13/05/20

SCADENZE FISCALI 2020 A SEGUITO DI COVID-19

Con il decreto-legge “Cura Italia” e con il successivo Decreto Liquidità, il Governo ha sospeso un’ampia gamma di versamenti di ritenute, tributi e contributi. Viene stabilito il differimento delle scadenze e la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi (per tutte le imprese di piccola dimensione e senza limiti di fatturato per le imprese operanti nei settori più colpiti); della riscossione e invio delle cartelle esattoriali; degli atti di accertamento e dei pagamenti dovuti per i diversi provvedimenti di sanatoria fiscale. Inoltre, il decreto prevede un credito di imposta per il locatario, esercente attività d’impresa, che rinuncia a parte dell’affitto del mese di marzo. Sempre in ambito fiscale è stato incentivato, mediante l’estensione delle detrazioni/deduzioni, il contributo del settore privato al finanziamento del contrasto dell’epidemia e delle cure sanitarie.

Sospensione, senza limiti di fatturato, per settori più colpiti – Per gli operatori dei settori più colpiti dalla crisi vengono sospesi i versamenti di contributi e ritenute per lavoratori dipendenti di marzo ed aprile. I versamenti riprendono in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.

Sospensione versamenti IVA per i mesi di aprile e maggio – Per i contribuenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Differimento scadenze – Per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti al 20 marzo si considerano comunque regolarmente effettuati, senza il pagamento di sanzioni e interessi, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

Viene prorogato il pagamento del canone di concessione e del prelievo erariale dei centri scommesse: la cui scadenza passa dal 30 aprile al 29 maggio 2020.

Disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La ritenuta dovrà essere versata entro il mese di luglio 2020 in un’unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Sanificazione: viene introdotto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro, con un tetto al beneficio di 20 mila euro. Analogo credito di imposta viene introdotto anche per le spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti

Premio ai lavoratori: 100 euro in più in busta paga per i lavoratori che a marzo svolgono la prestazione sul luogo di lavoro (quindi non in smart working), in proporzione ai giorni lavorati. Spetta ai lavoratori con reddito fino a 40 mila euro. Spetta al lavoratore dipendente qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time. Il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo.

Sospensione dei termini per le attività di riscossione, di liquidazione e controllo di Agenzia delle Entrate;

Donazioni COVID-19: la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese viene estesa a quelle a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica. In parallelo, è prevista una detrazione del 30% per le donazioni effettuate dalle persone fisiche, con un limite al beneficio di 30 mila euro. Le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali. La Protezione Civile è autorizzata ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere le donazioni liberali per l’emergenza COVID-19.

Affitti commerciali: per i locatari di immobili adibiti a negozi e botteghe viene introdotto un credito imposta pari al 60% del fitto relativo al mese di marzo. Il credito d’imposta non si applica a farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione dei versamenti tributari e contributivi da effettuarsi attraverso il modello F24 (IVA, IRES, contributi, etc).

Processo tributario telematico: per agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, gli enti impositori, gli agenti della riscossione e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.

Slitta dal 31 marzo al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti di imposta devono trasmettere la certificazione unica. 

Il 31 marzo 2020 è la scadenza entro cui gli enti terzi (fra cui banche, assicurazioni, enti previdenziali e amministratori di condominio) hanno dovuto inviare i dati utili per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Prorogata al 5 maggio 2020 la data il giorno in cui la dichiarazione precompilata sarà disponibile per i contribuenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Spostata dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 precompilato.

Distribuzione dividendi a società semplici: si modifica la disciplina in materia di utili distribuiti a società semplici, ricomprendendo tali dividendi nell’ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, chiarendo le modalità di applicazione della ritenuta e dell’imposta sostitutiva previste per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società, disciplinando il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice ed introducendo un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022, applicando in questo caso il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018, che aveva equiparato il trattamento impositivo dei dividendi percepiti da persone fisiche in possesso di partecipazioni qualificate e non, prevendendo in via generalizzata la ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole. Si neutralizzano gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole (ancora in fase di sperimentazione), equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

Semplificazioni per versamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche. Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta; relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento.

Proroga dei certificati di regolarità fiscale (DURF) emessi nel mese di febbraio 2020 - I certificati di regolarità fiscale emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020. La proroga riguarda i certificati che consentono a imprese e committenti di non applicare il meccanismo di controlli sulle ritenute istituito dal Dl 124/2019.

Proroga termini agevolazioni prima casa - I termini concernenti l’agevolazione prima casa sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, al fine di non far decadere dal beneficio. In particolare la sospensione riguarda il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.

Assistenza fiscale a distanza - Per l’assistenza fiscale di quest’anno i contribuenti possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può fornire al CAF o al professionista abilitato un’apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza.

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