303. Con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1º luglio di
ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico
erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su
proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto
all'anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al primo periodo
del presente comma si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per
cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, nonché all'articolo 1, comma 129, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e relativi decreti attuativi, e si applicano
agli indennizzi dovuti dall'INAIL ai sensi della «Tabella indennizzo
danno biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000. Per il
triennio 2016-2018, ai fini della compensazione degli effetti
finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al primo e al secondo
periodo del presente comma, il Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni, e' ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2016, di 5
milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno
2018. A decorrere dall'anno 2019, alla copertura finanziaria degli
oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo e al secondo
periodo del presente comma si provvede nell'ambito della revisione
delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge
27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2019 l'efficacia
delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente
comma, anche con riferimento alle rivalutazioni relative agli anni
2016-2018, è subordinata all'attuazione della predetta revisione
delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali.
304. Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema
degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai
sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata,
per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al
rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 250
milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di
euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 150
milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n.
247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.
67, e successive modificazioni. Fermo restando quanto disposto dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º agosto
2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga
alla normativa vigente puo' essere concesso o prorogato, a decorrere
dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non
superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1º gennaio
2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto
stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di
mobilita' in deroga alla vigente normativa non puo' essere concesso
ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno gia'
beneficiato di prestazioni di mobilita' in deroga per almeno tre
anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il
trattamento puo' essere concesso per non piu' di quattro mesi, non
ulteriormente prorogabili, piu' ulteriori due mesi nel caso di
lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per
tali lavoratori il periodo complessivo non puo' comunque eccedere il
limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei
trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga
ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non
superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in
eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri
connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse
assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con
la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli
effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data
del 31 dicembre 2016.
ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico
erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su
proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base della variazione
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto
all'anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al primo periodo
del presente comma si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per
cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, nonché all'articolo 1, comma 129, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e relativi decreti attuativi, e si applicano
agli indennizzi dovuti dall'INAIL ai sensi della «Tabella indennizzo
danno biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000. Per il
triennio 2016-2018, ai fini della compensazione degli effetti
finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al primo e al secondo
periodo del presente comma, il Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni, e' ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2016, di 5
milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno
2018. A decorrere dall'anno 2019, alla copertura finanziaria degli
oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo e al secondo
periodo del presente comma si provvede nell'ambito della revisione
delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge
27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2019 l'efficacia
delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente
comma, anche con riferimento alle rivalutazioni relative agli anni
2016-2018, è subordinata all'attuazione della predetta revisione
delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali.
304. Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema
degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai
sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata,
per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al
rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 250
milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di
euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 150
milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n.
247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.
67, e successive modificazioni. Fermo restando quanto disposto dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º agosto
2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga
alla normativa vigente puo' essere concesso o prorogato, a decorrere
dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non
superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1º gennaio
2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto
stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di
mobilita' in deroga alla vigente normativa non puo' essere concesso
ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno gia'
beneficiato di prestazioni di mobilita' in deroga per almeno tre
anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il
trattamento puo' essere concesso per non piu' di quattro mesi, non
ulteriormente prorogabili, piu' ulteriori due mesi nel caso di
lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per
tali lavoratori il periodo complessivo non puo' comunque eccedere il
limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei
trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga
ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non
superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in
eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri
connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse
assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con
la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli
effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data
del 31 dicembre 2016.
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