fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza
obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva di cui
all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e
successive modificazioni, e' confermata al 27 per cento anche per
l'anno 2016.
-----
Rif.: Articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,n. 335
ART. 2
COMMA 26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione
presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata
all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che
esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva,
attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera
a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla
vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
-----------
Rif.: Articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247
Nessun commento:
Posta un commento
Siate moderati.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.