04/06/16

Trasformazione per i soci delle SPA ed SRL


TRASFORMAZIONE PER I SOCI DELLE SPA E SRL

Riserve da imputare a tassazione ordinaria

Per usufruire della trasformazione agevolata la compagine sociale deve essere la stessa al 30/9/15;

sono possibili modifiche per le percentuali di partecipazione ad ogni socio;

L’agevolazione è valida anche per i soci usciti dopo il 30/9/15.

Oggetto sociale:

La società deve avere per oggetto esclusivo la gestione dei beni “assegnabili” immobili non strumentali

Al contrario se accanto  alla locazione di beni si forniscono “servizi” come attività commerciali (es. negozi di abbigliamento) che configurano un’attività d’impresa, la trasformazione non si può attuare.

Le riserve di Utili:

In caso di trasformazione agevolata di società di capitali in semplici le riserve sono imputate direttamente ai soci nel tempo successivo alle operazioni.

Non sembra sospendere la tassazione iscrivendo le poste in un apposito bilancio come invece permesso dall’art. 170 del Testo unico su redditi.

Devono esere chiarite le modalità di imposizione se debba la società trasformata , applicare le ritenute sui soci non qualificati.

La verifica assegnazione dei beni:

Le caratteristiche sono verificate nel momento di assegnazione dei beni ai socie non all’acquisto.

E’ assegnabile il bene in modo agevolato che prima del 30 settembre era strumentale per destinazione per “destinazione” e poi a tale data non più utilizzato esclusivamente per l’esercizio d’attività.

Se il cambiamento di destinazione è effettivo non è configurabile una operazione elusiva o abusiva.

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