15/02/17

ART. 110 L.F. RIPARTO FALL.

Dispositivo dell'art. 110 Legge Fallimentare

Fonti  :                 →          Legge Fallimentare
                             →         Titolo II - Del fallimento (artt. 5-159)
                             →         Capo VII - Della ripartizione dell'attivo
                                    
(1) Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 (2) o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura (3). Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51 (4).
Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata (5).
I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36 (6).
Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) Il termine era in precedenza di due mesi ma è stato raddoppiato.
(3) Il curatore deve predisporre due documenti:
- il prospetto delle somme disponibili: indica tutte le somme incassate, a qualsiasi titolo, tolte quelle prededucibili;
- il progetto di ripartizione: è un elenco che contiene tutti i creditori concorsuali ordinati gerarchicamente, a ciascuno dei quali è assegnatata una percentuale e una somma erogabile.
(4) Comma così modificato con d.lgs. 169/2007.
Anche i creditori di cui all'art. 51 sono ricompresi nell'elenco, perché non sono esenti dal concorso in senso sostanziale, anche se hanno un privilegio processuale.
(5) Comma così modificato con D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Nessun commento:

Posta un commento

Siate moderati.

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...