06/02/16

L. 30/12/2015, n. 208 comma 203

203. Per i lavoratori autonomi, titolari di  posizione  fiscale  ai
fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  iscritti  alla   gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, che non risultino iscritti ad altre  gestioni  di  previdenza
obbligatoria  ne'  pensionati,   l'aliquota   contributiva   di   cui
all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre  2007,  n.  247,  e
successive modificazioni, e' confermata al 27  per  cento  anche  per
l'anno 2016.
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Rif.: Articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,n. 335
ART. 2
COMMA 26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione
 presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata
 all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per
 l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che
 esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva,
 attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
 testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
 Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
 modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di
 collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera
 a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla
 vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
 borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
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Rif.: Articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre  2007,  n.  247

COMMA 79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l’anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l’anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2010. Con effetto dal 1º gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.

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