6 novembre 2002, quando da ormai sette anni la medesima non aveva il potere di rappresentare la società, spettando tale potere, ai sensi dell'art. 2310 c.c., dopo la nomina del liquidatore, solo ed esclusivamente a costui;
sosteneva, inoltre, la ricorrente che, successivamente alla cancellazione della società controricorrente, gli unici soggetti che potevano rappresentare la società stessa, anche in giudizio, erano il liquidatore (nella specie M.V.) oppure tutti i soci (nella specie M.V. e M.L., congiuntamente).
1.2. - Il motivo è fondato.
Occorre premettere che, secondo quanto si è prima detto, la cancellazione della società dal registro delle imprese, per quelle avvenute prima dell'entrata in vigore del dal D.Lgs. n. 6 del 2003 (nella specie nel 1998) comporta la estinzione della società con decorrenza dal 1 gennaio 2004: prima di tale data, qualora i rapporti non fossero ancora esauriti o non ancora definite le controversie con il terzi, come appunto nella specie, permane la legittimazione della società, in persona del legale rappresentante che dal momento della iscrizione della nomina dei liquidatori, spetta in via esclusiva a questi ultimi (art. 2310 c.c.), cfr. Cass. 6597/98; 7972/2000; 4652/2006; 12114/2006.
Nella specie, la procura conferita per la proposizione dell'appello da parte della ... s.n.c. venne conferita nel 2002 da M.L. che non era più rappresentante legale della società, essendo stato nominato liquidatore M.V. nel 1995.
Pertanto, l'appello proposto dalla ... s.n.c. doveva essere dichiarato inammissibile, in quanto la società era rappresentata da difensore che doveva considerarsi privo del mandato alle liti, posto che gli era stato conferito da soggetto non legittimato ad agire per la società. Gli altri motivi sono assorbiti.
La sentenza va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., con la conseguente conferma dalla decisione di primo grado; va disposta la compensazione delle spese del giudizio di primo e di secondo grado relativamente al rapporto fra la Reggiani e la Nuova Infissi, tenuto conto della soccombenza reciproca e che la Reggiani non si era costituita nel giudizio di appello, con la conferma delle statuizioni del tribunale circa il concorso delle parti nelle spese di consulenza. Le spese della presente fase vanno poste a carico della resistente, risultata soccombente.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso assorbiti gli altri cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara inammissibile l'appello proposto dalla ... s.n.c. compensa le spese relative al giudizio di primo e di secondo grado.
Condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari di avvocato oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2015

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