Art. 6.(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decretoe fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesiapplicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis,nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non sicommi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per loprimo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa'perriduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484.
22/04/20
Disposizioni società in materia di riduzione del capitale D.L. 23 del 8/4/2020
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