25/01/18

Legge di bilancio e modifiche all'art. 20 del DPR 131/86 imposta di registro

La Legge di Bilancio 2018 modifica l’articolo 20 del DPR 131/86 stabilendo che la tassazione degli atti, ai fini dell’imposta di registro, va effettuata sulla base della natura e degli effetti giuridici del singolo atto, prescindendo dagli elementi extratestuali e da eventuali atti collegati. La norma è finalizzata a limitare l’attività di riqualificazione degli uffici, basata sulla prevalenza dell’effetto economico su quello giuridico.
La Legge di bilancio 2018
riscrive la disposizione del Testo Unico dell’imposta di registro relativa alla interpretazione degli atti (art. 20, D.P.R. n. 131/1986). In particolare, viene stabilito che ogni atto presentato per la registrazione va assoggettato all’imposta “sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati”.
La novità è tesa a limitare le operazioni di riqualificazione da parte degli uffici, stabilendo che l’attività interpretativa debba riguardare il singolo atto portato alla registrazione, prescindendo da eventuali legami con altri atti negoziali.
Come precisato nella Relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2018, eventuali vantaggi fiscali indebitamente conseguiti potranno essere disconosciuti tramite la disciplina generale antiabuso contenuta nello Statuto dei diritti del contribuente.


fonte:Ipsoa

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