05/05/21

Preavviso dell’avviso bonario: nuova modalità di comunicazione dei debiti per premi INAIL



 




CNDCEC: DEL  04 MAGGIO 2021 

Da questo mese l'INAIL avvierà la nuova modalità di comunicazione agli intermediari dei debiti per premi INAIL rilevati nei confronti dei propri clienti. In luogo del preavviso delle note di verifica dell’autoliquidazione, che fornivano indicazione relativamente ai soli debiti correlati al mancato pagamento dell’ultima autoliquidazione elaborata dall’Istituto, verrà inviato il preavviso dell’avviso bonario che contiene tutti i debiti della ditta, siano essi riferiti all’ultima autoliquidazione elaborata ovvero ad altre richieste di premi e accessori. Lo ha evidenziato l’INAIL nel corso di una riunione tenutasi con i rappresentanti dei commercialisti .

Con comunicato stampa del 4 maggio 2021, il CNDCEC ha sottolineato quanto emerso nel corso dell’incontro tenuto dall’INAIL con i rappresentanti dei commercialisti. In particolare, prenderà il via da maggio la nuova modalità di comunicazione agli intermediari dei debiti per premi INAIL rilevati nei confronti dei propri clienti. In luogo del preavviso delle note di verifica dell’autoliquidazione che fornivano indicazione relativamente ai soli debiti correlati al mancato pagamento dell’ultima autoliquidazione elaborata dall’INAIL, verrà inviato il preavviso dell’avviso bonario che contiene tutti i debiti della ditta, siano essi riferiti all’ultima autoliquidazione elaborata ovvero ad altre richieste di premi e accessori.

In presenza di un credito ritenuto certo, liquido ed esigibile, l’INAIL invierà agli intermediari, tra cui i commercialisti, tramite posta elettronica certificata, un preavviso di pagamento (c.d. preavviso bonario) contenente i dati in suo possesso. Questo documento è formalmente simile all’avviso di pagamento ad eccezione della modalità di pagamento.

In particolare, nel preavviso le somme richieste saranno contraddistinte da appositi codici e/o descrizioni, che consentiranno al debitore di comprenderne la natura della richiesta e, quindi, anche di contestarla, ove necessario.

Decorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso bonario, senza pagamento o annullamento, anche parziale, della richiesta, l’INAIL notificherà al debitore (es. datore di lavoro) l’avviso di pagamento. Ricorrendone i presupposti, avverso l’avviso di pagamento il debitore potrà esperire le azioni di tutela previste dall’ordinamento, che non prevedono la sospensione automatica delle azioni esecutive.

L’emissione dei preavvisi bonari sarà fatta dall’INAIL con cadenza semestrale, quindi due volte l’anno. L’avviso bonario è atto esecutivo e interrompe i termini prescrizionali.

Il Consigliere tesoriere dei commercialisti con delega al lavoro, ha affermato che si tratta di una novità che certifica la centralità del ruolo dei professionisti. La proposta è però quella di valutare la possibilità di aumentare a sessanta giorni il tempo a disposizione dell’intermediario per esaminare la richiesta e, ove non fosse possibile, di introdurre la possibilità di sospendere la procedura per almeno quindici giorni, mediante un sistema automatico da attivare accedendo al portale internet dell’istituto.

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