Vecchio Termine per gli accertamenti.
Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e
nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza
d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di
notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro
consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di
decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a
rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il
sedicesimo giorno e la data di consegna (375) (376).
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento
dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 può essere notificato fino al
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe
dovuto essere presentata (377).
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331
del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati
relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione (378).
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli
accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di
nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi
elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto (379) (380).
Note:
- (375) Periodo aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313.
- (376) I termini previsti dal presente comma sono raddoppiati ai sensi di quanto
- disposto dal comma 2-bis dell'art. 12, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, aggiunto dal
- comma 3 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.
- (377) I termini previsti dal presente comma sono raddoppiati ai sensi di quanto
- disposto dal comma 2-bis dell'art. 12, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, aggiunto dal
- comma 3 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.
- (378) Comma aggiunto dal comma 25 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
- con i limiti di applicabilità indicati nel comma 26 dello stesso art. 37.
- (379) Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi, anche, l'art.
- 57, comma 2, L. 30 dicembre 1991, n. 413, l'art. 9, L. 23 dicembre 1998, n.
- 448 e l'art. 10, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
- (380) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-14 ottobre 2005, n. 390
- (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
- manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.
- 57 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 (Modificato con Legge di Stabilità 2016)
settembre 1973, n. 600 (Modificato con Legge di Stabilità 2016)
43. Termine per l'accertamento.
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione 229
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di
dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di
accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata 230.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331
del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati
10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati
relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione 231.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento
può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di
nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi
elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio
delle imposte 232-233.
229 Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. I
termini previsti dal presente comma sono raddoppiati ai sensi di quanto
disposto dal comma 2-bis dell'art. 12, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, aggiunto dal
comma 3 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.
230 Comma così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. I
termini previsti dal presente comma sono raddoppiati ai sensi di quanto
termini previsti dal presente comma sono raddoppiati ai sensi di quanto
disposto dal comma 2-bis dell'art. 12, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, aggiunto dal
comma 3 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194.
231 Comma aggiunto dal comma 24 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
con i limiti di applicabilità indicati nel comma 26 dello stesso art. 37.
232 Per la proroga dei termini di cui al presente articolo vedi l'art.
9-bis,D.L. 28 marzo 1997, n. 79 e l'art. 10, L. 27 dicembre 2002, n. 289. In deroga
9-bis,D.L. 28 marzo 1997, n. 79 e l'art. 10, L. 27 dicembre 2002, n. 289. In deroga
a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 5 dell'art.
27, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004. Per la decorrenza dei Termini di
27, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004. Per la decorrenza dei Termini di
accertamento di cui al presente articolo vedi il comma 474 dell'art.
1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
233 La Corte costituzionale, con ordinanza 9 - 24 aprile 2003, n. 141 (Gazz.
Uff. 30 aprile 2003, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, terzo
comma, sollevata in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione.
La stessa Corte, con successiva ordinanza 11-14 ottobre 2005, n. 390.
Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 sollevata
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
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LEGGE DI STABILITA'
(Modifiche al D.P.R. 633/72)
AI FINI IVA
130. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
«Art. 57. - (Termine per gli accertamenti). - 1. Gli avvisi
relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo
54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di
presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento
dell'imposta a norma del primo comma dell'articolo 55 puo' essere
notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello
in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta
detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di
notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data
della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici
giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e'
formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e' differito di un
periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la
data di consegna.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le
rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati,
mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate.
Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di
nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto».
AI FINI FISCALI:
131. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
«Art. 43. - (Termine per l'accertamento). - 1. Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di
presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento puo'
essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a
quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti
l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante
la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta
conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate.
Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di
nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».
132. Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e
131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al
periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai
periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata
presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione
della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe
dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che
comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo
precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui
e' stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la
denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui e'
ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la
scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo
quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo
5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni.
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Considerazioni :
Sono stati aumentati i tempi di accertamento sia ai fini Iva e sia ai fini fiscali
la norma quindi ha aggiunto dei periodi per dare modo all'A.F. di poter accertare
il debito del contribuente ricorrendo alla normale prassi di tutti i Governi di
modificare alcuni commi.
Il fatto stesso che con la norma inserita nella Legge di Stabilità abbia di fatto
interdetto ai contribuenti, di non voler permettere di sfuggire all'accertamento è
di fatto una via per non perdere il credito da parte dello Stato vista la mole di lavoro.
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