Vale il principio
generale, secondo il quale, la forma libera è la regola e il formalismo
è l’eccezione.
Qualora il patto di
opzione sia inerente al trasferimento di un bene immobile, la validità
ed operatività della dichiarazione di accettazione del promissario postula
l’atto scritto, a norma dell’art. 1350, n. 1, c.c., esclusa, quindi, ogni
possibilità di ritenerla avvenuta tacitamente per facta concludentia.
Sia la proposta
irrevocabile (art. 1329 cod. civ.) che la dichiarazione resa vincolante
per una delle parti da un patto di opzione (art. 1331 cod. civ.) debbono
contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere in modo da
consentire la conclusione di tale contratto nel momento e per effetto della
adesione dell’altra parte, senza necessità di ulteriori pattuizioni[24].
Per altra massima il
patto di opzione è negozio giuridico bilaterale che obbliga entrambe le parti,
sicchè qualsiasi modifica concernente il contenuto del medesimo – come il
termine entro il quale l’oblato può accettare la proposta, elemento costitutivo
essenziale del patto di opzione – deve rivestire la medesima forma prescritta
per detto negozio e provenire dalla volontà comune delle parti di esso, ovvero
da un loro rappresentante, munito di procura generale o speciale, espressamente
conferita tal fine.
Per
ultima sentenza di merito lo schema negoziale carente del tratto
sinallagmatico, e dunque dell’assunzione di obbligazioni reciproche, con
obbligazioni a carico del solo venditore, per mezzo del quale le parti, dopo
aver proceduto alla identificazione del venditore e dell’acquirente, senza
alcun riferimento alla qualifica di promittente, statuiscono che il venditore
si impegna a cedere le proprie quote e a far cedere le restanti fino al
raggiungimento del 100% della proprietà della società e delle relative
componenti attive e passive di seguito descritte, descrivono il patrimonio
aziendale, con specifiche in materia di gestione, senza contemplare
l’assunzione di alcuna obbligazione di stipulare il contratto definitivo da
parte del venditore, prevedono unicamente al riguardo il termine finale per la
stipula del definitivo, con contestuale identificazione del notaio rogante, ed
indicano il prezzo di vendita, con previsione di tre pagamenti con bonifico
bancario con importo e scadenze ed il saldo definitivo a passaggio delle quote
con conteggio dare /avere della società, rientra nello schema del contratto
preliminare unilaterale, in sé perfetto ed autonomo, ancorché con obbligazioni
a carico di una sola parte, rispetto al contratto definitivo, assai vicino al
negozio di opzione, quale uno degli elementi di una fattispecie a formazione
successiva, costituita inizialmente da un accordo avente ad oggetto la
irrevocabilità della proposta e, successivamente, dall’accezione definitiva del
promissario che, saldandosi con la proposta, perfeziona il contratto e che,
dunque, si differenzia dal contratto preliminare unilaterale per avere questo
contenuto autonomo rispetto alla successiva manifestazione di volontà del
contratto definitivo. Nel descritto schema l’acquirente non assume alcun
obbligo di contrarre, ma solo quello di effettuare il pagamento di alcuni
acconti sul prezzo (non definibili, in quanto tali, come caparra
confirmatoria, seppure in tal modo qualificati nel negozio) ed il saldo al
momento della stipula del definitivo, in quanto il meccanismo negoziale prevede
il solo obbligo di cessione del venditore con facoltà per l’acquirente alla
stipula entro la data indicata ed al prezzo formalizzato.
1)
Opzione di compravendita –
Il patto di opzione
previsto dall’art. 1331 cod. civ. impone nella compravendita ad una delle parti
l’obbligo incondizionato ed irrevocabile di vendere o di comprare, attribuendo
contestualmente all’altra parte il diritto di conseguire la vendita o
l’acquisto del bene o di rinunciarvi a sua insindacabile scelta, di guisa che
per rendere eseguibile il patto è sufficiente la dichiarazione di volontà del
promissario essendo quella del proponente già manifestata, vincolante e per lui
irrevocabile ed essendo il proponente stesso liberato dal vincolo derivante
dall’opzione solo se l’accettazione della proposta intervenga dopo la scadenza
del termine all’uopo[27].
Occorre segnalare, in merito
alla corretta interpretazione circa la natura giuridica del diritto d’opzione,
che c’è chi sostiene che tale fattispecie altro non rappresenterebbe che un
mero richiamo all’istituto generale dell’opzione ex art. 1331 cod. civ., adattato al rapporto societario; secondo
altri, si tratterebbe invece di una proposta irrevocabile effettuata
dalla stessa società nei confronti dei soci, con
cui la prima si impegna unilateralmente per un certo periodo di tempo. Il comma
5 dell’art. 2441 prevede, in sede di aumento del capitale sociale, la
possibilità per le s.p.a. di escludere o limitare il diritto d’opzione nei
confronti dei soci, quando l’interesse della società lo esiga.
È vero
che la soggezione del proponente può anche costituire qualcosa in più del
semplice vincolo obbligatorio, ma non per questo può essere identificata con
l’effetto reale, in mancanza del quale non può, dunque, paralizzarsi il potere
di disposizione del titolare del diritto, né può, conseguentemente, sospendersi
l’efficacia del contratto con il terzo, fino a quando l’opzione non sarà
esercitata in senso positivo o negativo.
Per
questo non può essere trascritta l’opzione relativa a contratti traslativi: non
il contratto accessorio che rende irrevocabile la proposta, non essendo questo
un contratto traslativo immobiliare.