17/04/20

D.L. 29/11/08 N. 185 ART. 2 BIS ESCLUDE LA CMS NEL CASO LA BANCA ABBIA STIPULATO CLAUSULE CONFORMI A QUESTO D.L.

(( Art. 2-bis Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresi' nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del cliente in ogni momento. 2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verra' effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. 3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. ))
Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari
1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la
commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a
debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero 
a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresi' nulle le
clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione
accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore
del cliente titolare di conto corrente indipendentemente
dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una
remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva
durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che
il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme
sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme
effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile
tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e
alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia
specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza
massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto
nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del
cliente in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle
clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a
favore della banca, dipendente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815
del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli
articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana
disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo
2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite
previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre
il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina
vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo
globale medio non verra' effettuata tenendo conto delle nuove
disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni
del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima
data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo
agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1815 del codice civile:
«Art. 1815 (Interessi). - Salvo diversa volonta' delle
parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al
mutuante [c.c. 1282, 1820]. Per la determinazione degli
interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.
Se sono convenuti interessi usurari [c.p. 644, 649], la
clausola e' nulla e non sono dovuti interessi [c.c. 1339,
1419].».
- Si riporta il testo dell'art. 644 del codice penale:
«Art. 644 (Usura). - Chiunque, fuori dei casi previsti
dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi
forma, per se' o per altri, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra utilita', interessi o
altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], e' punito con la
reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000
a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di
concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a
taluno una somma di denaro od altra utilita' facendo dare o
promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un
compenso usurario [c.p. 649].
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari. Sono altresi' usurari gli
interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri
vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete
modalita' del fatto e al tasso medio praticato per
operazioni similari, risultano comunque sproporzionati
rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita',
ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o
promessi si trova in condizioni di difficolta' economica o
finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si
tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi
titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono
aumentate da un terzo alla meta':
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una
attivita' professionale, bancaria o di intermediazione
finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia
partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprieta'
immobiliari;
3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova in
stato di bisogno;
4) se il reato e' commesso in danno di chi svolge
attivita' imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato e' commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale durante il periodo previsto di
applicazione e fino a tre anni dal momento in cui e'
cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno
dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata
la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto
del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilita' di
cui il reo ha la disponibilita' anche per interposta
persona per un importo pari al valore degli interessi o
degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento dei danni.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge 7
marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura):
«Art. 2 - 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca
d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva
trimestralmente il tasso effettivo globale medio,
comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse,
riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti
dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai
sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993,
n. 385 , nel corso del trimestre precedente per operazioni
della stessa natura. I valori medi derivanti da tale
rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni
del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di
riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta
Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie
omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie e'
effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro,
sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e
pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al
comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del
credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e
in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in
modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la
classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi
previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644
del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante
dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di
operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato della
meta'.».
«Art. 3. - 1. La prima classificazione di cui al comma 2
dell'articolo 2 verra' pubblicata entro il termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge . Entro i successivi centottanta giorni
sara' pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al
comma 1 del medesimo articolo 2. Fino alla pubblicazione di
cui al comma 1 dell'articolo 2 e' punito a norma
dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque,
fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del codice
penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per
se' o per altri, da soggetto in condizioni di difficolta'
economica o finanziaria, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altra utilita', interessi o
altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalita'
del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal
sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati
rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilita'.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso
nel delitto previsto dall'articolo 644, primo comma, del
codice penale, procura a soggetto che si trova in
condizioni di difficolta' economica o finanziaria una somma
di denaro o altra utilita' facendo dare o promettere, a se'
o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto
riguardo alle concrete modalita' del fatto, risulta
sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 118 del gia'
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
«1. Nei contratti di durata puo' essere convenuta la
facolta' di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e
le altre condizioni di contratto qualora sussista un
giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.».

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