Richiesta
del finanziamento
- il modulo compilato e firmato di
richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul
sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it . Nel modulo deve essere
indicata la finalità per la quale è chiesto il finanziamento quale acquisto
scorte, fido a breve per anticipo fatture o liquidità. Bisogna anche specificare gli aiuti come sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o
agevolazioni fiscali attivati in Italia nel quadro delle misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza pandemia di cui si è già
beneficiato. Non devono essere indicati gli aiuti per il quali è stata
semplicemente presentata la domanda, ma quelli di cui si è già in possesso del
provvedimento con il quale è stata riconosciuta l’agevolazione. Non vanno
invece indicate eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal
Fondo PMI.
Entrambi i moduli devono essere compilati
e sottoscritti e forniti alla banca, ad esempio attraverso un invio
all’indirizzo e-mail della banca/intermediario finanziario (indicato sul sito
internet della stessa) via Posta Elettronica Certificata (PEC), con allegato un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con
altra modalità definita dalla stessa banca (ad esempio compilando i moduli
direttamente sul sito della banca).
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto
Liquidità, per i contratti conclusi con la clientela al dettaglio (tra cui
rientrano le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale,
gli enti senza finalità di lucro, le micro-imprese) anche il consenso prestato
mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo soddisfa
sia il requisito della forma scritta richiesta dal Testo Unico bancario a pena
di nullità – rispettivamente negli artt. 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies
- sia l’efficacia probatoria dell’articolo 2702 del codice civile “piena prova
fino a querela di falso”. La copia cartacea del contratto sarà consegnata
dall’intermediario alla prima occasione utile successiva al termine dello stato
di emergenza (ad oggi 31 luglio 2020), così come deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020.L’importo massimo erogabile è pari al venticinque per cento dei ricavi
dell’impresa, per un massimo in ogni caso non superiore a venticinquemila euro.
I ricavi dovranno essere desunti dall’ultimo bilancio depositato o l’ultima
dichiarazione fiscale. I soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 dovranno
invece presentare un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n.
445/2000 o altra idonea documentazione (ad esempio la dichiarazione annuale
IVA). Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima
attività dovranno essere considerato l’ammontare dei ricavi risultante
dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal
cedente o dal locatore.