29/08/17

Responsabilità civile professionisti

L’art. 1, comma 26 della "nuova" L. 124/2017 incide sulle condizioni generali delle polizze professionali per la responsabilità civile, che i professionisti sono tenuti a stipulare ex art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/2011.
Le polizze devono contenere l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e relative a fatti illeciti commessi nel periodo di operatività della copertura stessa.
Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle polizze assicurative già in corso di validità, con possibilità di rinegoziazione del contratto, a richiesta del contraente e sempre ferma la libertà contrattuale.

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