VUOTO IL CANESTRO DEL BONUS MA NON VIENE ANNULLATO IL CREDITO
Per le aree svantaggiate; per la ricerca; per i beni strumentali nuovi o del campo cinematografico; bonifica di amianto; si deve riportare il codice e importo nel quadro RU della dichiarazione redditi.
Se viene omesso tale codice con parimenti la compensazione l'AdE (Agenzia delle Entrate) procede inviando un avviso bonario a seguito di controllo automatico inerente l'art. 36 BIS del DPR 600/73 oppure del 54 BIS del DPR 633/72e recupera così il credito oltre la sanzione del 30% dell'importo utilizzato.
In caso di omesso importo nel quadro RU, anche dopo dell'avviso bonario è accettata una dichiarazione integrativa entro e non oltre il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Devono però essere stati rispettati i vincoli per beneficiare del credito d'imposta.
A trenta giorni dalla comunicazione bonaria dell' AdE è opportuno presentare istanza di annullamento facendo rilevare il credito esistente e la sua mancanza di iscrizione nella dichiarazione dei redditi formale che non ha interrotto il credito e la possibilità di fare una dichiarazione integrativa.
In caso di annullamento dell'avviso bonario con le sanzioni si può prendere in considerazione il fatto d'impugnare la successiva iscrizione a ruolo delle sanzioni nel caso di omessa compilazione del quadro che non ha arrecato danni alla determinazione dell'imponibile e non è dovuta la sanzione.
23/05/17
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