14/12/17

Tuttavia anche l’appello è inammissibile senza la presenza del difensore

Con la sentenza n.29919, depositata in data 13 dicembre 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che l’appello è inammissibile se la parte privata, superando il previsto valore della lite, non si munisce di difensore ed a tal fine non è necessario che i giudici di secondo grado ammoniscano preventivamente il contribuente a provvedere in tal senso se di tale obbligo il contribuente era già stato edotto in primo grado.

L’Agenzia delle Entrate notificava ad una società un accertamento che veniva impugnato innanzi alla competente CTP. Il ricorso era sottoscritto dal rappresentante legale della società e non dal difensore abilitato nonostante la controversia fosse di valore superiore a 2582,28 euro.
L’Agenzia delle Entrate chiedeva l’inammissibilità del ricorso.
 
La CTP rigettava la richiesta dell’ufficio in quanto nelle more, la società aveva provveduto a conferire incarico a un difensore abilitato depositando il relativo atto di conferimento. Rigettava nel merito l’impugnazione della contribuente
La società appellava la decisione ma anche in questa circostanza proponeva il gravame senza difensore abilitato
La CTR riteneva l’appello inammissibile perché tra l’altro era stato sottoscritto personalmente dal legale rappresentante senza l’ausilio di difensore.

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