La Legge di Bilancio 2018 ha modificato gli obblighi relativi agli acquisti di carburante per autotrazione a decorrere dal 1.07.2018, introducendo nuove disposizioni: l’obbligo di emissione di fattura elettronica da parte del distributore (che sostituisce la scheda carburante: non andrà più compilata dall’acquirente); l’obbligo di pagamento tramite carta di credito, bancomat o carta prepagata al fine di operare la deduzione del costo e la detrazione dell’Iva. In via transitoria, le attuali disposizioni rimangono in vigore fino al 30.06.2018. Dal 1.07.2018, è soppressa la scheda carburante per gli acquisti di benzina e gasolio per autotrazione nei distributori stradali. I titolari di partita Iva (imprese o professionisti), se intendono effettuare i pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica, non potranno dedurre il costo relativo all’acquisto di carburante, nè detrarre l’Iva corrispondente. Sarà obbligatorio utilizzare mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, carte di debito-bancomat o carte prepagate) emessi da intermediari finanziari appositamente abilitati. Il gestore della stazione di servizio sarà obbligato a emettere fattura elettronica per i rifornimenti effettuati nei confronti di soggetti passivi Iva; mentre per i rifornimenti effettuati nei confronti dei soggetti privati, sarà obbligato alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
05/02/18
L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità
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