Imprese
e lavoratori autonomi (art. 18 DL Liquidità)
Per
i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa
in Italia, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini:
dei
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi Inail
e
dei versamenti in autoliquidazione relativi:
alle
ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e
comunale (di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 lavoro dipendente /
assimilato), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
all'imposta
sul valore aggiunto.
sono
sospesi alle seguenti condizioni:
i
soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o
compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, devono
aver subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi
di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019;
i
soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di
imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, devono aver subito una diminuzione dei ricavi o dei
compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli
stessi mesi del 2019;
A
prescindere dalla riduzione dei ricavi dei mesi di marzo / aprile 2020, la
sospensione di cui sopra, vale per tutti i soggetti esercenti attività
d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa in Italia, che hanno intrapreso l’attività di impresa, di
arte o professione dal 1° aprile 2019.
Sempre
a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato, per i mesi di
aprile e di maggio 2020, sono sospesi i versamenti relativi alle ritenute alla
fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e ai contributi
previdenziali e assistenziali / premi INAIL per gli enti non commerciali,
compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in
regime d'impresa.
La
sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i
mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei
compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività
d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza,
che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 33% nel mese
di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel
mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
Ripresa:
Il
versamento dovrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed
interessi:
in
un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020
o
mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal 30.06.2020.
Sospensione
ritenute d’acconto lavoro autonomo (art. 19 DL Liquidità)
Per
i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede in Italia
con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019,
i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il
31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del
sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto
spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I
contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare
un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono
soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare
l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto:
in
un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020
o
mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a
decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Consegna
e Trasmissione Certificazione Unica 2020 (art. 22 DL Liquidità)
Solo
per l’anno 2020, si differisce al 30 aprile il termine entro il quale i
sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le Certificazioni Uniche
relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro
autonomo, questo al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più
tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in
conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e,
nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano
l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per
compilare la dichiarazione dei redditi.
Non
si applicano le sanzioni previste nel caso in cui le certificazioni siano
trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31
marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020.
Imprese
del turismo e altri soggetti (art.18 c.4 DL Liquidità e art.61 Cura Ita)
Per
i soggetti che operano nei settori considerati più colpiti dall’emergenza, la
sospensione dei versamenti non è soggetta al limite di fatturato.
Il
DL n. 23/2020 in esame ha disposto che “restano ferme” per il mese di aprile le
sospensioni già previste dall’'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo
61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per questi soggetti che
“non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione” disposta
dall’art. 18 del “nuovo” Decreto, ma vediamo nel dettaglio chi sono questi
soggetti e le regole che valgono per loro.
Inizialmente
l’articolo 8, comma 1, del DL 2 marzo 2020, n. 9, aveva sospeso fino al 30
aprile 2020, per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e
turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la
sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti delle ritenute alla
fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria.
Successivamente
con il Decreto Cura Italia, al fine di sostenere ulteriormente i settori
maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, l’articolo 61 ha
esteso tale sospensione ad ulteriori categorie di soggetti che sono quelli
indicati dalla Risoluzione del 18.03.2020 n. 12, con la quale l'Agenzia delle
Entrate ha pubblicato, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle
attività economiche individuate dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Per
approfondire leggi l'articolo Covid-19: Sospensione tasse e contributi per i
settori più colpiti.
La
sospensione del versamento opera fino al 30 aprile (tranne che per associazioni
sportive fino al 31 maggio):
per
le ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati;
per
gli adempimenti riferiti a contributi previdenziali ed assistenziali e premi
INAIL
per
l’IVA in scadenza nel mese di marzo, ovvero la liquidazione dell’IVA relativa
al mese di febbraio e il saldo IVA 2019 scaduti il 16.3.2020.
I
versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.03 e
16.04 e IVA scaduta il 16.03) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed
interessi:
in
unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.05.2020 cade di domenica);
o
in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La
prima rata scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.
Tuttavia
segnaliamo che, come indicato nella Relazione illustrativa al DL n. 23 qualora
un soggetto rientrante nei predetti specifici settori riscontri una riduzione
dei ricavi dei mesi di marzo e aprile 2020 almeno pari al 33% (50% se i ricavi
del 2019 sono superiori a € 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti
mesi del 2019, fruisce della nuova sospensione prevista dall’articolo 18 DL
Liquidità, in questo caso la sospensione opera anche con riferimento all’IVA
(in scadenza il 16.04 e il 18.5.2020).
Con
la pubblicazione del Decreto Liquidità DL n. 23/2020, contenente “Misure
urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in
materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali”, in vigore dal 9 aprile 2020, sono state definite disposizioni in
merito a nuove sospensioni dei termini di versamento tributari e contributivi e
dei relativi adempimenti a seguito dell’emergenza Coronavirus, che integrano
quelle definite dal “Decreto Cura
Italia” DL 18/2020 (per un approfondimento del quale si rimanda all'articolo
"Sospensione versamenti e adempimenti tributari nel Decreto Cura
Italia").
Tra
le novità, innanzitutto segnaliamo che per tutti i soggetti, a prescindere
dalla natura giuridica (persone fisiche, ditte individuali, società di capitali
/ di persone, enti commerciali e non commerciali) i versamenti nei confronti
delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi
previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, che
erano in scadenza il 16 marzo 2020 e prorogati al 20.03.2020 dalla c.d.
"mini proroga", sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16
aprile 2020 (c.d. rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16.03),
si tratta ad esempio:
della
Tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali,
della
liquidazione Iva del mese di febbraio e versamento del saldo Iva ecc.
Ma
vediamo in una breve sintesi le nuove scadenze dei versamenti e adempimenti
tributari e contributivi sospesi per i mesi di aprile e maggio, previste dal
nuovo Decreto Liquidità.
1)
Imprese e lavoratori autonomi (art. 18 DL Liquidità)
2)
Sospensione ritenute d’acconto lavoro autonomo (art. 19 DL Liquidità)
3)
Consegna e Trasmissione Certificazione Unica 2020 (art. 22 DL Liquidità)
4)
Imprese del turismo e altri soggetti (art.18 c.4 DL Liquidità e art.61 Cura
Ita)