19/05/16

Deduzione irap 70%

Deduzione IRAP per i costi sostenuti per i lavoratori stagionali pari al 70% impiegati pe almeno 120 gg. per due periodi d'imposta successivi anche se non consecutivi.
Beneficio che parte dal 1° gennaio 2016 e si può prendere per buoni anche i contratti del 2015.
Legge di stabilità del 2016 parla di questo ed anche nella circ. 20/e del 18/5/2016, mentre la legge 208/15 ha messo dei paletti per coloro che vengono trascinati dentro per la penalizzazione per i settori che ricorrono alle assunzioni stagionali.
Nella circ. 22/e del 2015 la legge era completamente diversa infatti si parlava della differenza tra il costo complessivo del personale dipendente assunto contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti.
La nuova legge ampliando la norma attuando il fatto che la deduzione è ammessa nei limiti del 70% calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 gg. per due periodi d'imposta a decorrere dal secondo contratto stipulato con il medesimo datore di lavoro a partire dal periodo di due anni dalla data di cessazione del precedente contratto.
scritto da: Marco Ruggeri

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