TRASFORMAZIONE
PER I SOCI DELLE SPA E SRL
Riserve da imputare a tassazione ordinaria
Per usufruire della trasformazione agevolata la compagine
sociale deve essere la stessa al 30/9/15;
sono possibili modifiche per le percentuali di
partecipazione ad ogni socio;
L’agevolazione è valida anche per i soci usciti dopo il
30/9/15.
Oggetto sociale:
La società deve avere per oggetto
esclusivo la gestione dei beni “assegnabili” immobili non strumentali
Al contrario se
accanto alla locazione di beni si
forniscono “servizi” come attività commerciali (es. negozi di abbigliamento)
che configurano un’attività d’impresa, la trasformazione non si può attuare.
Le riserve di Utili:
In caso di trasformazione
agevolata di società di capitali in semplici le riserve sono imputate
direttamente ai soci nel tempo successivo alle operazioni.
Non sembra sospendere la
tassazione iscrivendo le poste in un apposito bilancio come invece permesso
dall’art. 170 del Testo unico su redditi.
Devono esere chiarite le modalità
di imposizione se debba la società trasformata , applicare le ritenute sui soci
non qualificati.
La verifica assegnazione dei beni:
Le caratteristiche sono
verificate nel momento di assegnazione dei beni ai socie non all’acquisto.
E’ assegnabile il bene in modo
agevolato che prima del 30 settembre era strumentale per destinazione per “destinazione”
e poi a tale data non più utilizzato esclusivamente per l’esercizio d’attività.
Se il cambiamento di destinazione
è effettivo non è configurabile una operazione elusiva o abusiva.
Nessun commento:
Posta un commento
Siate moderati.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.